TAR Catania, sez. III, sentenza 2010-01-26, n. 201000126
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N. 00126/2010 REG.SEN.
N. 02102/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso,numero di registro generale 2102 del 2007, come integrato dai correlati motivi aggiunti, proposto da:
A G Adriano, rappresentato e difeso dagli avv. Letizia Catania, Domenica Oteri, con domicilio eletto presso Italo Andolina in Catania, corso Sicilia, 10;
contro
Ministero della difesa - Direzione Generale Personale Militare, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
Zngale Antonino;
L’annullamento
dell’avviso di provvedimento di congedo di congedo illimitato a seguito di denegata rafferma per mancanza dei requisiti richiesti, emanato della Direzione Generale per il personale militare datato 7/08 /2007;
nonché degli atti ad esso prodromici , quali la scheda valutativa, redatta dalla nave Chimera inerente al periodo di servizio prestato dal ricorrente dal 19/6/2006 al 4/2/2007;
.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero difesa - Direzione Generale Personale Militare;
Visti i motivi aggiunti, depositati il 21/11/2007, avverso il provvedimento di congedo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2009 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente in data 13/4/2005 si è arruolato nella Marina Militare con la qualifica di volontario in Ferma Breve. A seguito di bando di concorso , indetto nell’anno 2004, con decorrenza giuridica 6/9/2004.
Con istanza presentata all’Amministrazione militare in data 7/4/2007 il ricorrente chiedeva il trattenimento in servizio per ulteriori due anni , oltre la ferma triennale.
L’Amministrazione, con il provvedimento in epigrafe, rigettava detta istanza.
Il rigetto della domanda è fondato sul rilievo che l’art. 3, comma 1, lett. A) del D.M. 8/7/2005 prevede quale requisito necessario per accedere alla rafferma che l’interessato abbia riportato una qualifica non inferiore a superiore la media per l’intero periodo comprendente i 12 mesi di ferma immediatamente precedenti la presentazione della domanda (quindi per il periodo dal 6/4/2006 al 6/4/2007) ma, il sig. Aceto nel periodo predetto è stato valutato nella media dal 7/3/2006 al 18/6/2006.
Il ricorrente si duole di non aver potuto maturare un punteggio elevato per cause indipendenti dalla sua volontà ed impugna la scheda valutativa inerente al periodo di servizio svolto presso la nave Chimera nel periodo intercorrente dal 19/6/2006 al 4/2/2007.
In detta scheda valutativa, firmata per presa visione in data 26/2/2007, il Capo reparto (primo revisore) si asteneva dall’esprimere un giudizio ai sensi dell’art. 5, comma 3, del DPR 8/8/2008 n. 213, non essendo trascorso un periodo minimo di valutazione di sessanta giorni., in quanto l’interessato era stato presente per soli 59 giorni.
Il ricorrente censura la scheda impugnata per contrasto con le valutazioni riportate con il precedente stato di servizio e con le direttive e circolari ministeriali dalle quali discenderebbe l’illegittimità dell’esclusione dell’avente titolo all’immissione alla ferma biennale ed al servizio permanente.
Il ricorrente conclude chiedendo l’annullamento della scheda valutativa e del consequenziale provvedimento preavviso di congedo e una pronunzia di declaratoria di immissione dell’istante alle graduatorie valide per il conseguimento di un ulteriore periodo di rafferma biennale.
Con motivi aggiunti, depositati in data 28/11/2007, il ricorrente impugnava il provvedimento di congedo.
Con l’impugnazione aggiuntiva il ricorrente afferma che il provvedimento impugnato si fonderebbe su un presupposto di fatto erroneo ,costituito dalla mancata valutazione del periodo di servizio
Detta circostanza , ad avviso del ricorrente , avrebbe comportato l’possibilità di raggiungere un punteggio adeguato al fine di agevolarlo nella rafferma.
Il ricorrente assume che sarebbe stato giudicato soltanto in riferimento al servizio svolto dal 13/4/2005 al 18/6/2006, dunque per soli 14 mesi di servizio a fronte dei 31 previsti dalla normativa. Con la sola qualifica finale della nave Cassiopea. In detto periodo il ricorrente avrebbe riportato la valutazione <nella media>.
Pertanto, avuto riguardo al fatto che nella selezione degli aspiranti alla rafferma risulterebbe applicabile la disciplina di cui alla L. n. 332/1997 la quale detterebbe i criteri di valutazione ai fini dell’accertamento dei requisiti necessari relativamente ai vfb, la valutazione su indicata non sarebbe ostativa all’accoglimento della istanza di rafferma, atteso che la rafferma , in forza dell’art. 26 della L. n.226/2004 precluderebbero l’accesso soltanto ai vfb che abbiano riportato insufficiente rendimento.
