TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2010-05-28, n. 201001394

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2010-05-28, n. 201001394
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201001394
Data del deposito : 28 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01128/2007 REG.RIC.

N. 01394/2010 REG.SEN.

N. 01128/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale n. 1128 del 2007 proposto da:
Telecom Italia s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. G M ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. B B, in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele n. 76;

contro

Comune di Villamassargia, rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, via Carrara n. 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Settore Gestione Territorio del Comune di Villamassargia 5 ottobre 2007, prot. 8168, con il quale è stato comunicato a Telecom Italia s.p.a. che la domanda di autorizzazione per realizzare una Stazione Radio Base in via Su Girilli non può essere accolta.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Villamassargia;

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2010 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Con il ricorso in esame è stato chiesto l’annullamento del diniego di autorizzazione in epigrafe indicato.

Nella camera di consiglio del 23 gennaio 2008 - giusta l’ordinanza di questa Sezione in pari data, n.43/2008 - l’istanza cautelare contenuta nel ricorso è stata accolta.

Con nota depositata presso la Segreteria del Tribunale il 18 marzo 2010 la società ricorrente ha comunicato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso e tale dichiarazione è stata poi confermata alla pubblica udienza del 9 aprile 2010, laddove parte ricorrente ha insistito per la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali.

In base a quanto premesso non resta al Collegio che dare atto della sopravvenuta carenza alla prosecuzione del giudizio.

Le spese di giudizio, in base al principio della soccombenza virtuale, sono poste a carico dell’Amministrazione resistente, nei termini indicati in dispositivo.

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