TAR Milano, sez. III, sentenza 2019-08-19, n. 201901893

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2019-08-19, n. 201901893
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201901893
Data del deposito : 19 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/08/2019

N. 01893/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00424/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 424 del 2017, proposto da
-O-rappresentato e difeso dall'avvocato M G, domiciliato come da PEC da ReGinde;

contro

Ufficio Territoriale del Governo di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 23231, notificata al ricorrente in data 27.12.16, con cui il Prefetto di Como ha disposto il rigetto dell'istanza di revoca del provvedimento di diniego n. 15042, del 02.09.16, volto al cambiamento del cognome da “-O-” a “-O-”;

e, per l'effetto, per ordinare al Prefetto di Como di rideterminarsi in senso favorevole all'istanza di revoca del provvedimento di diniego n. 15042, del 02.09.16, depositata in data 16.11.16 dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno (Ufficio Territoriale del Governo Como);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2019 la dott.ssa C P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 15 febbraio 2017 e depositato il successivo 27 febbraio 2017 l’esponente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Como del 27 dicembre 2016, recante il rigetto dell’istanza di revoca del precedente diniego del 2 settembre 2016, emesso dalla stessa Prefettura sull’istanza del ricorrente volta ad ottenere il cambiamento del suo cognome da “ -O- ” a “ -O- ”.

1.1) Riferisce, in particolare, l’istante:

- di avere una propria famiglia rappresentata dai genitori adottivi e dal figlio -O-;

- che il 4 febbraio 2016 è stata pubblicata la sentenza di adozione del ricorrente da parte dei Sigg.ri -O- e -O-, i quali non hanno eredi e parenti in vita;

- che a marzo del 2016 il Tribunale dei Minori di Milano ha decretato la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della madre del figlio -O-;

- di avere presentato l’11.04.16 al Prefetto di Como la domanda di cambiamento del cognome da “ -O- ” in “ -O- ”;

- che sin dal 2002 l’unica famiglia che si è sempre occupata di lui, moralmente ed economicamente, è stata esclusivamente la Famiglia -O-;

- che il padre biologico del Sig. -O-, -O-, deceduto nel 2010, ha abbandonato la famiglia da lungo tempo, mentre la madre biologica lo ha collocato in un Collegio di Salesiani sin da quando aveva 11 anni;

- l’esponente è quindi rimasto solo, fino a quando non ha incontrato la Sig.ra -O-, figlia dei Sigg.ri -O-, che è diventata la sua compagna e, di seguito, la sua migliore amica, fino a quando non è deceduta, nel 2013;

- la Prefettura, nel rigettare a settembre 2016 l’istanza di cambiamento del cognome e, a dicembre 2016, l’istanza di revoca del rigetto, non ha considerato i presupposti di legge per la revoca del primo diniego.

2) Il ricorso è affidato ai motivi come di seguito riportati, per lo più senza specificazione, in violazione dell’art. 40, co. 1, lett. d) c.p.a., secondo quanto di seguito evidenziato.

2.1) Con un primo motivo si deduce genericamente l’illegittimità « per violazione di legge dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/90: il Prefetto ha errato a non concedere la revoca atteso che quanto per evidenziato nell'istanza di revoca depositata erano evidenti i presupposti per una rivalutazione dell'interesse pubblico come previsto dall'articolo in parola ».

2.2) Con un secondo motivo, dedotto « Preliminarmente ed in via pregiudiziale », si lamenta « l’illegittimità dell’iter amministrativo sotteso al provvedimento impugnato per mancata notifica dell’originale diniego n. 15042/16 emesso dal Prefetto di Como emesso a seguito di istanza presentata nell’aprile del 2016 dal ricorrente ».

Ciò, in quanto – pur avendo il ricorrente presentato personalmente l’istanza volta al cambiamento del cognome - si è poi rivolto ad un legale, il quale ha depositato le osservazioni di legge. Il Prefetto, tuttavia, in spregio alle normali regole e norme che sono alla base delle notifiche, non ha mai comunicato il diniego al domicilio eletto presso il difensore.

