TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-11-08, n. 202419754
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Testo completo
Pubblicato il 08/11/2024
N. 19754/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09113/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9113 del 2020, proposto da Comune di Cori, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato G N, con domicilio eletto presso lo studio dell’anzidetto difensore in Roma, via Andrea Doria e con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato T C, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
Vpl Center S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A P e M L, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A P in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;
per l'annullamento
della Determinazione n. G09424 del 06.08.2020 – Proposta n. 12423 del 06.08.2020, pubblicata sul BURL, giusta comunicazione del 2 settembre 2020, con cui la Regione Lazio, Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ha determinato “ di esprimere pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto “Realizzazione di un impianto per la selezione ed il trattamento di VPL (Vetro, Plastica, Lattine) e di frazioni plastiche di varia provenienza ”, Comune di Cori (LT), località La Castagnola-Giulianello, proponente VPL CENTER srl, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le risultanze dell'istruttoria di V.I.A., e annullamento – altresì - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali a quello sopra indicato, nessuno escluso, compresa la relativa “Istruttoria Tecnico-Amministrativa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della Vpl Center S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa R P nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2024 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso, notificato in data 28 ottobre 2020 e depositato il successivo 7 novembre 2020, il Comune di Cori agisce per l’annullamento della determinazione n. G09424 del 6 agosto 2020, successivamente comunicata il 2 settembre 2020, con cui la competente direzione della Regione Lazio ha reso pronuncia di compatibilità ambientale - ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. n. 152/2006 - in favore del progetto presentato dalla VPL CENTER S.r.l. per la “ Realizzazione di un impianto per la selezione ed il trattamento di VPL (Vetro, Plastica, Lattine) e di frazioni plastiche di varia provenienza ” nel territorio del Comune di Cori (LT), in località La Castagnola-Giulianello, unitamente a tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, contestando, partitamente la connessa “Istruttoria Tecnico-Amministrativa”.
2. Nel fuoco dell’impugnativa ricadono, in particolare, i vincoli paesaggistico-ambientali insistenti, secondo la prospettazione ricorsuale, sull’area di interesse del progetto contestato. A tal riguardo deduce parte ricorrente che l’intervento oggetto della contestata VIA non è realizzabile perché l’area sarebbe inserita in zona di paesaggio agricolo di rilevante valore (e una porzione di essa in paesaggio naturale – area boscata), ed altresì interessata sia dalla fascia di rispetto del Corso d’acqua “Fosso Tebbia”, sia dalla perimetrazione della fascia di rispetto dei 150 m dai corsi d’acqua.
3. Il gravame è affidato ai seguenti motivi:
I – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. ART. 142, COMMA 1 LETTERA C) E G) D.LGS. N. 42/2004 E DELL’ART. 144, COMMI 2 E 3 D.LGS. 152/06 IN QUANTO SULL’AREA OGGETTO DI V.I.A. SUSSISTONO VINCOLI PAESAGGISTICI NON SUPERATI NÉ “RIPERIMETRATI”. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER FALSO SUPPOSTO IN FATTO E CARENZA DI ISTRUTTORIA.
L’Amministrazione regionale non avrebbe tenuto conto dei pareri negativi espressi, nell’ambito della conferenza di servizi, dalla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità, Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.
Si fa riferimento, in particolare, ad un primo parere rilasciato in data 11 settembre 2017 (prot. 453148) con il quale l’anzidetta Area urbanistica specificava che “ l’area è vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 comma 1 lettera c) protezione di fiumi, torrenti e corsi d’acqua e lettera g) protezione delle aree boscate per cui l’intervento non risulta compatibile con le attuali norme di tutela paesaggistica. Di poi, tali valutazioni venivano confermate con successivo parere prot. 191434 del 30 marzo 2018 ove si specificava che “ per gli aspetti paesaggistici: dall’esame della tavola B del PTPR si rileva la presenza della zona boscata, elemento che non consente la revisione del parere già espresso; per gli aspetti urbanistici: il progetto comporta una variante dello strumento urbanistico che, allo stato attuale, per le criticità avanzate, non consente