TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2014-11-27, n. 201411901
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N. 11901/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05794/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5794 del 2000, proposto da:
A V, rappresentata e difesa dall'avv. G D G, con domicilio eletto presso G D G in Roma, p.zza Mazzini, 27;
contro
il Ministero del Tesoro,Bilancio e Programmazione Economica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
l’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. D G, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’INPS in Roma, via G. Romano 46;
l’INPDAP – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Francesca Satta, con domicilio eletto presso la stessa nell’ufficio legale dell’INPDAP in Roma, via C. Beccaria, 29;
per l'annullamento
a) del provvedimento Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione – Servizio Dipartimentale per gli Affari Generali, il Personale e la Qualità dei Processi e dell'Organizzazione in data 1.2.2000, con il quale è stata respinta l'istanza avanzata dalla ricorrente per ottenere la restituzione dei maggiori contributi versati inerenti il rapporto di servizio svolto presso il FORMEZ (Organismo di cui all'art. 6 della L. n. 64/1986);
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali;
e per il riconoscimento
del diritto della ricorrente ad ottenere il rimborso dei maggiori contributi versati durante il rapporto di lavoro presso l'ente di provenienza e risultati non utili ai fini della ricongiunzione previdenziale con il servizio prestato successivamente al 12.10.1993 e con quello svolto presso il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, maggiorati della rivalutazione e/o intressi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Tesoro,Bilancio e Programmazione Economica e di INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di INPDAP - Istit. Naz.le Previdenza Dipendenti Amm.Ne Pubblica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 24 gennaio 2013 il Relatore Cons. P R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Evidenzia la ricorrente, proveniente dal FORMEZ e inquadrata nei ruoli dell'allora Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica con decorrenza giuridica ed economica dal 13.10.1993, che la legge n. 488 del 19.12.1992 disponeva la soppressione dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno e del Dipartimento per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno e l’art. 3 stessa legge delegava il Governo ad emanare, entro il 30.4.1993, uno o più decreti legislativi per disciplinare il trasferimento delle competenze dell’Agenzia e degli Organismi collegati sulla base di principi e criteri direttivi precisati dalla stessa norma;
che il decreto legislativo n. 96 del 3.4.1993 disponeva che il personale della soppressa Agenzia cessava dal rapporto di impiego decorsi 180 giorni dalla data del 15.4.93, con diritto al trattamento di fine rapporto spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale data (art. 14);
che l'art. 14 del decreto legislativo n. 96 del 3.4.1993 veniva sostituito dall'art. 3 del D.L. n. 285 del 9.8.1993, il quale eliminava la cessazione automatica del rapporto d'impiego, prevedendo per il personale della soppressa Agensud la facoltà di presentare entro il 15.9.1993 domanda di trattenimento in servizio, con iscrizione in un ruolo transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero del Bilancio;
che le disposizioni di cui al D.L. n. 285/1993, non convertito, sono state reiterate con D.L. n. 403 del 9.10.1993, con D.L. n. 505 del 7.12.1993, con D.L. n. 95 del 7.2.1994 e con D.L. n. 228 del 9.4.1994 e ulteriore reiterazione si verificava con il D.L. n. 355 del 10.6.1994 con il quale veniva, tra l'altro, introdotto l'art. 14 bis che prevedeva, per il personale optante per il trattamento economico di cui alla lettera b) il "ricongiungimento del servizio prestato presso l'Agenzia e di quello prestato successivamente alla data del 12 ottobre 1993 con il servizio prestato presso l'amministrazione di assegnazione";
che il successivo D.L. n. 32 dell'8.2.1995 modificava alcune norme dell' art. 14 inerenti l'assegnazione del personale Agensud, l'attribuzione delle qualifiche e dei posti di ruolo disponibili, prevedendo per quanto concerne l'art. 14 bis, 40 comma che "il personale cessato dal servizio dopo la data del 13 ottobre 1993 e prima della data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbia optato per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza, può chiedere la restituzione dei contributi versati se non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali";
che il D.L. n. 32 dell'8.2.1995 è stato convertito, senza modificazioni, dalla L. n. 104 del 7.4.1995, la quale ha ritenuto validi gli atti ed i provvedimenti adottati, nonchè fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base di tutti i suindicati decreti legge.
Tanto premesso sulla normativa, rileva ancora la ricorrente che sulla legittimità della L. n. 104/1995 e degli artt. 14 e 14 bis del D.Lgs. n. 96/1993 si è pronunziata la Corte Costituzionale con sentenza n. 219 del 19.6.1998, ritenendo infondate le relative questioni sollevate.
In particolare la Corte ha evidenziato la funzione perequatrice della norma di cui all'art. 14, 4° comma del D.Lgs. n. 96/1993 che stabilisce l'obbligo di restituzione ai dipendenti dei contributi versati e non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali.
Richiama anche pronunzie di questo Tribunale - Sez. III bis (nn 1010 e 1011/1999);con le quali è stato riconosciuto che l'attivazione di una nuova posizione pensionistica ed il ricongiungimento dei contributi può comportare, come precisato dalla Corte Costituzionale, la restituzione dei maggiori contributi versati e non utili ai fini della ricongiunzione nonché il parere del Consiglio di Stato - Sez. III n. 1018 del 30.6.1999 che ha stabilito i criteri per il calcolo dei maggiori contributi da restituire ai dipendenti.
