TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2014-11-27, n. 201411901
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Testo completo
N. 11901/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05794/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5794 del 2000, proposto da:
OD RI, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Gioia, con domicilio eletto presso Giovanni Di Gioia in Roma, p.zza Mazzini, 27;
contro
il Ministero del Tesoro,Bilancio e Programmazione Economica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
l’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Guarino, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’INPS in Roma, via G. Romano 46;
l’INPDAP – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Francesca Satta, con domicilio eletto presso la stessa nell’ufficio legale dell’INPDAP in Roma, via C. Beccaria, 29;
per l'annullamento
a) del provvedimento Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione – Servizio Dipartimentale per gli Affari Generali, il Personale e la Qualità dei Processi e dell'Organizzazione in data 1.2.2000, con il quale è stata respinta l'istanza avanzata dalla ricorrente per ottenere la restituzione dei maggiori contributi versati inerenti il rapporto di servizio svolto presso il OR (Organismo di cui all'art. 6 della L. n. 64/1986);
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali;
e per il riconoscimento
del diritto della ricorrente ad ottenere il rimborso dei maggiori contributi versati durante il rapporto di lavoro presso l'ente di provenienza e risultati non utili ai fini della ricongiunzione previdenziale con il servizio prestato successivamente al 12.10.1993 e con quello svolto presso il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, maggiorati della rivalutazione e/o intressi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Tesoro,Bilancio e Programmazione Economica e di INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di INPDAP - Istit. Naz.le Previdenza Dipendenti Amm.Ne Pubblica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 24 gennaio 2013 il Relatore Cons. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Evidenzia la ricorrente, proveniente dal OR e inquadrata nei ruoli dell'allora Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica con decorrenza giuridica ed economica dal 13.10.1993, che la legge n. 488 del 19.12.1992 disponeva la soppressione dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno e del Dipartimento per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno e l’art. 3 stessa legge delegava il Governo ad emanare, entro il 30.4.1993, uno o più decreti legislativi per disciplinare il trasferimento delle competenze dell’Agenzia e degli Organismi collegati sulla base di principi e criteri direttivi precisati dalla stessa norma;
che il decreto legislativo n. 96 del 3.4.1993 disponeva che il personale della soppressa Agenzia cessava dal rapporto di impiego decorsi 180 giorni dalla data del 15.4.93, con diritto al trattamento di fine rapporto spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale data (art. 14);
che l'art. 14 del decreto legislativo n. 96 del 3.4.1993 veniva sostituito dall'art. 3 del D.L. n. 285 del 9.8.1993, il quale eliminava la cessazione automatica del rapporto d'impiego, prevedendo per il personale della soppressa Agensud la facoltà di presentare entro il 15.9.1993 domanda di trattenimento in servizio, con iscrizione in un ruolo transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero del Bilancio;
che le disposizioni di cui al D.L. n. 285/1993, non convertito, sono state reiterate con D.L. n. 403 del