TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-10-03, n. 202403256
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Pubblicato il 03/10/2024
N. 03256/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01071/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1071 del 2022, proposto da
I O, M R A e G A, rappresentati e difesi dall’avvocato V V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scicli, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Genio Civile di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Francesco Donzella e Nunziata Corinda Guarino, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza contingibile e urgente n. 115 del 6 maggio 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e del Genio Civile di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 settembre 2024 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ordinanza n. 115 del 6 maggio 2022, il Sindaco del Comune di Scicli ha ingiunto ai sig.ri G A, M R A e I O, nella qualità di comproprietari dell’immobile sito in C. da Lodderi, lato sud del corso d’acqua “Torrente Modica - Scicli”, censito in catasto terreni al foglio n. 56, particella 46 - 275, di “ adottare gli accorgimenti necessari ad evitare il pericolo e in ogni caso il transito di persone sulla porzione di terreno sito dell’immobile diruto relativamente alla quale va immediatamente vietato l’accesso in generale a persone, mediante opere provvisionali di sicurezza ”.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i sig.ri G A, M R A e I O impugnano il suddetto provvedimento, censurandolo per i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del d. lgs. n. 267/2000. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria. Violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.
Col primo motivo, i ricorrenti sostengono l’illegittimo esercizio da parte del Comune del potere previsto dall’art. 50 T.U.E.L. in quanto la situazione di pericolo posta alla base dell’ordinanza impugnata sarebbe nota all’Amministrazione da anni (anche in virtù del contenzioso aperto dagli stessi odierni ricorrenti per l’asserita mancata adozione da parte del Comune degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del torrente) e, in quanto tale, fronteggiabile con strumenti ordinari;
II. Violazione di legge, violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 e del principio di buon andamento dell’Amministrazione, sancito dall’art. 97, secondo comma, Cost.
Col secondo motivo, i ricorrenti lamentano la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento all’esito del quale è stata adottata l’ordinanza impugnata, con violazione delle garanzie partecipative;
III. Violazione e/o erronea applicazione degli art. 12, comma 3, R.D. 503/24 e artt. 915-916-917 c.c. - Travisamento dei fatti e dei presupposti - Eccesso di potere per difetto ed incoerenza della motivazione. Inadeguatezza dell’istruttoria.
Con l’ultimo motivo, i ricorrenti sostengono l’inidoneità delle misure disposte nell’ordinanza impugnata a rimuovere la situazione di pericolo esistente in tutta la zona attraversata dal torrente Modica - Scicli, per fronteggiare la quale sarebbe stato necessario un intervento diretto del Comune.
Oltre all’annullamento dell’ordinanza impugnata, i sig.ri G A, M R A e I O formulano domanda risarcitoria nei confronti del Comune.
Il Comune di Scicli e i sig.ri Francesco Donzella e Nunziata Corinda Guarino, nella qualità di controinteressati, benché ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
Resistono al ricorso l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa nonché l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e il Genio Civile di Ragusa, deducendo il difetto della propria legittimazione passiva.
Con ordinanza n. 429 del 28 luglio 2022, questo Tribunale ha rigettato l’istanza di tutela cautelare.
All’udienza pubblica del 12 settembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, il Collegio ritiene che il ricorso in esame sia stato correttamente notificato agli Assessorati Regionali a mero titolo di litis denuntiatio .
Tanto premesso, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente sono:
- la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento;
- la provvisorietà e la tempestività dei suoi effetti (Consiglio di Stato sez. VII, 2 gennaio 2024, n. 5).
Ritiene il Collegio che il Sindaco del Comune di Scicli, dettando le disposizioni e le misure di cui all’ordinanza impugnata, abbia correttamente agito a fronte dell’incontestata condizione di pericolo per la pubblica incolumità insistente nel fondo di proprietà dei ricorrenti.
Invero, sono gli stessi ricorrenti ad aver proposto ricorso ex artt. 688 e 669 quater c.p.c. e 1172 c.c., dichiarando che il fabbricato di loro proprietà, già parzialmente crollato, allo stato di fatto si trova “in situazione di equilibrio precario e di pericolo incombente di crollo totale, con alto rischio di danno a persone o cose ” e che sul terreno si è creato “ uno strapiombo di quasi cinque metri ”, che rappresenta “ un vero e proprio pericolo anche per l’incolumità pubblica ” (cfr pag. 15 del ricorso introduttivo).
Destituito di fondamento è il primo motivo, con cui parte ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti previsti per l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli 50 e 54 del d. lgs. n. 267/2000, in ragione della mancanza dell’urgenza di provvedere, protraendosi ormai da anni la situazione di pericolo lungo la sponda del torrente Modica - Scicli, senza che l’Amministrazione abbia mai realizzato i necessari interventi di manutenzione.
Sul punto, orientamento giurisprudenziale consolidato, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, ha chiarito che “ il perdurare della situazione di pericolo da diverso tempo, lungi dall’escludere la possibilità di adottare provvedimenti urgenti, può risultare, al contrario, sintomatico della gravità della situazione (Cons. Stato, sez. V, 2 maggio 2023, n. 4452 che ha richiamato Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2022, nn. 7884 e 7885). In senso analogo si era del resto già espresso il Consiglio di Stato, sez. II, nella sentenza del 22 luglio 2019, n. 5150 ” (Consiglio di Stato sez. V, 5 gennaio 2024, n. 190).
In conseguenza, ritiene il Collegio che l’Amministrazione abbia agito correttamente in presenza di un’incontestata condizione di pericolo per la pubblica incolumità nel fondo di proprietà dei ricorrenti.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, essendo la natura stessa dell’ordinanza ad escludere che siano necessarie formalità preventive quali la comunicazione di avvio del procedimento o una preventiva diffida (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 9 settembre 2022, n.7884).
In ultimo, priva di pregio è la terza doglianza, con cui parte ricorrente sostiene l’illegittimità dell’ordinanza gravata nella parte in cui individua i ricorrenti come i destinatari dell’ordine di eseguire i lavori indispensabili per rimediare alla situazione di pericolo, dovendo piuttosto essere il Comune ad adottare misure idonee ad eliminare il pericolo insistente in tutta l’area attraversata dal torrente.
Ritiene il Collegio che l’Amministrazione abbia correttamente rivolto ai ricorrenti, in qualità di comproprietari, l’ordine di rimuovere la situazione di pericolo insistente sul fondo nella loro disponibilità, senza che possano rilevare in questa sede eventuali ed autonomi profili di responsabilità dello stesso Comune.
Invero, con riguardo all’individuazione del destinatario dell’ordine di eseguire i lavori indispensabili per eliminare il pericolo, presupposto indispensabile è la disponibilità del bene in capo a tale soggetto: “ non rileva chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che il provvedimento è volto ad affrontare (Consiglio di Stato, Sez. V, 26 maggio 2015, n. 2610);ciò che rileva per contro è che il soggetto destinatario dell’ordinanza sia in rapporto diretto con la res fonte di pericolo e su cui si tratta di intervenire ” (Consiglio di Stato sez. V, 13 settembre 2023, n. 8297).
Quanto alla domanda risarcitoria - formulata, peraltro, in maniera generica - essa va respinta alla luce dell’accertata legittimità del provvedimento impugnato (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 2 maggio 2023, n. 4452).
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.