TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2013-06-07, n. 201300467

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2013-06-07, n. 201300467
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201300467
Data del deposito : 7 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00052/2004 REG.RIC.

N. 00467/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00052/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 52 del 2004, proposto da:
Immobiliare San Giacomo Srl, successore dell’originario ricorrente Fallimento S.AL.I.S. S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Corda, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Del Rio in Cagliari, via Dante n. 65/D;



contro

il Comune di Sassari, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gian Comita Ragnedda, con domicilio eletto in Cagliari presso Doc Service Snc, via Cimarosa n. 40;
il Dirigente p.t. del Settore Urbanistica del Comune di Sassari, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- dell'atto del 21.10.2003 col quale il Dirigente del Settore Gestione del Territorio - Servizio Urbanistica - del Comune di Sassari ha respinto l'istanza del 24.09.2003 prot. n. 52389 con la quale il Curatore del Fallimento S.AL.I.S. S.p.A. ha chiesto al Comune di Sassari di stipulare la convenzione relativa al piano di lottizzazione della Sottozona D8 - ambito 2 - e la conseguente "proroga per ulteriori dieci anni del piano di lottizzazione".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sassari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2013 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con delibera n. 321 del 18 dicembre 1992 il Consiglio comunale di Sassari adottava il Piano di Lottizzazione proposto dalla società S.A.L.I.S. spa, per la sottozona D8 dell’ambito 2.

Tale deliberazione consiliare veniva tuttavia annullata dal CO.CI.CO. con atto del 20 gennaio 1993 perché mancava l’espressa previsione della cessione gratuita al Comune delle aree destinate a servizi.

Eliminato il vizio rilevato dal CO.CI.CO., con deliberazione 6 maggio 1993 n. 64 il Consiglio comunale di Sassari riadottava il Piano di Lottizzazione.

Espletato quindi il rituale iter procedimentale, con deliberazione 25 ottobre 1993 n. 169 il Consiglio comunale approvava definitivamente il predetto piano attuativo e lo schema della convenzione.

Sennonché, secondo quanto espone la ricorrente, anche a causa di sopravvenute difficoltà economiche che, poi, hanno condotto al fallimento la società S.A.L.I.S. spa, la convenzione non è mai stata stipulata, con conseguente inattuazione del piano di lottizzazione.

Con istanza del 24 settembre 2003, il Curatore del Fallimento della società S.A.L.I.S. spa ha chiesto al Comune di Sassari la proroga, per 10 anni, del piano di lottizzazione, chiedendo altresì la stipula della relativa convenzione.

In risposta, tuttavia, con atto del 21 ottobre 2003, il Dirigente del Settore Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica – del Comune di Sassari ha respinto tale istanza ritenendo che “…ai sensi dell’art. 28 della Legge n. 1150 del 17.08.1942 e successive modifiche e integrazioni, e degli artt. 16 e 17 della stessa norma (rectius: legge), così come da consolidata giurisprudenza (TAR Sicilia 20.12.1988 n. 21; TAR Lombardia, sez. II, 10.10.1994 n. 586, ecc.) il termine temporale per

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