TAR Roma, sez. II, sentenza 2010-03-08, n. 201003520

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2010-03-08, n. 201003520
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201003520
Data del deposito : 8 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09503/2009 REG.RIC.

N. 03520/2010 REG.SEN.

N. 09503/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 9503/2009 RG, proposto dalla COOP SOCIALE SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO ONLUS, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e n.q. di capogruppo mandataria dell’ATI costituita con la Coop. AISS – ONLUS, rappresentata e difesa dagli avvocati C C e T D N, con domicilio eletto in Roma, via Taranto n. 58,

contro

il COMUNE DI ROMA, in persona del sig. Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. U G, con domicilio eletto in Roma, via Tempio di Giove n. 21 e

nei confronti di

Coop. sociale CASSIAVASS – ONLUS, corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita nel presente giudizio,

per l'annullamento

A) – della determinazione dirigenziale n. 1345 del 17 settembre 2009, con cui il Comune di Roma - Municipio XX ha affidato alla Cooperativa controinteressata il servizio per l’autonomia e l’integrazione scolastica degli alunni disabili inseriti nelle scuole del Municipio (a.s. 2009/2010);
B) – della determinazione dirigenziale n. 1258 del 2 settembre 2009, con cui il Comune intimato ha nominato la commissione giudicatrice;
C) – dei verbali delle sedute di detta Commissione, in data 7, 9, 10 e 11 settembre 2009;
D) – dell'avviso pubblico, di cui alla determinazione dirigenziale n. 1061 del 17 luglio 2009, con il quale il Comune di Roma - Municipio XX ha invitato gli organismi accreditati per i servizi alla persona – Area disabili a presentare proposte per l’espletamento del predetto servizio;
E) – d’ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del solo Comune di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 10 febbraio 2010 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti costituite, gli avvocati CATALDI, DI NITTO e PATRIARCA (per delega dell’ avv. GAROFOLI);

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO

Con determinazione dirigenziale n. 1061 del 17 luglio 2009, il Comune di Roma - Municipio XX ha diramato un avviso pubblico, invitando gli organismi accreditati per i servizi alla persona – Area disabili a presentare proposte per l’espletamento del servizio per l’autonomia e per l’integrazione scolastica degli alunni disabili inseriti nelle scuole del Municipio stesso, per l’a.s. 2009/2010.

Per valutare le offerte, la Commissione giudicatrice, all’uopo nominata, ha avuto a disposizione fino ad un massimo di 40 punti per il profilo organizzativo e professionale dell’organismo e fino a 60 punti per la validità del progetto presentato.

A tal procedura dichiara d’aver partecipato, tra gli altri organismi accreditati, pure la Coop. sociale SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO ONLUS, corrente in Roma ed in ATI con la Coop. AISS – ONLUS, corrente in Roma, che ha ritualmente proposto un progetto. In esito alla procedura de qua, è risultata prima in graduatoria la Coop. sociale CASSIAVASS – ONLUS, corrente in Roma, con punti 95. Viceversa, detta ATI s’è collocata al secondo posto, con punti 91, in relazione al basso punteggio ottenuto per le voci <<A2) – professionalità dei responsabili dell’organismo>>
e <<B4) – costi del servizio (risorse aggiuntive che il candidato mette a disposizione per la realizzazione del progetto e proposte migliorative)>>. Sicché, con determinazione dirigenziale n. 1345 del 17 settembre 2009, il Comune di Roma ha affidato alla Coop. sociale CASSIAVAS – ONLUS il servizio in questione.

Avverso tali atti e quelli della procedura, detta ATI adisce allora questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto: A) – l’erroneità del giudizio reso dal seggio di gara verso le voci A2) e B4);
B) – la violazione dell’art. 83 del Dlg 12 aprile 2006 n. 163 ed il difetto di motivazione in ordine alle valutazioni rese dalla Commissione stessa;
C) – l’omessa specificazione dei criteri di valutazione da parte della lettera d’invito. S’è costituita nel presente giudizio solo il Comune intimato, che conclude per l’infondatezza della pretesa attorea.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2010, su conforme richiesta delle parti costituite, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

La Coop. sociale SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO ONLUS, corrente in Roma e che ha preso parte in ATI con la Coop. AISS – ONLUS alla procedura per l’espletamento del servizio per l’autonomia e per l’integrazione scolastica degli alunni disabili inseriti nelle scuole del Municipio XX del Comune di Roma, per l’a.s. 2009/2010 –indetta da tal Comune con la determinazione dirigenziale n. 1061 del 17 luglio 2009–, ne impugna, quale seconda graduata, l’esito e l’aggiudicazione a favore della Coop. sociale CASSIAVASS – ONLUS.

