TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-02-08, n. 201702135

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-02-08, n. 201702135
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201702135
Data del deposito : 8 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2017

N. 02135/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01715/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1715 del 2015, proposto da:
G M, P B, M P, rappresentati e difesi dall'avvocato V Z, con domicilio fissato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria di questo Tribunale in Roma, via Flaminia, n.189;

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. A M, con la quale elettivamente domicilia presso l’Avvocatura dell’Ente in Roma, via Marcantonio Colonna, n.27;
Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Provincia di Latina –

ATER

Latina;

nei confronti di

P Z, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Tomassi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Simonetta Tellone in Roma, via Prizzi, n. 7;
Alessandra Paolantoni, Marco Calabrese, Marco Manovelli, Luisa Sallustio;

per l'annullamento

- del decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2014, n. T00279 che ha nominato i componenti del collegio dei revisori dell'

ATER

Latina nelle persone dei

contro

-interessati;

- del successivo decreto del Presidente della Regione Lazio 27 agosto 2014, n. T00302, che ha modificato il predetto decreto n. T00279;

- delle note 6 agosto 2014, n. 454153, e 7 agosto 2014, n. 458344, con le quali il capo di gabinetto della Regione ha trasmesso l’elenco dei nominativi dei componenti del detto collegio, e, occorrendo, della nota 17 ottobre 2013, n. 34537, del dirigente dell’area di coordinamento ERP-RAC dell’Assessorato alla infrastrutture, alle politiche abitative e all’ambiente.


Visto il ricorso;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di P Z;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 20 dicembre 2016 il cons. A B e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

G M, P B e M P, esposto di essere stati nominati, con decreto del Presidente della Regione Lazio 23 gennaio 2012, n. 33, componenti effettivi del collegio dei revisori dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Provincia di Latina –

ATER

Latina, che, nel suo ambito, ha nominato G M quali Presidente dell’organo, e di aver svolto e di svolgere regolarmente la propria attività, lamentano l’illegittimità del decreto 8 agosto 2014, n. T00279, con il quale il Presidente della Regione Lazio ha ricostituito il Collegio in parola, nominando i controinteressati componenti dello stesso.

Chiariscono i ricorrenti che tale provvedimento, cui ha fatto seguito l’ulteriore decreto 27 agosto 2014, n. T00302, che ha apportato delle modifiche al decreto n. T00279/2014, in tema di accertamento di eventuali cause di incompatibilità all’incarico, è stato adottato sulla scorta dell’erronea applicazione al collegio dei revisori dell’

ATER

Latina dell’art. 55, comma 4, dello Statuto regionale - secondo cui i componenti degli organi istituzionali degli enti dipendenti dalla Regione decadono dalla carica decorso il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale - ciò che ha comportato l’accertamento dell’avvenuta decadenza del Collegio da essi composto alla data del 23 giugno 2013.

I ricorrenti interpongono indi azione impugnatoria avverso i predetti decreti 8 agosto 2014, n. T00279, e 27 agosto 2014, n. T00302, nonché avverso gli atti presupposti di cui in epigrafe (tra cui la nota 17 ottobre 2013, n. 34537, del dirigente dell’area di coordinamento ERP-RAC dell’Assessorato alla infrastrutture, alle politiche abitative e all’ambiente, che ha negativamente riscontrato la contestazione dei ricorrenti in ordine al diverso ambito applicativo della norma de qua ).

Rappresentano i ricorrenti che l’illegittimità degli opposti provvedimenti sarebbe resa palese dalla circostanza che il collegio da loro composto ha continuato a riunirsi, da ultimo il 30 settembre 2014, anche successivamente alla ricostituzione dello stesso.

Con memorie depositate il 9 marzo 2015 e il 18 novembre 2016 i ricorrenti evidenziano che tale stato di fatto – attestato da copia di alcuni verbali prodotti in giudizio – si sarebbe ulteriormente protratto in pendenza del giudizio, non avendo mai la Regione Lazio provveduto agli adempimenti relativi al passaggio di consegne tra l’organo scaduto e quello ricostituito, che, conseguentemente, non avrebbe mai di fatto operato, con conseguenti gravi danni per la funzionalità dell’Ente, discendenti anche dai tentativi della Regione di interrompere l’attività di controllo dei ricorrenti, denunziati dai medesimi in sede penale.

