TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-03-14, n. 202400274

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-03-14, n. 202400274
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400274
Data del deposito : 14 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2024

N. 00274/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00543/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 543 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Parma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla ordinanza del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, rep. n. 3482-2022, pubblicata il 5.12.2022 e conclusiva del procedimento sommario di cognizione n. 4691/2021 RG, con la quale è stata riconosciuta a -OMISSIS- la protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998 ed è stato disposto che il Questore competente per territorio rilasci il relativo permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Parma;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2024 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- con il presente ricorso, proposto ai sensi dell’art. 114 c.p.a., il ricorrente agisce per l’ottemperanza all’ordinanza indicata in epigrafe, pronunciata, ai sensi dell’art. 702 ter , comma 6, c.c., dal Tribunale ordinario di Ancona, sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell’Unione Europea, con la quale è stata riconosciuta a -OMISSIS- la protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998 ed è stato disposto che il Questore competente per territorio rilasci il relativo permesso di soggiorno;

- detto provvedimento – che non è stato impugnato, come attestato dal certificato emesso dalla Cancelleria civile del Tribunale di Ancona in data 4 dicembre 2023 (documento n. 2 allegato al ricorso), sicché ha valore di cosa giudicata – non risulta essere stato eseguito dall’Amministrazione, nonostante le ripetute richieste;

- il motivo della mancata ottemperanza, come chiarito dalla Questura di Parma (documento n. 5 allegato al ricorso), risiede nel fatto che la pratica risulta sospesa automaticamente dai sistemi a causa di una pregressa segnalazione a carico del ricorrente, che era stato espulso con decreto del Prefetto di Brindisi datato 1 dicembre 2018;
sarebbe stato dunque necessario procedere alla cancellazione di tale segnalazione e che a tanto avrebbe dovuto provvedere l’Ufficio competente, ovvero la V Divisione SIS presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale;

- quest’ultima, una volta interpellata, ha risposto che alla cancellazione avrebbe dovuto provvedere l’Ufficio inseritore, ovvero la Questura di Parma (documento n. 9 allegato al ricorso), la quale, a sua volta, ha suggerito al ricorrente di rivolgersi alla Prefettura di Brindisi per la richiesta di revoca del provvedimento di espulsione (documento n. 11 allegato al ricorso), richiesta che è stata puntualmente effettuata dall’interessato (documento n. 13 allegato al ricorso), ma della quale non risulta riscontro;

- a sostegno del gravame, il ricorrente deduce l’illegittimità dell’agire amministrativo, avendo l’Amministrazione violato un obbligo nascente da un provvedimento giurisdizionale;
chiede, dunque, che venga ordinato alla Questura di Parma di dare esecuzione al giudicato e che venga nominato un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia;

- il ricorrente formula, altresì, istanza di fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato;

- si sono costituiti in giudizio, per resistere, il Ministero dell’Interno e la Questura di Parma, depositando memoria formale;

- all’udienza camerale dell’8 febbraio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione;

Rilevata l’ammissibilità del proposto ricorso, dal momento che il rito dell'ottemperanza è azionabile anche per l'esecuzione delle ordinanze ex art. 702 quater c.p.c., conclusive del rito sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c. ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 4 ottobre 2023, n. 14687;
T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 31 gennaio 2018, n. 167;
T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 1 aprile 2016, n. 834;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 25 marzo 2015, n. 4566);

Ritenuto, nel merito, che il ricorso sia fondato e da accogliere nei sensi e nei limiti che si vanno a precisare:

- quanto alla prova dell’inadempimento, essa può essere desunta dalle puntuali allegazioni della parte ricorrente, rispetto alle quali l’Amministrazione resistente, pur costituita in giudizio, nulla ha controdedotto;

- la Questura di Parma e tutte le altre Amministrazioni coinvolte, pertanto, dovranno attivarsi, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, affinché l’ordinanza di cui si chiede in questa sede l’esecuzione venga compiutamente ottemperata nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione e/o notificazione del presente provvedimento, con il rilascio, al ricorrente, del titolo di soggiorno di cui egli ha diritto, previa rimozione degli ostacoli amministrativi e burocratici che sino ad ora lo hanno impedito;

- per il caso di inutile decorso del predetto termine, viene nominato sin da ora come Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Parma, con facoltà di delega ad altro funzionario della Prefettura, il quale provvederà nell’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni;

- va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria dello stesso, la sola nomina del Commissario ad acta ;

Ritenuto che le spese del giudizio possano essere compensate, anche tenuto conto del parziale rigetto della domanda (con riferimento alla liquidazione della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.);

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