TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2013-04-08, n. 201301822
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N. 01822/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02945/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2945 del 2012, proposto da:
S M, rappresentata e difesa dall'avv. A P, presso cui elett.te dom. in Napoli, via S. Giacomo, 40;
contro
Comune di Napoli in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso per legge dagli avv. Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, E C, B C, A C, A I F, Giacomo P, A P, B R, G R, domiciliata in Napoli, piazza Municipio palazzo San Giacomo ;
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici e Patrim. Storico artistico e Etnografico Napoli e Prov., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
del provv. n. 805912 del 05/12/2011 recante il rigetto dell'istanza di accertamento di conformita' ex art. 36-dpr 380/01, richiesto per l'immobile sito in Napoli, viale Colli Aminei n. 425.
Del provvedimento del 16.3.2007 della Soprintendenza se ed in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli ,del Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e della Soprintendenza di Napoli e provincia ;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2013 il Cons. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente , dopo aver proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il provvedimento in epigrafe, a seguito di richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale del Comune di Napoli notificata il 23.4.2012, ha adito questo TAR, riproducendo i motivi ivi proposti .
Premette la Minervino di essere proprietaria di una unità immobiliare sita in Napoli al Viale Colli Aminei al piano terra , ricadente in zona B sottozona Bb della variante generale al PRG, disciplinata dagli artt. 31 e 33 della stessa. Espone di avere realizzato un ampliamento al manufatto attraverso la chiusura del balcone al piano terra, con funzione di vano tecnico.
Tuttavia con ordinanza del 21.11.2008 il Comune di Napoli ne ordinava la demolizione;avverso detto provvedimento al ricorrente espone che pende tuttora ricorso dinanzi a questo TAR al n. RG 1897/2009. Nelle more espone di avere presentato istanza di accertamento di conformità, sulla quale il Comune con atto del 12.12.2011 si è espresso negativamente, ritenendo la irricevibilità della domanda sulla scorta di una nota della Soprintendenza del 16.3.2007 a carattere del tutto generico.
Lamenta parte ricorrente:
1- violazione e falsa applicazione art. 27 DPR 380/2001, art. 167 co 4 D. Lgs 42/2004, eccesso di potere sotto vari profili, difetto di motivazione: il provvedimento in epigrafe è fondato sulla richiamata nota della Soprintendenza che ha carattere del tutto generico e non contiene alcun riferimento alla valutazione del concreto abuso di cui si è chiesta la sanatoria. Il Comune non ha compiuto alcun riferimento all’opus contestato, alla sua consistenza e destinazione ed alla sua compatibilità con la strumentazione urbanistica vigente.
2- violazione art. 7 legge 241/90 per omesso avviso dell’avvio del procedimento;
3- violazione dell’art. 10 bis legge 241/90 ;
4- violazione art. 27 DPR 380/01, artt,. 31 e 32 legge 47/1985, eccesso di potere: è stata decretata la irricevibilità dell’istanza così imponendo sostanzialmente alla zona un vincolo di inedificabilità assoluta insussistente;difetto assoluto di motivazione.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il Comune intimato si è costituito, sostenendo l’infondatezza della domanda.
Alla pubblica udienza del 27.2.2013 il ricorso è stato ritenuto in decisione
DIRITTO
Il presente ricorso verte sulla legittimità del diniego di accertamento di conformità spedito dal Comune di Napoli sulla istanza della ricorrente del 11.10.2011 , per un ampliamento volumetrico realizzato nel giardino di pertinenza dell’appartamento della stessa, lamentandosi che erroneamente l’amministrazione avrebbe ritenuto irricevibile la richiesta di sanatoria, rifacendosi ad una mancanza di compatibilità paesaggistica astratta e avulsa da qualsiasi riferimento al caso concreto.
Osserva il Collegio che, alla luce degli elementi acquisiti, come forniti dalla difesa del Comune resistente , il ricorso è infondato e non merita favorevole considerazione.
Le spiegate censure contestano la legittimità del diniego sulla istanza di accertamento di conformità sulla scorta di un duplice ordine di considerazioni:
a) da un lato, che si tratterebbe di opere conformi allo strumento urbanistico in ragione della natura di volume tecnico di quanto realizzato;
b) dall’altro, che in ogni caso, non sarebbe stata svolta un’ adeguata istruttoria sulla compatibilità paesaggistica dell’opera eseguita, avendo il Comune fatto riferimento ad una nota presupposta della Soprintendenza del 16.3.2007 la quale ha carattere del tutto generico ed è riferita alla possibilità di rilascio di autorizzazione paesaggistica in sanatoria per i soli abusi cd. minori .