Va rigettata l’eccezione d’inammissibilità del primo mezzo di gravame, in quanto, nella specie, l’ATI ricorrente censura non già il contenuto del giudizio di merito espresso dal seggio di gara sulla sua offerta, ma si limita a contestarne il difetto di motivazione e l’intima irragionevolezza.

È jus receptum che, per quanto assistita da lata discrezionalità tecnica, la valutazione del seggio di gara non sfugge allo scrutinio di questo Giudice circa la manifesta irragionevolezza o l’evidente arbitrarietà. Ebbene, se è vero che a ciascuna proposta offerta il seggio di gara ha assegnato uno specifico punteggio numerico, di per sé tal dato, nella specie non è stato preceduto (a offerte non presentate ed a buste chiuse) dalla necessaria e precisa predefinizione dei criteri di valutazioni. Sicché è ben vero che il punteggio si risolve e concreta la motivazione –nel senso, quindi, che evidenzia il livello di gradimento di gradimento della Commissione sulla proposta–, a condizione, però, che la stazione appaltante abbia inteso stabilire le voci da valutare, il loro peso nell’ambito d’una procedura da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nonché quanti punti il seggio medesimo avrebbe avuto a disposizione. La ragione è evidente: siffatto criterio svincola la Commissione da un giudizio meramente meccanico ed aritmetico, accentuando piuttosto, donde la predetta discrezionalità tecnica, quello sulla qualità dell’offerta e della convenienza complessiva di essa in base, però, a parametri certi, definiti e sufficientemente dettagliati sì da guidare l’impresa nel confezionamento dell’offerta ed il seggio di gara a valutarla in modo non arbitrario. Né basta: poiché quest’ultimo non ha ritenuto d’indicare sub-criteri o sub-punteggi, se non incomprensibile, certo non perspicuo s’appalesa poi l’aver accompagnato il mero punteggio generico con altrettanto vaghi giudizi d’equivalenza o di prevalenza (più o meno forte) rispetto all’indicazione della lettera d’invito, soprattutto se, come nella specie, i relativi verbali non offrano, ad una loro serena lettura e aldilà della scansione degli eventi, altro che tali aspetti.

In tal caso, non vale predicare, come fa il Comune intimato con la nota prot. n. CU 60988 del 3 dicembre 2009, che il seggio di gara non ha certo inteso porre in dubbio la professionalità del personale messo in campo dall’ATI ricorrente o da altri soggetti, né la qualità di tutti gli organismi coinvolti nella procedura, d’altronde impossibile, essendo questa rivolta in via esclusiva nei confronti di organismi accreditati dalla medesima P.A. In realtà, ad un’attenta lettura della nota stessa, ben s’evince lì la giustificazione, poi resa come scritto difensivo del Comune intimato, dell’operato del seggio di gara. Ma un tal risultato non ribalta la censura attorea, anzi la corrobora, laddove dimostra con ogni evidenza sia il difetto di motivazione dello specifico giudizio sulle offerte dell’ATI ricorrente e della Cooperativa controinteressata –tant’è che quanto scritto nella nota citata ben avrebbe potuto la Commissione chiaramente indicarlo in verbale–, sia l’assenza della definizione a priori di quegli argomenti, in sé non erronei o irragionevoli, da porre però nella lex specialis di gara quali criteri d’approfondita valutazione. Si può forse discettare sulla legittimità in genere d’una motivazione postuma, ma non dubita il Collegio che, nella specie, ciò non possa avvenire in fase di giudizio, attraverso scritti difensivi e, dopo aver conosciuto le offerte di tutti gli organismi partecipanti, con l’uso di argomenti che avrebbero trovato miglior collocazione nella lex specialis della procedura.

Non si discute se bene, o no abbia fatto il seggio di gara a non premiare, più che l’assenza di idonee professionalità dell’ATI ricorrente, il dato numerico di operatori messi a disposizione per il buon espletamento del servizio. Tale dato, ancorché in sé quantitativo, sarebbe potuto esser significativo in un giudizio sulla qualità dell’impegno dell’ATI stessa verso il servizio ove mai fosse stato indicato perlomeno quale sub-criterio, non certo come giudizio finale della Commissione, svincolato, cioè, da ogni previo parametro.

