TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-01-30, n. 202300130
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Testo completo
Pubblicato il 30/01/2023
N. 00130/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01557/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1557 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Arnau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del decreto del Questore di -OMISSIS-, n. Cat. -OMISSIS- di data 12 agosto 2022, di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato nr. -OMISSIS- rilasciato dall' Ufficio Immigrazioni presso la Questura di -OMISSIS- in data 27.11.2019, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo, con ogni conseguente e necessaria statuizione di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Alessio Falferi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS- ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, con cui la Questura di -OMISSIS- ha respinto la domanda, dalla medesima presentata, di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Il suddetto provvedimento si fonda su un giudizio di pericolosità sociale della richiedente, in considerazione di una sentenza del Tribunale di -OMISSIS- del 9.12.2019, divenuta irrevocabile il 30.1.2020, di condanna alla -OMISSIS-, oltre a 600 euro di multa, per reati in materia di -OMISSIS-.
La ricorrente, in estrema sintesi, ha formulato le seguenti censure: 1.“ Violazione di legge: Illegittimità del provvedimento per la violazione dell’art. 9, D. Lgs. 286/1998 e dell’art. 2 Cost. ”; sarebbe stata affermata la pericolosità sociale in assenza di una corretta valutazione della complessiva e concreta situazione personale, lavorativa e di inserimento sociale della ricorrente; vi sarebbe contraddittorietà in quanto l’esistenza del procedimento penale era già stata valutata ai fini del rilascio del precedente permesso di soggiorno di data 27.11.2019 da parte della Questura di -OMISSIS-; sarebbe stato violato l’art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 286/1998; 2. “ Violazione di legge: mancata o falsa applicazione dell’art. 1 della Legge n. 1423 del 1956 e dell’art. 3 della Legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere: difetto di motivazione, illogicità o incongruità della motivazione ”; il provvedimento impugnato sarebbe inficiato da difetto di motivazione in relazione alla asserita pericolosità sociale, mancando, altresì, la comparazione tra interesse pubblico e interesse privato; 3. “ Violazione di legge: mancata o falsa applicazione dell’art. 4, comma III, del D. L.vo n. 286 del 1998 e dell’art. 3 della Legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere: difetto di motivazione, illogicità o incongruità della motivazione ”; sarebbe violato l’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, in quanto la condotta della ricorrente non sarebbe stata valutata nel suo