TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2018-04-03, n. 201803619
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Pubblicato il 03/04/2018
N. 03619/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10593/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10593 del 2017, proposto da:
Banca Sistema Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati M D T e C D T, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Gramsci, 36;
contro
Comune di Anzio, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Velletri n. 2065/2015 (n. R.G. 5277/2015) del 08 – 22 settembre 2015 e sulla sentenza del Tribunale di Velletri n. 3486/16 pubblicata il 24 novembre 2016, procedendo al pagamento di tutte le somme indicate nella parte narrativa del ricorso e nella sentenza, oltre interessi ed accessori maturati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2018 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la Banca Sistema s.p.a. ha agito per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 2065/2015 emesso dal Tribunale di Velletri in data 22.09.2015 nei confronti del Comune di Anzio per il pagamento in suo favore della somma di € 116.068,35, degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo e delle spese della procedura di ingiunzione e successive occorrende, nonché per l’ottemperanza della sentenza della sentenza del Tribunale di Velletri n. 3486/2016, passata in giudicato.
A sostegno della sua domanda, la ricorrente ha dedotto 1) di aver ritualmente notificato il suddetto decreto - che era stato oggetto di opposizione tardiva da parte debitore, dichiarata inammissibile dal Tribunale di Velletri, con la citata sentenza n. 3486/2016 del 24.11.2016, divenuta inoppugnabile;2) di non aver ottenuto alcun pagamento;3) di essere stata, quindi, costretta ad adire il Tribunale Amministrativo in sede di ottemperanza.
Alla luce di tali fatti, la ricorrente ha domandato al Tribunale di ordinare al Comune di Anzio di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo n. 2065/2015, di pagare, dunque, tutte le somme dovute in forza di tale titolo, comprese quelle della sentenza dichiarativa dell’inammissibilità dell’opposizione tardiva, e di nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta, disponendo anche l’effettuazione del pagamento “in conto sospeso”, con vittoria di spese e onorari.
Il Comune di Anzio, a cui il ricorso risulta ritualmente notificato, non si è costituito.
Alla camera di consiglio del 23.01.2018 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto ai sensi e nei termini di seguito indicati.
Il Collegio, tenuto conto della definitiva esecutività del decreto, tardivamente opposto, con opposizione dichiarata inammissibile con sentenza dal Tribunale e della mancata costituzione in giudizio del Comune di Anzio e, perciò, dell’assoluta mancanza in atti di dati e/o elementi idonei a comprovare l’intervenuta esecuzione del titolo, rileva che va riconosciuto l’obbligo per l’Amministrazione de qua di ottemperare al giudicato, conformandosi integralmente a quanto statuito dal Tribunale di Velletri nel decreto ingiuntivo azionato e nella sentenza e di corrispondere alla ricorrente le somme dovute, così come computate dalla ricorrente nel ricorso per ottemperanza, ad eccezione degli importi per la redazione del precetto e del pignoramento, perché relativi, in verità, ad attività non strettamente funzionali all’ottemperanza stessa.
Come affermato, infatti, dalla costante giurisprudenza “In sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente anche delle spese accessorie. Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame e alla notifica del medesimo, oltre alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale;non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 464 e ss. c.p.c.) o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore. Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire in sede di esecuzione civile ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dall'eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto. Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono, quindi, dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidati, in modo omnicomprensivo, nell'ambito delle spese di lite del giudizio, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato, il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite” (cfr. ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez.