TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-03-30, n. 202203647

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-03-30, n. 202203647
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202203647
Data del deposito : 30 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2022

N. 03647/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02599/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2599 del 2021, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati S M, G C P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G C P Z in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS--OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento, notificato il -OMISSIS-, con cui la resistente Amministrazione (Scuola Ispettori e Sovrintendenti – Ufficio Sanitario – della Guardia di Finanza) ha determinato l’espulsione della ricorrente dal corso di formazione, giudicandola inidonea all’arruolamento in qualità di allievo maresciallo della Guardia di Finanza;

- del D.M. Finanze n. -OMISSIS-, del -OMISSIS-,-OMISSIS-);

- del decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza nr. -OMISSIS-, del -OMISSIS-,-OMISSIS-), che ha modificato e sostituito l’Allegato 1 al decreto n. -OMISSIS-;

- ove occorra, del bando di concorso di cui alla determinazione del Comandante Generale n. -OMISSIS-, del -OMISSIS-,-OMISSIS- 4^ -OMISSIS-, nella parte in cui rinvia, per l’idoneità fisica dei candidati, al D.M. n. -OMISSIS-/2000 ed alle vigenti direttive tecniche del Comando Generale della Guardia di Finanza /art. 16, comma 2);

- di ogni altro atto presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso, ivi compresi i verbali di visita medica sottesi al giudizio di inidoneità, allo stato non cogniti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2022 la dott.ssa F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente – vincitrice del concorso per l’arruolamento di 930 allievi marescialli della Guardia di Finanza da ammettere al 92° Corso, bandito con determinazione del Comandante Generale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- – ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, e gli altri atti ad esso presupposti, con cui è stata esclusa dal Corso di formazione per inidoneità dovuta ad intolleranza al lattosio.

Nei fatti, in pratica, è avvenuto che la ricorrente, a seguito della approvazione della graduatoria concorsuale, è stata ammessa a frequentare il 92° Corso per allievi marescialli, previo superamento della visita medica di incorporamento (necessaria per i non appartenenti al Corpo).

Successivamente, tuttavia, la stessa ha dichiarato un’intolleranza alimentare al lattosio, consegnando altresì una certificazione al riguardo risalente all’anno 2017, ed è stata dunque sottoposta, in data -OMISSIS-, ad una visita allergologica presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

In esito a detta visita, con provvedimento del 10.02.2021, la ricorrente è stata esclusa dalla procedura concorsuale con provvedimento del Dirigente del Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza.

Nel provvedimento di esclusione, in particolare, l’Amministrazione – richiamati l’art. 24, commi 1 e 8, del Bando di concorso, nonché il D.M. -OMISSIS- del 17.05.2000 e il decreto del Comandante Generale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-– ha ritenuto la ricorrente “ non idonea ” per “ intolleranza ad alimenti (lattosio) accertata sulla base della documentazione clinico-anamnestica e degli esami strumentali prodotti dalla candidata” di cui al titolo V lettera b) dell’allegato 1 al decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-del Comandante Generale della Guardia di Finanza ”.

Avverso l’esclusione la ricorrente si è rivolta al Tribunale, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, sulla base delle seguenti censure:

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 24,

COMMI

1 ED 8, DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL COMANDANTE GENERALE N. -OMISSIS-, DEL -OMISSIS-, -OMISSIS- 4^ S-OMISSIS-. VIOLAZIONE DELL’ART. 3,

COMMA

3, DEL DECRETO DEL MINITERO DELLE FINANZE -OMISSIS-, N. -OMISSIS-;
VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE N. -OMISSIS-, DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA;
VIOLAZIONE PER ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.M. N. -OMISSIS-/2000 E DELLE DIRETTIVE TECNICHE DI CUI AL DECRETO N. -OMISSIS-, DEL -OMISSIS-, DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN LUOGO DEL D.P.R. N. 831/1981 E DELLA NORMATIVA DESTINATA AL PERSONALE IN SERVIZIO, SEPPURE IN FERMA VOLONTARIA. VIOLAZIONE DELL’ART. 7, DEL DECRETO N. -OMISSIS- DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA.
” Secondo la ricorrente, in sostanza, l’esclusione sarebbe illegittima per aver l’Amministrazione applicato le regole della procedura concorsuale quando ormai la candidata aveva superato (il -OMISSIS-) la visita di incorporamento ed era dunque da considerarsi un allievo maresciallo, con la conseguenza che avrebbe dovuto trovare applicazione la normativa in tema di cessazione dal servizio per infermità, di competenza delle Commissioni medico ospedaliere, che non prevede inidoneità per intolleranze alimentari (fermo restando che l’intolleranza nella specie accertata avrebbe anche potuto essere temporanea).

2. VIOLAZIONE DELL’ART. 582,

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