TAR Lecce, sez. I, sentenza 2021-02-17, n. 202100289

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2021-02-17, n. 202100289
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202100289
Data del deposito : 17 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/02/2021

N. 00289/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01195/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1195 del 2019, proposto da
S S e B P, rappresentate e difese dagli Avvocati A C, M G e G F, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato A S, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

nei confronti

Inguscio Silvana, B G, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Gallipoli n. 22 del 22 maggio 2018, avente ad oggetto “ Modifiche al Regolamento della Z.t.l. e per l'A.p.u. del Centro Storico ”, nella parte in cui abroga l'art 9.b relativo ai proprietari di immobili non residenti;

- nonché le misure connesse e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2020 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Le Signore S S e B P - rispettivamente, proprietaria e usufruttuaria non residenti di immobili ubicati nel Centro storico del Comune di Gallipoli, già titolari di permesso di accesso a tempo indeterminato destinato ai non residenti - hanno impugnato, domandandone l’annullamento:

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Gallipoli n. 22 del 22 maggio 2018, avente ad oggetto “ Modifiche al Regolamento della Z.t.l. e per l’A.p.u. del Centro Storico ”, nella parte in cui ha abrogato l’art 9.b (rubricato “ Proprietari di immobili non residenti ”) del “Regolamento per la disciplina di funzionamento della zona a traffico limitato e dell’area pedonale urbana ”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Gallipoli n. 9 del 26 febbraio 2009 e ss. mm. e ii., che riconosceva ai proprietari e ai soggetti aventi la disponibilità di immobili nella Z.T.L., non residenti, il rilascio di permesso permanente di accesso;

- nonché le misure connesse e consequenziali.

A sostegno del gravame hanno dedotto le seguenti censure, così rubricate:

1) Irragionevolezza della misura e violazione del principio del “minimo mezzo”;

2) Violazione del principio di non discriminazione;

3) Il terzo profilo di illegittimità è l’assenza di contraddittorio;

4) Incompletezza istruttoria, strutturale e funzionale, connotata da falso ambientalismo.

Si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli, eccependo in limine l’irricevibilità per tardività del ricorso, proposto avverso la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22 maggio 2018, “ pubblicata all’albo pretorio del Comune dal 7 giugno 2018 al 22 giugno 2018 ”, che assume immediatamente lesiva della sfera giuridica delle ricorrenti, con la conseguente necessità di impugnazione entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla pubblicazione. Nel merito, ha contestato le avverse pretese e chiesto il rigetto del gravame.

Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.

All’udienza pubblica del 21 ottobre 2020, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. - Si può prescindere dall’eccezione preliminare di tardività formulata dal Comune di Gallipoli resistente, in quanto il ricorso è infondato nel merito e deve essere, quindi, respinto.

2. - Le ricorrenti lamentano, innanzitutto (primo motivo), l’irragionevolezza della misura, in ragione, essenzialmente, dell’omessa considerazione delle << diverse modalità attraverso cui il codice della strada disciplina l’arresto dei veicoli sulla strada: da un lato la “fermata”, dall’altro la “sosta” >>, e dell’imposizione “ ai proprietari non residenti un sacrificio non proporzionato rispetto ai vantaggi che ne ricava la circolazione, la stessa difesa dell’ambiente e del decoro della Città vecchia”. Assumono la violazione del principio del “minimo mezzo”, che impone la scelta della soluzione meno invasiva delle situazioni giuridiche sulle quali si va ad incidere.

Sostengono, poi (seconda censura), la violazione del principio di discriminazione tra residenti e non residenti, pur essendo il non residente “ tenuto nei confronti della comunità di Gallipoli agli stessi obblighi e doveri dei residenti ” (pagamento delle imposte locali per la seconda casa e corresponsione dei canoni per tutto l’anno per servizi comunali di cui godono per un periodo assolutamente limitato), ma non godendo degli stessi diritti. Deducono che “ la casa di abitazione non implica il diritto di posteggiare la macchina sotto casa e meno che mai tale diritto può essere garantito a chiunque intenda parcheggiare la propria autovettura vicino al posto di lavoro: la scelta di vivere abitualmente e/o lavorare nel Centro Storico resta comunque una decisione neutra che non crea aspettative diverse da chi nella Gallipoli Vecchia decide di passare, anch’egli abitualmente, il suo tempo libero” . Assumono il privilegio “ di per sé ” degli “ abitanti residenti, i lavoratori ed i commercianti, i titolari di ristoranti e gli affittuari di case e stanze (bed and breakfast) ed i relativi clienti ”.

Lamentano, inoltre (terza doglianza) l’assenza di contraddittorio, assumendo che << la delibera infatti dà atto di “innumerevoli incontri tra l’Amministrazione ed i maggiori rappresentanti delle varie categorie degli utenti del centro storico” e tra parentesi specifica che si tratta di “commercianti, rappresentanti del Comitato di Quartiere, residenti etc”. … è dubbio che tra gli “eccetera” siano ricompresi i proprietari non residenti >>, in asserita violazione degli artt. 7 e 9 della Legge n. 241/1990.

Deducono, infine (quarto motivo), l’incompletezza istruttoria, strutturale e funzionale, “ connotata da falso ambientalismo ”, affermando, essenzialmente, che “ non si chiude realmente la città vecchia, non si offrono pratici servizi di parcheggio e di mobilità, si riempiono le case e le strade di cassoni e cassonetti per una improbabile raccolta differenziata dei rifiuti, ma non si offre al residente, al non residente proprietario e allo stesso turista occasionale un modello di vita, adeguato all’età non sempre giovanile di gran parte della popolazione italiana ”, evidenziando l’assenza di “ adeguati servizi alternativi che consentano, sia pure con ragionevoli tempi di attesa e a tariffe prederminate, di soddisfare comunque bisogni primari”.

3. - Tutte le suddette censure sono infondate.

3.1 - Come già da questa Sezione affermato con la sentenza n. 1305 del 18 luglio 2019 (che ha ritenuto la legittimità, in parte qua, della deliberazione del Consiglio Comunale di Gallipoli n. 22 del 22 maggio 2018, con argomentazioni dalle quali il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi), in via dirimente:

- “ <<i provvedimenti limitativi della circolazione stradale nei centri abitati e istitutivi di zone a traffico limitato sono espressione di scelte latamente discrezionali, devolute alla esclusiva competenza decisionale dell’autorità amministrativa e non suscettibili di sindacato di merito in sede giurisdizionale in ordine alla congruità delle scelte operate nella composizione e nel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, a meno che non si palesino vizi di forma o di procedura, ovvero che non emerga una manifesta irragionevolezza>>
(T.a.r. Lazio Latina, I, 26 febbraio 2019, n. 146;
T.a.r. Campania Napoli, I, 19 luglio 2015, n. 4139;
T.a.r. Lazio Roma, II, 3 marzo 2015, n. 3666)”
;

- non risulta censurabile, << proprio per quanto scritto prima a proposito dei margini di discrezionalità dai quali l’azione della p.a. è connotata in questo campo, la scelta di differenziare le posizioni dei proprietari ‘non residenti’ nella ZTL da quelle dei proprietari ‘residenti’ e dei titolari di esercizi commerciali/artigiani/strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere ubicati nella medesima ZTL: si tratta, difatti, di valutazioni che investono il merito della regolamentazione, all’evidenza basate sulla volontà di ‘privilegiare’ le posizioni di chi utilizza l’immobile come casa d’abitazione o per esigenze lavorative, e, quindi, non tali da apparire, pur nella loro opinabilità, manifestamente irragionevoli.

- analoghe considerazioni debbono essere compiute in ordine all’effetto di ‘penalizzazione’ che in tal modo si determina proprio rispetto a quella parte di turisti la quale, avendo investito risorse per acquistare immobili e avendo contribuito a risanare il centro storico ristrutturandoli, portava denaro al territorio e al comune: anche sotto questo profilo a risultare eventualmente criticabile è la ‘sensibilità politica’ dell’Amministrazione e non invece, sul piano della legittimità, la sua azione ‘amministrativa’ >>.

3.2 - Quanto alla dedotta violazione delle garanzie partecipative, è dirimente osservare che l’art. 13 della legge 6 agosto 1990, n. 241 dispone che: “ 1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”.

4. - Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere respinto.

5. - Sussistono i presupposti di legge per giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

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