TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2012-12-17, n. 201201973

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2012-12-17, n. 201201973
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201201973
Data del deposito : 17 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01235/2012 REG.RIC.

N. 01973/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01235/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cpa;

sul ricorso numero di registro generale 1235 del 2012, proposto da:
A G, rappresentata e difesa dall'avv. M C M, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;

contro

COMUNE DI SUZZARA, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del segretario generale prot. n. 17095 del 28 agosto 2012, con il quale è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio della ricorrente con decorrenza dal 3 settembre 2012 e fino alla sentenza definitiva;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 il dott. M P;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente Aida Ghidetti, funzionario amministrativo addetto allo sportello di Polizia Locale del Comune di Suzzara, è stata sospesa dal servizio con provvedimento del segretario generale del 28 agosto 2012.

2. Più in dettaglio, il suddetto provvedimento, emesso ai sensi dell’art. 55-ter comma 1 del Dlgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dell’art. 5 del CCNL del comparto enti locali di data 11 aprile 2008, ha preso atto del rinvio a giudizio della ricorrente per i reati di peculato, soppressione di atti veri, furto aggravato, e ha disposto la sospensione cautelare dal servizio con decorrenza dal 3 settembre 2012 in attesa della sentenza definitiva.

3. Contro la sospensione cautelare la ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 25 ottobre 2012 e depositato il 15 novembre 2012. Le censure possono essere sintetizzate come segue: (i) violazione dell’art. 3 del CCNL e del principio di proporzionalità, in quanto l’allontanamento dal servizio, benché nominalmente cautelare, assumerebbe la consistenza di una sanzione disciplinare non solo a tempo indeterminato ma anche anticipata rispetto all’accertamento della colpevolezza;
(ii) erronea applicazione dell’art. 5 comma 7 del CCNL a proposito dell’assegno alimentare;
(iii) difetto di motivazione;
(iv) incompetenza del soggetto che ha adottato il provvedimento.

4. Il Comune non si è costituito in giudizio, tuttavia il sindaco ha fatto pervenire in data 27 novembre 2012 una nota nella quale contesta la giurisdizione amministrativa.

5. La questione della giurisdizione appare un ostacolo realmente insormontabile. La controversia che coinvolge la ricorrente rientra infatti pienamente nella fase di svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’amministrazione e non può quindi che essere rimessa alla cognizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63 comma 1 del Dlgs. 165/2001. La materia disciplinare è anche stata oggetto di un riordino più recente che ha meglio definito i rapporti tra giudizio penale e procedimento disciplinare. Nell’ambito di tale riordino l'art. 67 comma 2 del Dlgs. 27 ottobre 2009 n. 150 ha precisato che per le controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari dei dipendenti pubblici è fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario di cui all'art. 63 del Dlgs. 165/2001.

6. In conclusione deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario. La ricorrente, allo scopo di fare salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, è tenuta a riproporre il giudizio davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, come stabilito dall’art. 11 cpa.

7. La mancata costituzione del Comune rende inutile una pronuncia sulle spese.

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