Riferisce che ha richiesto al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, all'I.N.P.S. ed all'I.N.P.D.A.P. la restituzione della differenze tra l'importo dei contributi versati nel precedente regime pensionistico I.N.P.S. e la riserva matematica determinata per la ricongiunzione previdenziale e che con il provvedimento dell'1.2.2000 il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione – Servizio Dipartimentale per gli Affari Generali, il Personale e la Qualità dei Processi e dell’Organizzazione che con il presente ricorso impugna, tale istanza è stata respinta poiché “la fattispecie normativa invocata dalla S.V. ed in oggetto indicata non è applicabile al Suo caso concreto, essendo la S.V. medesima in servizio alla data di entrata in vigore del DL 8.2.1995, n. 32, che per ultimo ha riprodotto la disposizione normativa sul rimborso dei contributi già introdotta da precedenti decreti legge".
Ritiene il provvedimento impugnato lesivo della sua posizione e deduce a motivi di ricorso:
Violazione dell'art. 14 bis, 4° comma del D.Lgs. n. 96/1993 (come tradotto dall'art. 9 del D.L. n. 32/1995 convertito in L. n. 104/1995), dell'art. 6 della L. n. 29/1979 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione di presupposti, contraddittorietà, difètto di motivazione, disparità di trattamento.
Violazione dell'art. 14 bis, 4° comma del D.Lgs. n. 96/1993, (come introdotto dall'art. 9 del D.L. n. 32/1995, convertito in L. n. 104/1995), dell'art. 6 della L. n. 29/1979 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione di presupposti, contraddittorietà, difetto di motivazione, disparità di trattamento.
Violazione degli arti. 3,38 e 97 della Costituzione poiché in caso di diversa interpretazione l'art. 14 bis, 40 comma e le nonne connesse sarebbero illegittimi per violazione degli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione.
Il contraddittorio è stato istituito nei confronti: del Ministeri del Tesoro Bilancio e Programmazione Economica, dell’INPS e dell’INPDAP.
Si sono costituiti in giudizio: l’Amministrazione del Tesoro tramite l’Avvocatura Generale dello Stato;l’INPS che nella propria memoria di difesa evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla presente controversia e sostiene comunque la infondatezza della domanda della ricorrente;l’INPDAP che nella propria memoria difensiva sostiene la infondatezza del ricorso e chiede:
a)la reiezione dello stesso;e in linea subordinata
b) la prescrizione totale o parziale del diritto alla restituzione delle somme richieste a titolo di eccedenza retributiva;
la infondatezza della domanda di interessi e rivalutazione, ovvero la decorrenza degli stessi dalla domanda giurisdizionale.
In memoria depositata anteriormente alla udienza di trattazione del ricorso la ricorrente richiama, a sostegno della sua pretesa: le sentenze di questo Tribunale (n. 5517/2005 e n. 5543 della III Sezione ter;n. 3210/2004 della I Sezione;n. 9683/2002 della III Sezione) ma evidenzia anche che la Corte di Cassazione (SS.UU. Civili n. 10458/2008 ha ritenuto rientrare nella giurisdizione ordinaria la domanda di restituzione di contributi eccedenti .
Tanto premesso anche per quanto concerne il contraddittorio, il Collegio puntualizza la questione sottoposta al suo esame in relazione alla domanda della ricorrente (proveniente dal FORMEZ inquadrata nei ruoli dell’allora inistero del Bilancio e Programmazione Economica) la quale domanda attiene non già alla restituzione dei contributi bensì al rimborso dei “maggiori contributi versati durante il rapporto di lavoro presso l’ente di previdenza e risultati non utli ai fini della ricongiunzione previdenziale con il servizio prestato successivamente al 12.10.1993 e con quello svolto presso il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica…”
Infatti la stessa vuole in restituzione soltanto le differenze tra l’importo dei contributi versati nel precedente regime pensionistico I.N.P.S. e la riserva matematica che è stata determinata per la ricongiunzione previdenziale.
Il Collegio:
preso atto che la ricongiunzione dei periodi assicurativi si porrebbe quale circostanza impeditiva della restituzione dei contributi versati;
ma che la attuale domanda della richiedente insiste negli stretti ed esclusivi limiti della restituzione delle somme che risultano eccedenti la “riserva matematica” determinata per la ricongiunzione previdenziale, ritiene anche in tali limiti della attuale domanda di restituzione doversi seguire i correnti orientamenti di questa Sezione che devolvono alla giurisdizione del giudice ordinario ogni questione relativa al rimborso dei maggiori contributi versati durante il rapporto di lavoro presso l’ente di provenienza e risultati non utilizzati ai fini della ricongiunzione previdenziale.
Poiché ricorrente fa richiamo, tra le altre, alla sentenza n. 5543/2005 di questa Sezione, va rilevato che tale non recente sentenza è stata annullata con la sentenza n. 6187/2009 della Sezione VI del C.d.S. che ha ritenuto far rientrare “…nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto la restituzione dei contributi ai fini della ricongiunzione contributiva…”.
Ciò d’altronde non si distacca da quegli orientamenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno precisato spettare sempre alla giurisdizione del giudice ordinario in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria le domande relative alla condanna alla resituzione di contributi eventaulemente non trasferibili verso lo Stato, in quanto tale controversia non incide sul diritto alla pensione (cfr. Cass- SS.UU. 23/04/2008, n. 10458).
La devoluzione al giudice ordinario rende inammissibile il presente ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davati al giudice privo di giurisdizione, tenuto conto del disposto di cui all’art. 11 secondo comma del cod. proc.amm. che infatti “fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra l eparti delle spese ed onorari di causa.