Le censure proposte non trovano riscontro nell’istruttoria espletata . Emerge invero dagli atti procedimentali , le cui conclusioni sono riportate nel gravato provvedimento,che quanto realizzato non è sanabile, in primo luogo in ragione della consistenza e destinazione del manufatto in ampliamento ( oltre 25 mq per una altezza di 3 mt), che ne escludono la natura di volume tecnico.
Alla stregua della descritta situazione, appare fuorviante quanto dedotto in ordine al fatto che si tratterebbe di difformità lievi rispetto all’originario appartamento: è invece l’univoco complesso degli elementi che connotano i divisati profili costruttivi del manufatto che inducono ad escludere, alla stregua del dato normativo di riferimento, la natura tecnica del volume realizzato, con la conseguenza che la volumetria conseguita andava computata ai fini del vaglio circa la sua assentibilità.
D’altronde, secondo autorevole giurisprudenza, per volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, debbono intendersi i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso a quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 17 giugno 2002, n. 3597).
In materia, si è evidenziato (per tutte: T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 17 giugno 2002, n. 3597;T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 15 gennaio 2005, n. 143 Tar Puglia - Bari sent. 2843/2004), con un orientamento del tutto condivisibile, che i volumi accessori quando sono di altezza tale da poter essere suscettibili d'abitazione o di assolvere a funzioni complementari, quale quella ad esempio di deposito di materiali, devono essere computati ad ogni effetto sia ai fini della cubatura autorizzabile sia ai fini del calcolo dell'altezza e delle distanze ragguagliate all'altezza, non potendo essere annoverati tra i volumi tecnici.
Una volta chiarita l’effettiva consistenza dell’intervento, ritiene il Collegio che l’intervento edilizio si sostanzia, in realtà, in un ulteriore vano reso suscettibile di uso abitativo, tenuto conto della non trascurabile superficie ( oltre 25 mq) ed altezza ( 3 mt) (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, 14 gennaio 1991 n.44, 21 ottobre 1992 n.1025 e 13 maggio 1997 n.483;T.A.R. Campania, II Sezione, 3 febbraio 2006, n.1506;IV Sezione, 20 giugno 2002, n.3632). Invero, ai fini della qualificazione di una costruzione rilevano le caratteristiche obiettive della stessa, prescindendosi dall’intento dichiarato dal privato di voler destinare l’opera ad utilizzazioni più ristrette di quelle alle quali il manufatto potenzialmente si presta (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, 23 novembre 1996 n.1406).
Pertanto correttamente il competente ufficio ha denegato la istanza di accertamento di conformità ritenendo il carattere di nuova costruzione di quanto realizzato, non ammessa nella zona urbanistica di riferimento ai sensi dell’art. 33 della variante generale al PRG.
Inoltre le argomentazioni sulla mancanza di compatibilità paesaggistica di quanto edificato sono espresse adeguatamente, con riferimento all’ impossibilità di rilascio di autorizzazione paesaggistica ex post in sanatoria, per le opere che non siano qualificabili come cd. abusi minori.
La ritenuta natura di aumento volumetrico dell’opera realizzata dalla ricorrente ha escluso,secondo l’adeguato e condivisibile iter logico seguito dall’amministrazione, la necessità di svolgere una valutazione concreta sulla compatibilità paesaggistica di quanto richiesto in sanatoria ( cfr. CdS sez. IV 8.10.2007 n. 520, TAR Campania Napoli sez. VII 22.2.2012 n. 885). Tanto più che ogni valutazione sarebbe stata inutiliter data nella fattispecie in esame , stante la mancanza a priori di compatibilità urbanistica del manufatto.
Alla stregua delle esposte considerazioni, si rivelano inconsistenti la censure formali attinenti alla violazione degli artt. 7 e 10 bis legge 241/90, atteso che ,a fronte dell’entità dell’abuso –quale descritto negli atti istruttori del procedimento in cui è sfociato l’impugnato diniego- l’attività provvedimentale sull’istanza di sanatoria (di per sè vincolata al riscontro della c.d. doppia conformità, e priva di margini discrezionali), non avrebbe che potuto condurre al rigetto della stessa.
La domanda va conclusivamente respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della costituita amministrazione comunale, sussistendo giusti motivi per dichiararle compensate nei confronti della Soprintendenza . Contributo unificato a carico di parte ricorrente.