TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-07-18, n. 202301877

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-07-18, n. 202301877
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202301877
Data del deposito : 18 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2023

N. 01877/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00786/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 786 del 2019, proposto da
- Air Pullman S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti C C e F V ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Bigli n. 19;

contro

- l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. S A ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Tommaso Pini n. 1, presso la propria sede legale;

per l’annullamento

- della deliberazione dell’Assemblea dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia n. 1/2019 del 10 gennaio 2019, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia in data 6 marzo 2019, avente a oggetto l’approvazione del Programma dei Servizi del Bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;

- della deliberazione del Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia n. 1/2019 del 7 gennaio 2019, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia in data 6 marzo 2019, avente a oggetto l’adozione del Programma del Bacino del T.P.L. di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;

- della Relazione Generale del Programma dei Servizi del Bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;

- della Relazione della Sottorete A Nord Ovest - Ambito di Progetto A4 “Groane”, nella parte in cui tali atti impongono, nell’Ambito di Progetto A4 “Groane” della Sottorete A “Nord Ovest”, l’integrazione tra le linee automobilistiche e la linea tranviaria Milano - Limbiate;

- e di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza smaltimento del 22 giugno 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 13 marzo 2019 e depositato il 10 aprile successivo, la società ricorrente ha impugnato (i) la deliberazione dell’Assemblea dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia n. 1/2019 del 10 gennaio 2019, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia in data 6 marzo 2019, avente a oggetto l’approvazione del Programma dei Servizi del Bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, (ii) la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia n. 1/2019 del 7 gennaio 2019, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia in data 6 marzo 2019, avente a oggetto l’adozione del Programma del Bacino del T.P.L. di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, (iii) la Relazione Generale del Programma dei Servizi del Bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia e (iv) la Relazione della Sottorete A Nord Ovest - Ambito di Progetto A4 “Groane”, nella parte in cui tali atti impongono, nell’Ambito di Progetto A4 “Groane” della Sottorete A “Nord Ovest”, l’integrazione tra le linee automobilistiche e la linea tranviaria Milano - Limbiate.

La ricorrente svolge attività di trasporto di persone a mezzo di pullman, sia a livello di trasporto pubblico locale (interurbano, regionale e aeroportuale), sia su tratte di media e lunga percorrenza, anche internazionali;
in data 19 luglio 2010, la Provincia di Milano, all’esito di una gara a evidenza pubblica, ha affidato la gestione del servizio di Traporto pubblico locale (T.P.L.) con riguardo al Lotto 1 – Sottorete Nord Ovest del territorio provinciale al Consorzio Autoservizi Lombardi S.c. a r.l. (C.A.L.), costituito dalla ricorrente Air Pullman e dalla società STAV S.p.A. Con gli atti impugnati è stato approvato il Programma di bacino del T.P.L., al fine di definire i lotti relativi alle gare a evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di T.P.L. da espletarsi entro giugno 2020 e stabilire gli indirizzi che dovranno guidare i concorrenti nella predisposizione del P.E.F. in fase di partecipazione alla gara. Nello specifico, il Programma di bacino ha previsto, con riguardo all’Ambito di Progetto A4 “Groane” della Sottorete A, l’unitarietà delle linee su gomma e della linea tranviaria Milano - Limbiate, la cui gestione dovrà essere affidata a un unico operatore, da individuare tramite gara. Ciò determinerebbe, a giudizio della ricorrente, un illegittimo disconoscimento della specificità del trasporto tranviario rispetto a quello automobilistico e darebbe luogo a una discriminatoria integrazione tra servizi su ferro e su gomma, imponendo l’unitarietà gestionale della linea tranviaria Milano - Limbiate con le linee automobilistiche afferenti al medesimo Ambito A4.

Assumendo l’illegittimità dei provvedimenti adottati dall’Agenzia resistente, la ricorrente ne ha chiesto l’annullamento per violazione di svariate disposizioni di legge e per eccesso di potere sotto differenti profili.

Si è costituita in giudizio l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, la difesa attorea ha depositato una memoria con cui ha segnalato l’intervenuta improcedibilità del ricorso, in ragione della circostanza che l’Agenzia resistente, nelle more della decisione della controversia, ha avviato una verifica dei contratti di servizio in essere, valutando la possibilità di concedere l’eventuale proroga della scadenza degli stessi;
la difesa dell’Agenzia resistente ha preso atto di tale dichiarazione, non opponendosi alla declaratoria di improcedibilità del ricorso, ma ha insistito per la rifusione delle spese di lite.

All’udienza di smaltimento del 22 giugno 2023, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.

DIRITTO

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