TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2013-07-31, n. 201304029
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N. 04029/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02410/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2410 del 2013, proposto da:
G srl, in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. E S, con domicilio eletto presso E S in Napoli, via Melisurgo, n.4;
contro
Autorità Portuale di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentata e difesa per legge dall'Avvoc.ra Distrett.le dello Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
silenzio inadempimento formatosi sull'atto di invito e diffida volto a dare attuazione all'autorizzazione rilasciata con provvedimento n. 1183/2012 - risarcimento danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità Portuale Di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 il dott. Alessandro Pagano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La G srl si duole della illegittimità del silenzio serbato dalla Autorità portuale di Napoli sulle sue richieste di cui alla diffida e messa in mora del 26.3.2013.
Chiede pertanto la relativa declaratoria ed il risarcimento dei danni.
2.- Il ricorso è stato regolarmente notificato alla G che però non ha provveduto a difendersi.
3.- All’udienza indicata, la causa è stata riservata per la decisione.
DIRITTO
4.- Il ricorso è fondato quanto alla declaratoria di illegittimità del silenzio della Autorità portuale di Napoli sulle richieste della G del 26 marzo 2013.
La fondatezza si evince dalla analisi degli stessi fatti, come prospettati: la G, in quanto concessionaria di un’area demaniale marittima, sita nel porto di Napoli, ha ottenuto l’autorizzazione a prolungare alcune tubazioni afferenti a banchine dalla stessa in utilizzo. Detti lavori si devono però coordinare con quelli che l’Autorità nei medesimi luoghi sta svolgendo e che (in quanto in esecuzione) se fossero terminati prima di quelli autorizzati alla G, determinerebbero una situazione dannosa per la istante nonché –è facile presumere– spreco di risorse pubbliche.
Benchè sollecitata, l’Autorità non ha tuttavia risposto all’invito della G a concordare le modalità realizzative degli interventi de quibus.
Nessun dubbio sulla legittimazione della ricorrente ad ottenere una risposta;parimenti, è certo l’obbligo della Autorità di rispondere: entrambi già collegati al rapporto concessionario/concedente che sussiste fra le parti in causa.
Stante anche la palese urgenza sottolineata dalla G, il Tribunale assegna alla Autorità giorni quindici dalla notifica o comunicazione della presente al fine di provvedere.
Se entro tale termine non si sarà adempiuto, vi provvederà il sig. Prefetto di Napoli, anche tramite un suo competente delegato, nel più breve tempo possibile.
La domanda risarcitoria sarà trattata con il rito ordinario all’udienza del 20 febbraio 2014.
Le spese del presente giudizio si liquidano come da dispositivo.