TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-01-26, n. 202200901

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-01-26, n. 202200901
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202200901
Data del deposito : 26 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/01/2022

N. 00901/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02016/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2016 del 2021, proposto da
F A, rappresentato e difeso dall'avvocato T A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 7611/11 con cui la Corte di Cassazione ha ivi liquidato le spese del giudizio di appello ed ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento delle spese ivi indicate.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Con ricorso n. 2016 del 2021 r.g., notificato il 9 febbraio 2021 e depositato il successivo 19 febbraio, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di cassazione in epigrafe, con cui il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento in favore del ricorrente delle somme ivi contemplate.

2. - Il Ministero della giustizia non si è costituito in giudizio.

3. - Alla camera di consiglio del 19 ottobre 2021 il Collegio, rilevato che parte ricorrente non aveva depositato la certificazione comprovante la mancata proposizione del ricorso per revocazione per i motivi di cui al numero 4 dell’art. 395 c.p.c. e considerato che la mancata produzione era addebitabile a un errore della cancelleria della Corte di cassazione, concedeva alla parte, con ordinanza, un termine per produrre la richiesta documentazione.

4.- Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento (cfr., ex multis, sentenza del 10 gennaio 2022, n. 183).

La sussistenza di tutti i presupposti per il giudizio di ottemperanza è valutata dal Collegio nei termini che seguono.

La documentazione agli atti risulta, tutta, debitamente corredata da asseverazione di conformità agli originali da parte del difensore ai sensi dell’art. 22 del CAD.

In particolare, sussistono i predetti presupposti in quanto:

- è stata inviata all'Amministrazione debitrice la dichiarazione ai fini del pagamento corredata dalla necessaria documentazione, come prescritto dal combinato disposto dell’articolo 5 sexies della L. 24 marzo 2001, n. 89 e degli articoli 2 e 5 del decreto del Ministro della giustizia del 28.10.2016 (pubblicato nella G.U. 4.11.2016, n. 258), in data 4 settembre 2020;

- è decorso il termine dilatorio di sei mesi previsto dall'articolo 5 sexies, comma 7, della citata L. n. 89 del 2001;

- è altresì decorso, dalla notifica del provvedimento azionato, il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30.

5. - Quanto alla prova del passaggio in giudicato, il Collegio, come già ritenuto nella recente sentenza n. 183 del 10 gennaio 2022, rileva quanto segue.

Il ricorrente ha depositato in giudizio una richiesta via posta elettronica certificata rivolta alla cancelleria della Corte di Cassazione, volta ad ottenere la relativa certificazione e la nota di risposta di detta cancelleria, la quale recita: “Gentile Avvocato Per poter evadere la richiesta di una certificazione di non proposta impugnazione per revocazione avverso un provvedimento emesso dalla Corte di Cassazione, abbiamo necessità di ricevere il ricorso per revocazione (impugnante il provvedimento di cassazione), non depositato presso la corte, ma notificato al procuratore o alla parte. La Corte non emette "passaggi in giudicato". La cancelleria del giudice di merito puo' richiedere a questo ufficio urp, attraverso l'indirizzo pec, eventuali comunicazioni. Rimaniamo in attesa del ricorso indicato cordialmente urp centrale Corte di cassazione”

Dal tenore di tale comunicazione di risposta si evince che la adita cancelleria non è intenzionata a rilasciare la certificazione di mancata impugnazione, se non a fronte di un ricorso per revocazione della sentenza del cui passaggio in giudicato si discute, che, però, risulti poi oggetto di rinuncia -di fatto- per mancato deposito nei termini di legge davanti alla stessa Corte adita per l’impugnazione.

Portando alle naturali conseguenze quanto affermato dalle note su richiamate, nei casi –come quello in esame- in cui non vi sia stata affatto la notifica di ricorso per revocazione della sentenza da azionare in sede di giudizio di ottemperanza, a tenore delle suddette comunicazioni non sarebbe possibile rilasciare la certificazione di cancelleria di avvenuto passaggio in giudicato della pronunzia della Suprema Corte.

Premesso che la certificazione di mancata impugnazione costituisce elemento indispensabile alla proposizione rituale del giudizio di ottemperanza dei provvedimenti del Giudice Ordinario ai sensi degli articoli 112 comma 1 lettera c) e 114 comma 2 del c.p.a., ritiene il Collegio che occorra prendere atto delle richieste di certificazione alla competente cancelleria e del rifiuto opposto da quest’ultima;
la quale costituisce articolazione del Ministero della Giustizia intimato del pagamento richiesto nel presente giudizio.

Tale rifiuto, ingiustificato in quanto legato ad una condizione che in astratto potrebbe non verificarsi mai, e che in concreto non risulta verificata (impugnazione per revocazione notificata e non depositata) può essere valutato dal Collegio, ai sensi dell’art. 63 comma 3 c.p.a., quale argomento di prova favorevole al ricorrente desumibile “dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo”.

Ne segue che debba ritenersi raggiunta la prova dell’avvenuto passaggio in giudicato del provvedimento della S.C. azionato.

6. - Di conseguenza, deve ordinarsi all'Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme indicate nel titolo azionato, nel termine di sessanta giorni (ritenuto congruo in ottica di bilanciamento dell’interesse dei ricorrenti e delle esigenze organizzative della complessa struttura ministeriale), decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, come richiesto dal ricorrente, si nomina sin d'ora il Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 5 sexies, comma 8, della L. n. 89 del 2001, nella persona del responsabile p. t. dell'Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, o un suo delegato con formale provvedimento, il quale provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi novanta giorni, con la precisazione che, visto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della c.d. Legge Pinto, l'onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia.

La soccombenza del Ministero della giustizia comporta la condanna del predetto ente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente

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