TAR Lecce, sez. II, sentenza 2022-02-04, n. 202200204

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2022-02-04, n. 202200204
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202200204
Data del deposito : 4 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/02/2022

N. 00204/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01080/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1080 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C S e G Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati I D L, M M, S G e R T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’accertamento

del diritto di accesso in capo al ricorrente e, dunque, alla piena evasione della sua istanza di accesso;

e per la conseguente condanna del resistente, ai sensi della norma stessa, a rilasciare copia dei documenti richiesti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. C. Summa per la parte ricorrente e avv. R. Gubello, in sostituzione degli avv.ti I. De Leonardis, M. Mattia, S. Graziuso e R. Tedone, per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITO

1. Premesso che:

- a) con istanza del 9 giugno 2021, parte ricorrente chiedeva l’accesso agli atti posti a base del provvedimento con cui l’INPS di Lecce aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con l’azienda “-OMISSIS-”, ed in particolare chiedeva di “estrarre copia semplice dei seguenti documenti amministrativi: verbale n. -OMISSIS-” ;

- b) con PEC del 25 giugno 2021, l’INPS negava l’accesso adducendo che, ai sensi dell’art. 16, punto 1, lett. “g” , del regolamento per l’accesso agli atti (giusta determina n. 366/2021), il verbale di accertamento ispettivo INPS e gli atti ad esso connessi sono esclusi dall’accesso per motivi attinenti alla riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni;

- c) il ricorrente è insorto avverso il suddetto diniego, chiedendo l’accertamento e la declaratoria del suo diritto all’accesso, con condanna della P.A. al rilascio della documentazione richiesta e con vittoria delle spese di lite;

- d) in data 17 gennaio 2022 si è costituito in giudizio l’INPS, depositando memorie difensive;

- e) alla camera di consiglio del 19 gennaio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione;

2) Ritenuto preliminarmente di dover disporre lo stralcio delle memorie dell’INPS, in quanto tardivamente prodotte;

3) Rilevato che, con riferimento al verbale di accertamento ispettivo dell’INPS, la giurisprudenza (v. T.A.R. Molise, n. 475 del 27 dicembre 2019) ha osservato che:

- a) conformemente all’art. 24 della legge n. 241/1990 (secondo cui, in tutti i casi in cui siano ravvisabili le esclusioni al diritto di accesso ivi contemplati, resta fermo l’obbligo di ostensione dei documenti “la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere propri interessi giuridici” ), l’art. 20 del medesimo regolamento « 6.2. […] stabilisce che l accesso debba comunque essere consentito rispetto “ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere propri interessi giuridici” (art. 20) »;

- b) « 6.3. […] in forza della norma di chiusura di cui all art. 24, co. 7, l. 241/1990, così come richiamata dall art. 20 del Regolamento INPS, la predetta esigenza di tutela [della riservatezza] risulta cedevole rispetto alla contrapposta esigenza del soggetto datoriale di contestare utilmente in giudizio le risultanze dell accertamento ispettivo, a patto che (e nei limiti in cui) sia ravvisabile la rilevanza delle dichiarazioni in questione rispetto alla impugnazione del verbale di accertamento (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 10.04.2019 n. 2345) »;

- c) « 6.5. Nel contempo, ai fini del necessario bilanciamento tra i contrapporti interessi, proprio dell accesso difensivo, è necessario regolare le concrete modalità della ostensione in modo tale da ridurne al minimo l incidenza nella sfera soggettiva dei lavoratori: “Va ammesso l accesso alle dichiarazioni dei lavoratori acquisite nel corso dell attività ispettiva;
l
esigenza specifica di tutelare i lavoratori contro eventuali comportamenti ritorsivi del datore di lavoro trova soluzione nella possibilità per l Istituto di oscurare i riferimenti dei lavoratori dai provvedimenti rispetto ai quali viene chiesto l accesso” (T.A.R. Genova, Sez. II, 02</12/2016 n. 1197) »;

- d) nel caso di specie, è evidente l’interesse difensivo fatto valere da parte ricorrente, la quale ha chiesto di conoscere l’atto ispettivo posto a monte del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato nei propri confronti, onde verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento di disconoscimento (come specificato nell’istanza di accesso);

- e) il diniego impugnato è, quindi, in parte qua illegittimo, considerato che l’astratta previsione di sottrazione di determinati atti all’accesso non va intesa in senso assoluto, ma va riferita al singolo caso concreto, in relazione al quale l’Ente è chiamato ad effettuare un bilanciamento tra l’interesse fatto valere dal richiedente l’accesso e l’eventuale riservatezza del soggetto controinteressato;

- f) qualora emergano profili di riservatezza contrastanti con l’ostensione dell’atto, tali profili possono essere adeguatamente tutelati tramite l’oscuramento (come sul punto evidenziato dalla menzionata giurisprudenza);

4) Rilevato che, con riferimento all’estratto contributivo certificato (c.d. modello Ecocert), trattasi invece di modello che – proprio perché fornisce ai dati che ne costituiscono l’oggetto carattere formale e certificativo (attestazione dei contributi versati dal lavoratore nell’ambito della propria vita lavorativa) – presuppone una specifica istanza di parte ai fini della sua elaborazione, e per tale ragione non può ritenersi atto preesistente alla richiesta ostensiva;
per tali ragioni, in riferimento al suddetto modello, non sussistono i presupposti per l’accoglimento del ricorso, posto che, per condivisa giurisprudenza amministrativa: “ Oggetto dell’accesso è e deve essere il c.d. documento amministrativo intendendosi per esso ogni rappresentazione del contenuto di atti detenuti da una P.A. e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale […]. In sede di istanza di accesso ai documenti amministrativi, l’Amministrazione può essere tenuta solo a produrre documenti già esistenti in rerum natura e ancora in suo possesso ” (

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