2.3) Con un ulteriore motivo si deduce, infine, la violazione dell’art. 89 del d.P.R. n. 396/2000, l’illogicità, irragionevolezza e il difetto di motivazione, oltre che la violazione dell’art. 3 e dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.

Il Prefetto di Como ha errato nel non ritenere “ampia” la possibilità di cambiamento del cognome restringendo e circoscrivendo il tutto ai soli casi eccezionali ex lege previsti. In realtà, sia l’art. 89 del d.P.R. n. 396/2000 che la giurisprudenza amministrativa concordano nell’assegnare al cambio di cognome carattere tutt’altro che eccezionale, potendo essere richiesto non solo “perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale”, ipotesi indicata a titolo esemplificativo, ma anche per qualunque altra ragione, purché sia specificata nella relativa istanza, la quale deve essere vagliata dalla Prefettura.

I motivi posti a sostegno della domanda formulata dal Sig. -O- non si configurano futili, né avulsi da esigenze concrete poggiando, addirittura, su una procedura di adozione giudiziaria non certamente priva di risvolti emotivi, mentre la motivazione del provvedimento impugnato, pur espressione della sfera di discrezionalità riconosciuta in materia in capo all’Amministrazione, si attesta sulla prevalenza in astratto del principio di immutabilità delle risultanze anagrafiche, in un quadro normativo che, tuttavia, consente di derogare alla tendenziale stabilità del cognome.

L’Amministrazione non ha tenuto in alcun conto delle osservazioni prodotte dal ricorrente a seguito del preavviso di rigetto della sua istanza.

È senza dubbio meritevole di considerazione la motivazione di chi voglia affrancarsi dall’utilizzo di un cognome che, a cagione di una sofferta e travagliata “assenza” genitoriale, evochi nell’individuo un richiamo prettamente burocratico, privo di capacità identificativa del proprio vissuto educativo ed affettivo.

Ancora, si lamenta che: « Il ricorrente possiede documenti di identità che riportano cognomi uno diverso dall’altro, cognomi che non coincidono: patente e passaporto: "-O- ";
carta identità:"-O-";
il codice fiscale generato con solo -O- al posto di -O-”, senza tralasciare tessera palestra, Esselunga e Media world ecc con “-O-”.

Quale motivo più pubblico di questo non è dato sapere ».

3) Si è costituita l’intimata Amministrazione, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e sollevando un’eccezione di inammissibilità del gravame.

3.1) Ciò, poiché l’esponente, anziché impugnare nel prescritto termine il diniego di cambiamento del cognome ne ha chiesto la revoca, impugnando il diniego espresso su di essa ma eludendo, così, il problema della decadenza già maturata riguardo al primo diniego. Ricalcando quanto affermato dalla giurisprudenza su un caso analogo, la difesa erariale afferma doversi attribuire natura meramente confermativa al diniego espresso di autotutela, con cui il Prefetto ha disatteso l'istanza di riesame formulata dal ricorrente, desumendosi dal contenuto dell'atto impugnato che l'Amministrazione si è limitata a ribadire la bontà del contenuto del precedente provvedimento, senza effettuare una nuova istruttoria e senza modificare i tratti salienti della decisione già adottata.

3.2) Nel merito, poi, l’Avvocatura erariale chiarisce, in dettaglio, che:

- dopo l’istanza di cambiamento di cognome dell’11 aprile 2016 la Prefettura ha disposto gli accertamenti di rito, ricavandone che il ricorrente era noto alle Forze dell'Ordine per vari reati di una certa gravità e disvalore giuridico (tra cui resistenza a P.U., estorsione, rissa, lesioni personali), tali da far ritenere prevalente - nel bilanciamento fra l’interesse del privato al richiesto mutamento identificativo e quello della P.A. - quest’ultimo, basato sull’ovvia considerazione dell’opportunità di una precisa individuazione del soggetto richiedente, sia negli atti dello stato civile, che dell’anagrafe tributaria, nonché, ai fini delle indagini penali;

