TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2019-10-29, n. 201912432
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Pubblicato il 29/10/2019
N. 12432/2019 REG.PROV.COLL.
N. 10443/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10443 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati S F, S T, con domicilio eletto presso il loro studio legale in Roma, via Flaminia n.259 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per l'annullamento
del decreto emesso dal Ministero dell'Interno in data 29 novembre 2012, notificato il 27 maggio 2014, con il quale è stata l'istanza della ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2019 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro dell’Interno, come in epigrafe specificato, recante il diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della l. 5 febbraio 1992, n. 51, deducendo:
I. Violazione dell’art. 9, comma 1, lett. f, l. n. 91/1992 e degli artt. 444 e 445 c.p.p.;
II. Violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990, eccesso di potere per carenza di motivazione;
III. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti;
IV. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e conseguente illogicità e contraddittorietà della motivazione.
2. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.
3. L’impugnato diniego si fonda sui seguenti rilievi:
a) a carico dell’interessato risultano i seguenti precedenti penali:
- -OMISSIS- con decreto di archiviazione per mancanza di condizioni;
- procedimento penale n. -OMISSIS-per il reato di cui all’art. 7, d.l. n. 144/2005, pendente con richiesta di archiviazione;
- sentenza emessa, ex artt. 444 e 445 c.p.p., dal G.I.P. del Tribunale di Roma in data 29.11.1995, divenuta irrevocabile il 26.1.1996, per il reato di cui all’art. 591, comma 1, c.p., reato dichiarato estinto con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma in data 17 febbraio 2011;
b) l’amministrazione esercita in questa materia una discrezionalità che comporta la valutazione dell’opportunità della concessione della cittadinanza in relazione alla sussistenza della coincidenza tra l’interesse pubblico e quello vantato dal ricorrente;
c) nella specie il comportamento tenuto dal richiedente è indice della non piena idoneità del medesimo a essere inserito stabilmente nella comunità nazionale.
4. Alla udienza del 25 giugno 2019 la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
6. Alla stregua della giurisprudenza della Sezione, infatti, deve ritenersi:
- che l’amplissima discrezionalità dell’amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” (Cons. St., Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913;Cons. St., Sez. VI, 10 gennaio 2011, n. 52;Cons. St., Sez. VI, 26 gennaio 2010, n. 282;Tar Lazio, II quater, 18 aprile 2012, n. 3547);
- che “ l'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante ” (Tar Lazio, II quater, 4 giugno 2013, n. 5565);
- che “ trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell’amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall'Amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale;non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole ” (Cons. St., Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913;Tar Lazio, II quater, 19 giugno 2012, n. 5665).
Con riferimento al caso di specie, il collegio ritiene che l’amministrazione abbia valutato in maniera procedimentalmente corretta e non manifestamente illogica la situazione dell’istante, dando rilievo preminente ai plurimi precedenti penali rilevati a carico della ricorrente.
Né, del resto, appare rilevante, nella fattispecie in esame, l’intervenuta dichiarazione di estinzione del reato, in ragione dell’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione ai fini della concessione della cittadinanza, rispetto alla quale, come già affermato, non sussiste diritto alcuno al suo conseguimento, in presenza delle condizioni stabilite ex lege , a differenza di quanto previsto nella diversa ipotesi di richiesta di cittadinanza per matrimonio.
7. Il ricorso va, pertanto, respinto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.