Non è allora chi non veda, diversamente da ciò che eccepisce il Comune intimato, in primo luogo la censurata violazione dell’art. 83 del Dlg 12 aprile 2006 n. 163, che invece impone alle Amministrazioni aggiudicatici la predeterminazione precisa dei criteri di valutazione delle offerte, all’evidente scopo d’evitare ogni arbitrio, da parte del seggio di gara, in quella sede. Anzi, tale precisione è vieppiù significativa, se si pensa appunto che oggettivi criteri predefiniti consentono alle imprese partecipanti di confezionare le proprie offerte in modo parimenti preciso e, al contempo, garantiscono le Amministrazioni aggiudicatici da ogni ambiguità in sede di proposta, prima e di esecuzione del contratto, dopo l’aggiudicazione.

Tali principi sono fermi in giurisprudenza, anche della Sezione, che più volte ha affermato la necessità della predeterminazione puntuale dei criteri de quibus, nella prospettiva della limitazione d’ogni (effettiva e non solo tecnica) discrezionalità in capo al seggio di gara nella fase di apprezzamento delle offerte. Né vale obiettare, come fa il Comune intimato, che non sarebbe possibile invocare in questa sede il citato art. 83 del Dlg 163/2006, in quanto la gara de qua soggiacerebbe alla procedura semplificata di cui al precedente art. 20, c. 1 per i servizi elencati nell’allegato II B. A tutto concedere, la predeterminazione dei predetti criteri non è ex se espressamente esclusa dal citato art. 20, c. 1, atteso che esso è immanente nell’ordinamento positivo per gli scopi dianzi evidenziati. Sicché per quanto semplificata possa esser la gara, non perciò solo il Comune intimato avrebbe potuto esimersi, anche nel suo interesse di creditore della prestazione dedotta in appalto, dal fornire regole acconce ed intelligibili per indirizzare la formazione delle offerte e la loro valutazione parimenti precisa ed inderogabile dal seggio di gara.

Per ciò che poi concerne la violazione dell’art. 84 del Dlg 163/2006, mentre è da disattendere l’eccezione del Comune intimato circa la posizione della sig. VIOLA –espressamente nominata nel seggio di gara con le sole funzioni di segretario–, non convince la censura sull’irregolarità, in violazione del principio d’imparzialità, degli altri componenti di detta Commissione, in quanto, per vero, dagli atti di gara non s’evince, né è offerto un serio principio di prova a confutazione, che costoro abbiano effettivamente partecipato alla stesura della lettera d’invito.

Nei termini fin qui esaminati, il ricorso in epigrafe va accolto, ma non v’è luogo per altro tipo di risarcimento che l’annullamento degli atti impugnati e la consequenziale caducazione del contratto medio tempore stipulato (cfr., su tal punto, da ultimo Cass., sez. un., 10 febbraio 2010 n. 2906). Invero, non può nella specie l’ATI ricorrente subentrare nel rapporto negoziale per cui è causa, in quanto l’accoglimento della sua domanda sull’illegittima omissione delle clausole di valutazione delle offerte impone, in sede di riemanazione e stante l’attualità dell’interesse del Comune stesso all’effettuazione del servizio appaltando, il rifacimento ab imis della gara. Nella misura in cui occorre meglio dettagliare le varie clausole, specie quelle sull’offerta tecnica, il rifacimento della gara è ineluttabile. Tanto perché è stata censurata una parte essenziale della lex specialis che va quindi riscritta e non è possibile ritenere, come s’evince dalla pretesa attorea al subentro nel contratto, che dall'accoglimento delle censure derivi solo l’annullamento in parte qua della posizione della controinteressata. I criteri di siffatta valutazione devono esser stabiliti PRIMA della presentazione delle offerte medesime, nella specie ormai impossibile perché le offerte son già state presentate, né spetta a questo Giudice d’indicare come vadano strutturate in concreto tutte le clausole de quibus, la competenza essendo solo del Comune aggiudicatore, e solo ad offerte incognite. Diversamente argomentando, questo Giudice si sostituirebbe in modo inammissibile a detto Comune, al di fuori dei casi consentiti di c.d. giurisdizione estesa al merito amministrativo.

Sussistendo giusti motivi e la parziale soccombenza, le spese del presente giudizio possono esser integralmente compensate tra tutte le parti.

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