- dagli atti istruttori è emerso, inoltre, che già nel 2004 il ricorrente aveva chiesto (e ottenuto) dall’Amministrazione il cambio del prenome, da -O- ad -O-;

- a tale sua domanda era poi seguita una seconda, nel 2007, stavolta diretta a ottenere il cambiamento del cognome da -O- ad -O-, istanza respinta dall’Amministrazione nel 2009 per carenza dei presupposti, con provvedimento rimasto inoppugnato;

- il 4 febbraio 2016 è intervenuta la sentenza di adozione che ha, per legge, comportato l’aggiunta del cognome dell’adottante, sig. -O-, al cognome dell’adottato, che è così divenuto quello di -O-;

- ad aprile 2016 l’istante ha nondimeno presentato la sua terza istanza in materia, al fine di ottenere un ulteriore cambiamento del suo cognome, stavolta da “-O-” al semplice “-O-”. La Prefettura ha, però, deciso negativamente al riguardo, sia sulla base delle valutazioni già operate in ordine alla seconda istanza (quella per cambiare cognome da -O- ad -O-) sia tenuto conto della documentazione (anche di rilievo penale) presente agli atti riguardanti l’istante medesimo;

- in riscontro ad un primo preavviso di rigetto, in data 26.07.2016 il sig. -O- ha prodotto osservazioni, rappresentando le ragioni oggettive e morali a suo dire sottese alle sua seconda richiesta di cambiamento del cognome;

- esaminati gli ulteriori rilievi dell’istante, la Prefettura è rimasta dell’opinione che non emergessero nella fattispecie situazioni oggettivamente importanti, supportate da rilevante, univoca e adeguata documentazione, sì da evidenziare ragioni sufficientemente solide e significative, tali da condurre la stessa Amministrazione a mutare il preannunciato orientamento negativo;

- di conseguenza, la Prefettura di COMO ha nuovamente comunicato all’istante preavviso di diniego, con nota del 4.08.2016, assegnandogli ancora un termine di ulteriori 10 giorni per presentare eventualmente altre osservazioni integrative;

- tale ultima nota non è stata riscontrata dal ricorrente e la Prefettura ha emanato il provvedimento di rigetto, con cui ha motivatamente respinto la sua istanza.

3.3) In particolare, il diniego dà dato:

3.3.1) di come già in precedenza sia stato autorizzato il -O- a cambiare nome;

3.3.2) che le argomentazioni da quest’ultimo esposte nella sua terza richiesta volta a ottenere il cambiamento di cognome da “-O-” a “-O-”, riprendevano quelle già espresse (e analizzate dall’Amministrazione) nel 2009, in sede di presentazione della sua seconda istanza (volta a ottenere il cambio di cognome da “-O-” ad “-O-”), già ritenuta inaccoglibile dalla Prefettura, perché priva di elementi sufficienti allo scopo (con provvedimento rimasto non impugnato);

3.3.3) che le argomentazioni affettive e sentimentali addotte dal sig. -O- nella sua ultima istanza (e nell’attuale ricorso) quanto al “rispetto” da lui dovuto ai genitori adottivi e alla di loro figlia apparivano irrilevanti, posto, tra l’altro, che la perpetuazione del cognome degli stessi si ha in ogni caso a prescindere dall’eliminazione o meno del cognome aggiuntivo “-O-”, e che, comunque, l’adozione da maggiorenne non ha effetti legittimanti, conservando l'adottato tutti i diritti e doveri verso la propria famiglia d’origine;

3.3.4) che di conseguenza anche la motivazione per cui la coesistenza dei due cognomi costituirebbe a suo dire “… nella rappresentazione simbolica della sua identità pubblica un occultamento significativo e mortificante di se stesso verso i genitori adottivi ” oltre ad apparire un’affermazione tanto altisonante quanto priva di un reale significato, non costituisce ragione sufficiente e apprezzabile rispetto alle finalità del procedimento in esame (come chiarito anche in via generale dal Ministero dell'Interno con la Circolare

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