TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-10-09, n. 202314844

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-10-09, n. 202314844
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202314844
Data del deposito : 9 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/10/2023

N. 14844/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08312/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8312 del 2023, proposto da
Azienda Vitivinicola Nervi Società Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, G M, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Alburni Natura S.r.l. Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. Prot. n. GSEWEB/P20230249982 del 25 marzo 2023, notificato alla ricorrente in pari data a mezzo p.e.c., con il quale è stata disposta « l'esclusione della richiesta di ammissione al contributo in conto capitale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2, “Parco Agrisolare”, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRS0000003786, comprensivo dell'installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 61.500 kW, nel Comune di GATTINARA (VC);

- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale;

e per ottenere

- la condanna delle amministrazioni resistenti all'ammissione del progetto della ricorrente (codice AGRS0000003786) al contributo in conto capitale finanziato nell'ambito del PNRR (Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2, ‘Parco Agrisolare'), sussistendone integralmente i presupposti sostanziali soggettivi e oggettivi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A. e di Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 – Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il provvedimento – meglio indicato in epigrafe nei suoi estremi – con il quale è stata disposta l’esclusione della richiesta di ammissione al contributo in conto capitale, presentata dalla società ricorrente, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare” per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRS0000003786, comprensivo dell’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 61.500 kW, nel Comune di Gattinara (VC).

A fondamento di tale esclusione vi è il rilievo che il codice ATECO prevalente indicato dall’impresa – 01.21 - non è presente nell’elenco dei codici ATECO ammissibili per la specifica tabella indicata dall’istante quanto a tipologia di impresa, ovvero Tabella 2A dell’Allegato A del decreto ministeriale 25 marzo 2022.

Avverso tale provvedimento deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

I - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1428, 1431 e 1433 c.c. (‘errore ostativo’) – Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 1, lett. b), della l. 7 agosto 1990, n. 241 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co.

2-bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241 – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e palese travisamento dei fatti – Violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 – Eccesso di potere per carenza e/o insufficienza di motivazione – Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta.

Assume parte ricorrente che essendo stato correttamente indicato il codice ATECO prevalente 01.21 effettivamente posseduto, mentre per mero errore materiale è stata indicata la Tabella 2A riferita ad ‘Azienda nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli in agricoli’, in luogo della Tabella 1A riferita ad ‘Aziende agricole connesse alla produzione agricola primaria’, secondo la ripartizione offerta dall’Allegato B all’Avviso Prot. n. 03668593 del 23 agosto 2022, la stessa sarebbe in possesso dei requisiti per fruire del beneficio, e verrebbe in rilievo un errore dichiarativo ictu oculi riconoscibile che avrebbe dovuto condurre il G.S.E. a disporre ex officio la rettifica di tale errore.

Rappresenta al riguardo parte ricorrente che il codice ATECO dichiarato, ovvero lo 01.21, è esclusivamente correlato alla Tabella 1A allegata al Decreto 25 marzo 2022, n. 140119, alla luce dell’associazione fra i codici ATECO e le rispettive Tabelle stabilita dall’Allegato B dell’Avviso Prot. n. 362593 del 23 agosto 2022, ove ciascun codice è incluso in un’unica Tabella, con conseguente riconoscibilità dell’errore.

Invoca inoltre parte ricorrente, in via subordinata, il soccorso istruttorio che l’amministrazione avrebbe dovuto attivare in sede procedimentale in ossequio ai principi di buona fede, trasparenza e correttezza, non avendo peraltro la procedura in esame carattere strettamente comparativo, trattandosi di procedura a sportello basata sull’ordine cronologico di invio delle domande.

II - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1428, 1431 e 1433 c.c. (‘errore ostativo’), sotto diverso profilo – Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 1, lett. b), della l. 7 agosto 1990, n. 241, sotto diverso profilo – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, co. 2, del Decreto

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