TAR Firenze, sez. II, sentenza 2014-12-11, n. 201402014

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2014-12-11, n. 201402014
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201402014
Data del deposito : 11 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00331/2009 REG.RIC.

N. 02014/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00331/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 331 del 2009, proposto da:
A A, rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;

contro

Prefettura di Firenze, in persona del Prefetto p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri 4, domicilia;

per l'annullamento

del Decreto Prefettizio protocollo n. 2000172 - g.p.g. emesso il 24-11-2008, area 1^ bis Ordine e Sicurezza Pubblica, comunicato al ricorrente a mezzo di notifica a mani effettuata dal Comando Stazione CC di Vaglia in data 9-12-2006 con cui veniva disposto "il diniego di rinnovo della nomina a guardia particolare venatoria al sig. Albani Andrea...", con contestuale sospensione di validità della qualifica di g.p.g. con facoltà di riesame all'esito del procedimento penale sopra indicato..."


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa E D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Vista la nota in data 29 ottobre 2014, depositata nel corso della suindicata udienza pubblica, con la quale si comunica che, avendo l’amministrazione rilasciato il decreto di guardia particolare giurata richiesto dal ricorrente, quest’ultimo rinuncia al ricorso e chiede la compensazione delle spese di lite;

Considerato che la suindicata comunicazione ha i requisiti formali per essere intesa quale atto di rinuncia, essendo stata sottoscritta dal difensore del ricorrente munito del relativo mandato speciale (art. 84, primo comma, c.p.a.), e potendo l’intervenuta conoscenza della controparte dell’atto di rinuncia conseguirsi, ai sensi della succitata disposizione, anche mediante il deposito in udienza dell’atto in questione;

Ritenuto, pertanto, di dover pronunciare l’estinzione del giudizio, in relazione alla ritualità della rinuncia ai sensi dell’art. 84 c.p.a., e alla mancata opposizione dell’altra parte;

Ritenuto, peraltro, quanto alle spese di giudizio che sussistano motivi per compensarle integralmente tra le parti, determinati dalla peculiarità della vicenda sostanziale sottoposta all’esame del Collegio;

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