Per avversare il ricorso si è costituita, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, che , con articolata memoria , ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza o comunque, ha rilevato che il ricorso debba essere dichiarato improcediblie per carenza di interesse avuto riguardo alla circostanza che,con nota comunicata in data 15/6/2007, veniva dichiarata l’impossibilità di concedere la rafferma biennale al personale volontario per l’intero anno 2007.
Alla pubblica udienza del 2/12/2009 il ricorso è passato in decisione
DIRITTO
Ad avviso del Collegio l’eccezione relativa all’improcedibilità del ricorso formulata dalla resistente resistente è fondata e dirimente.
Invero, un eventuale accoglimento del ricorso in epigrafe, depositato in data 8/9/2009, non potrebbe soddisfare in alcun modo l’interesse della vita perseguito con il gravame sottoposto alla decisione del Collegio.
Infatti, come emerge dagli atti allegati al ricorso, alla richiesta avanzata dalla Direzione Generale per il personale Militare della Marina lo Stato Maggiore della Marina, con nota n.100056690 del 15/6/2007, rispondeva comunicando che per mancanza di disponibilità organica e finanziaria per tutto il personale rientrante nella categoria Corpo Equipaggi Militari Marittimi per l’anno 2007, in ossequio al disposto dell’art. 15, comma2° , del D.Lgs. n. 2001 .
Con riferimento a quest’ultimo aspetto che il ricorso de quo risulta improcedibile per carenza d’interesse, dal momento che il suo eventuale accoglimento, in ogni caso, non produrrebbe benefici all’odierno ricorrente. Qualora questi, infatti, fosse stato in possesso dei requisiti necessari alla concessione della rafferma( ossia se, - nel caso di specie, avesse ottenuto una qualifica relativa al servizio prestato nei 12 mesi immediatamente precedenti la presentazione dell’istanza di rafferma pari a superiore alla media, od altro giudizio equivalente, come espressamente richiesto dall’art. 3, comma 1, lett. a) del D.M. 8 luglio 2005), l’Amministrazione, comunque, non si sarebbe potuta esprimere in senso diverso. Ciò avuto riguardo alla mancanza di disponibilità organica e finanziaria per tutto il personale rientrante nella categoria CEMM (Corpo Equipaggi Militari Marittimi) per l’anno 2007 in ossequio al disposto dell’art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 215/2001 per il quale “nell’ ambito dei contingenti massimi di volontari di truppa in ferma breve, è consentito prolungare la ferma degli stessi volontari con tre ulteriori rafferme biennali”e, quindi, dell’impossibilità per questa Direzione Generale di trascurare l’insussistenza di presupposti di legge assumendo in tal modo provvedimenti contrastanti con le decisioni adottate dallo Stato Maggiore di Forza Armata, con il rischio di incorrere in responsabilità amministrative e contabili.
Infatti con provvedimento n. M_D GMIL_03 Il 7/2007/0067947 in data 10 agosto 2007, allegato agli atti, è stata negata la rafferma biennale a tutto il personale CEMM appartenente al 60 Concorso 20 bando 2004 .
L’impugnato provvedimento di collocamento in congedo illimitato, pertanto, resiste alle censura del ricorrente costituendo per l’Amministrazione resistente un atto dovuto alla luce della normativa su indicata, regolante lo status giuridico dei volontari, la quale prevede che essi, alla scadenza del periodo di ferma o rafferma, ove concessa, debbano essere collocati in congedo illimitato, a meno che la Direzione Generale per il Personale Militare non abbia emesso qualche provvedimento con cui se ne disponga il mantenimento in servizio a diverso titolo.
Inoltre , detta conclusione, ad avviso del Collegio, si appalesa priva di alternative avuto riguardo alla circostanza che, per giurisprudenza costante( tra le tante TAR Lazio sez.1°7/7/2007 n.6155) dalla quale il questo decidente non ritiene di doversi discostare, il disposto dell’art. 1, comma 519,, della Legge Finanziaria per l’anno 2007 relativa alla stabilizzazione del personale precario non trova applicazione nei riguardi del personale non direttivo delle Forze Armate, in considerazione del fatto che le assunzioni a tempo indeterminato di tale personale sono finanziate con risorse distinte e diverse da quelle stanziate sul Fondo di cui al comma 96 dell’art. 1 della L. n. 311/2004 e considerate dal citato comma 519 dell’art. 1 della L. 296/2006, unicamente prelevabili in riferimento alla procedura di stabilizzazione da esso disciplinata.
Per le considerazioni che precedono il ricorso và rigettato.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese tra le parti.