Queste le censure dedotte dai ricorrenti avverso gli atti gravati.

1) Nullità per violazione ed elusione del giudicato costituzionale di cui alle sentenze n. 390 del 2008 e n. 34 del 2010.

La disposizione di cui all’art. 55, comma 4, dello Statuto regionale (c.d. spoils system) non troverebbe applicazione agli organi di controllo, e, pertanto, al Collegio dei revisori dei conti dell’

ATER

Latina, specificamente disciplinato dall’art. 7 della l.r. Lazio 3 settembre 2002, n. 30, il cui contenuto viene sostanzialmente riproposto dall’art. 10 dello Statuto dell’Azienda.

In tal senso deporrebbero chiaramente le sentenze della Corte Costituzionale n. 390 del 2008 e n. 34 del 2010, nonché la giurisprudenza amministrativa formatasi sulla materia.

2) Annullabilità per violazione di legge per contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost. – Inapplicabilità dell’art. 55, comma 4, dello Statuto regionale al Collegio dei revisori dei conti – Violazione di legge per contrasto con l’art. 55, comma 4, dello Statuto regionale.

I provvedimenti si porrebbero in contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost., di cui le richiamate sentenze della Corte Costituzionale fanno diretta applicazione.

L’art. 55, comma 4, dello Statuto regionale sarebbe comunque inapplicabile alla fattispecie anche perché comportante una decadenza automatica, contrastante con l’art. 2400, comma 2, c.c., richiamato dall’art. 10 dello Statuto dell’

ATER

Latina, secondo cui i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

Esaurita l’illustrazione delle illegittimità rilevate a carico degli atti gravati, parte ricorrente ne domanda l’annullamento.

La Regione Lazio, costituitasi in resistenza, e rappresentato che il mandato dei ricorrenti è definitivamente cessato il 90° giorno successivo alla seduta del Consiglio regionale, avvenuta il 25 marzo 2013, formula eccezioni di rito e di merito, concludendo per la reiezione del gravame.

Quanto allo svolgimento delle funzioni di controllo dell’Ente che i ricorrenti riferiscono aver svolto anche successivamente a tale data, la Regione solleva il problema delle modalità attraverso le quali i ricorrenti sono entrati in possesso della relativa documentazione, costituita da atti interni dell’Amministrazione, mai loro ufficialmente trasmessi.

Anche il

contro

-interessato P Z, costituito in giudizio, solleva questioni pregiudiziali oltre che di merito.

La causa viene trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 20 dicembre 2016.

DIRITTO

1. Si controverte in merito alla legittimità degli atti di cui in epigrafe, mediante i quali la Regione Lazio, accertato la decadenza alla data del 23 giugno 2013 del Collegio dei revisori dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Provincia di Latina –

ATER

Latina, nominati con decreto del Presidente della Regione Lazio 23 gennaio 2012, n. 33, per effetto dell’art. 55, comma 4, dello Statuto regionale, secondo cui i componenti degli organi istituzionali degli enti dipendenti dalla Regione decadono dalla carica decorso il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, avvenuta il 25 marzo 2013, ha ricostituito il Collegio nominando altri revisori.

La questione è proposta dai ricorrenti, nominati componenti effettivi dell’organo di controllo dell’ATER con il detto decreto 33/2012 e poi dichiarati decaduti ai sensi degli atti in esame.

Resistono la regione Lazio e uno dei componenti dell’organo ricostituito, P Z.

2. Il Collegio non può esimersi dall’effettuare una sintetica ricognizione della normativa di riferimento, per quanto di specifico interesse della controversia.

L’ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica è disciplinato dalla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30, che si propone “di garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle funzioni amministrative attualmente esercitate dagli enti stessi e di agevolare il risanamento delle relative gestioni e la riqualificazione del patrimonio da essi amministrato” (art. 1).

L’articolo 2 della l.r. 30/2002 ha indi istituito 7 aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica, rinvenienti dalla trasformazione degli Istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.) disciplinati dalla legge regionale 24 marzo 1986, n. 14 (contestualmente abrogata dall’art. 19), tra cui l’

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