TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2019-02-13, n. 201900196
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Pubblicato il 13/02/2019
N. 00196/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00040/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 40 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Primaticcio, n. 8;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, n.1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'atto avente protocollo n. 1379/5-0/2018 datato 22 ottobre del Comando Legione Carabinieri "Lombardia" - SM Ufficio Personale notificato all'odierno ricorrente in data 23.10.2018 e recante il trasferimento "a domanda" del ricorrente presso la Stazione di Lodi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2019 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, considerato che:
- quanto al fumus il provvedimento è supportato da motivazione per relationem , sulla base di elementi idonei, ragionevoli e coerenti con la determinazione assunta;
- quanto al periculum lo stesso ricorrente ha chiesto il trasferimento a Lodi, di talchè l’assegnazione ad una sede diversa da quella voluta, pur sempre nella medesima città richiesta, non integra il presupposto della gravità;