TAR Salerno, sez. II, sentenza 2019-02-12, n. 201900265

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2019-02-12, n. 201900265
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201900265
Data del deposito : 12 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2019

N. 00265/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01857/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1857 del 2018, proposto da
A E, rappresentato e difeso dall'avvocato A E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E D V in Salerno, via Piave 1;

contro

Comune di Castel San Giorgio, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

alla sentenza

TAR

Campania, Salerno, seconda sezione n. 324/2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, in subiecta materia, la sentenza è ordinariamente resa in forma semplificata;

Considerato che il ricorrente ha chiesto darsi ottemperanza alla sentenza meglio in epigrafe indicata, recante, per quanto di interesse, condanna del Comune di Castel San Giorgio al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, procuratore antistatario;

Considerato che il ricorrente, con memoria in data 18 gennaio 2019, ha dichiarato essere intervenuto il pagamento di cui alla prefata sentenza nelle more del giudizio (in data 6.12.2018), così instando per la declaratoria di rito, con favore di spese;

Considerato che può dichiararsi, per quanto esposto da parte ricorrente, la cessazione della materia del contendere, mentre, quanto alle spese di lite, le stesse, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell’Amministrazione che ha dato causa alla lite e ha ottemperato solo a seguito dell’instaurazione del giudizio;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi