TAR Napoli, sez. I, sentenza 2021-08-12, n. 202105494

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2021-08-12, n. 202105494
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202105494
Data del deposito : 12 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/08/2021

N. 05494/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04465/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4465 del 2020, proposto da:
C.R.S. Centro di Riabilitazione Sanitaria S.r.l. (di seguito: CRS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L R, con recapito digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale (ASL) Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, A N, con recapito digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza:

alla sentenza del

TAR

Campania, Napoli, sez. I, 7 marzo 2012, n. 1145.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’

ASL

Napoli 1 Centro;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti l’ordinanza istruttoria n. 2194 del 10 febbraio 2021 ed i relativi adempimenti;

Relatore il dott. Gianmario Palliggiano, nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, svoltasi in modalità telematica, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n.137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020, e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con l’odierno ricorso, CRS ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza passata in giudicato n. 1145 del 2020, con la quale questo TAR, in accoglimento del ricorso R.G. n. 6726 del 2009, aveva annullato gli atti impugnati relativi alla regressione tariffaria applicata per gli anni 2006 e 2007, per le prestazioni erogate ad assistiti rientranti nella competenza dell’

ASL

Napoli 1 Centro.

Riferisce la società ricorrente che, con le delibere n. 1100 e n. 1101 del 2006, l’ASL intimata aveva individuato i tetti di spesa per l’anno 2006;
con la delibera n. 491 del 2009, il Commissario Straordinario aveva, di conseguenza, definito gli importi liquidabili per il predetto anno. Le predette delibere erano state annullate, rispettivamente, con le sentenze n. 6505 del 2008 e n. 2211 del 2010 di questo TAR, confermate dal Consiglio di Stato e, pertanto, passate in giudicato.

L’

ASL

Napoli 1 Centro, con la delibera n. 425 del 21 aprile 2016, ha quindi stabilito i criteri e le modalità per eseguire le sopra indicate sentenze. Nel fare ciò si è tuttavia limitata a ricalcolare gli importi liquidabili per il solo 2006, senza considerare, in linea con i provvedimenti giurisdizionali, la regressione tariffaria pari al 12,35%, al netto dei pagamenti già ricevuti in virtù di decreti ingiuntivi. La delibera nulla avrebbe previsto, invece, per gli importi relativi al 2007, malgrado la sentenza n. 1145 del 2020, di cui si chiede l’ottemperanza, avesse annullato anche la delibera del Commissario Straordinario n. 842 del 6 ottobre 2009, inerente, per l’appunto, l’annualità 2007.

2.- L’

ASL

Napoli 1 Centro, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito plurimi profili di inammissibilità del ricorso, in particolare:

1) mancherebbe la prova del passaggio in giudicato, non essendo stata depositata agli atti della causa copia autentica della sentenza n. 1145/2012 di cui si chiede l’ottemperanza;

2) sarebbero carenti i requisiti prescritti per il giudizio per l’ottemperanza, potendo semmai la società ricorrente attivare l’impugnazione dell’eventuale silenzio-inadempimento, posto che la sentenza n. 6505 del 2008 di questo TAR avrebbe portata auto-esecutiva, senza escludere comunque la riedizione del potere;

3) genericità del petitum, posto che la stessa società ricorrente ha precisato di avere adito il giudice ordinario ed invoca, ora, il rinnovato esercizio del potere di determinazione della regressione tariffaria per giungere ad un risultato al netto dei pagamenti già ricevuti in forza di precedenti provvedimenti giudiziari, di cui, tuttavia, non precisa né prefigura l’ammontare.

L’ASL resistente rileva, altresì, che non vi sarebbe alcuna inottemperanza da parte sua, in relazione alla sussistenza di un credito, pari ad € 1.784.743,87, vantato proprio nei confronti della ricorrente, come sancito nella nota prot. 31549/u del 29 dicembre 2020.

Più precisamente, come da delibera aziendale n. 1342/04, il credito asseritamente vantato dall’

ASL

Napoli 1 Centro sarebbe pari ad € 1.214.586,37 e ad € 570.157,50 a fronte di prestazioni sanitarie erogate dalla società ricorrente eccedenti la Capacità operativa massima (COM), rispettivamente, di riabilitazione territoriale ai sensi dell’art. 26 L. n. 833/1978, e di prestazioni sanitarie di recupero e riabilitazione funzionale (cd. Fisiokinesiterapia-FKT), ai sensi dell’art. 44 L. n. 833/1978.

Con ordinanza istruttoria n. 2194 del 1° aprile 2021, la Sezione ha chiesto di acquisire documentati chiarimenti:

- da parte dell’ASL, in ordine alle pretese creditorie vantate a fini compensativi nei confronti della ricorrente, con riferimento, in particolare, all’origine, alla natura ed all’importo dei crediti stessi;

- da parte della ricorrente, in ordine alla natura ed all’importo di eventuali pagamenti già ricevuti in forza dei non meglio precisati provvedimenti giudiziari, citati dall’ASL resistente.

Parte ricorrente e l’ASL hanno depositato documentazione, rispettivamente nelle date del 22 e del 21 aprile 2021.

L’ASL, inoltre, in data 10 maggio 2021, ha depositato memoria con la quale ha fatto presente che il credito residuo vantato dall’

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