TAR Milano, sez. IV, decreto collegiale 2020-11-02, n. 202002050

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, decreto collegiale 2020-11-02, n. 202002050
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202002050
Data del deposito : 2 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2020

N. 00296/2020 REG.RIC.

N. 02050/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00296/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato il presente

DECRETO DI PAGAMENTO

sul ricorso numero di registro generale 296 del 2020, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso il suo studio in Milano, Piazza Umanitaria, 2;


contro

Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore , Questura Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ in Milano, Via Freguglia, 1, presso gli uffici dell’Avvocatura;

per l'annullamento

- del provvedimento n. -OMISSIS- in data 25 maggio 2019, notificato all’interessato in data 19 novembre 2019, di rigetto dell’istanza presentata il 22 giugno 2018 volta ad ottenere il rinnovo, per motivi di lavoro subordinato, del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, rilasciato dalla Questura di Milano in data 30 maggio 2017 e scaduto il 29 maggio 2018;

- di tutti gli atti prodromici e consequenziali, comunque connessi.


Vista l’istanza per l’emissione di decreto di pagamento per onorari e spese per patrocinio a spese dello Stato, depositata in data 5 ottobre 2020 dall’Avv. M G per la rappresentanza e la difesa di -OMISSIS-, nel giudizio n. r.g. 296/2020;

Visto il decreto di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato-OMISSIS-adottato dalla competente commissione in data 25 marzo 2020;

Vista la sentenza in forma semplificata n. -OMISSIS- del 5 ottobre 2020 che ha definito il ricorso;

Visti gli atti del fascicolo di causa;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2020 la dott.ssa Katiuscia Papi e trattenuta la causa in decisione come specificato nel verbale;


Considerato che la pretesa del ricorrente non può essere ritenuta manifestamente infondata;

Visto l’art. 82, d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’Autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei « valori medi delle tariffe professionali vigenti », tenuto conto dell’« impegno professionale »;

Visto l’articolo 4, comma 1, D.M. n. 55/2014, a tenore del quale « Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento »;

Visto l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002 che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;

Ritenuto, in relazione alla natura e alla semplicità della controversia, all’impegno professionale richiesto, all’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, che è congrua la determinazione in complessivi euro 1.200,00 ( Milleduecento /00) della somma spettante all’avvocato istante a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi