TAR Napoli, sez. I, sentenza 2025-01-13, n. 202500285

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2025-01-13, n. 202500285
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202500285
Data del deposito : 13 gennaio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/01/2025

N. 00285/2025 REG.PROV.COLL.

N. 05189/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5189 del 2021, proposto da:
NT AR UR, rappresentato e difeso dagli avvocati Egidio Lizza, Luigi Serino, Giovanni Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Tellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;



per l’accertamento:

del diritto alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego di fatto e a tempo determinato nell'ambito della Magistratura e conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del CSM e dell’INPS;

Visti l’ordinanza collegiale n. 280 del 10 gennaio 2024 ed i relativi adempimenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Gianmario Palliggiano, presenti l'avv. Serino per la parte ricorrente, l'avv. dello Stato G. Nappo per il Ministero della Giustizia, l'avv. Tellone per l'INPS;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Premette il ricorrente, dott. NT AR UR, di avere svolto le funzioni di Vice Procuratore Onorario e Giudice Onorario di Tribunale dal 1996 al 2002 e di svolgere attualmente e senza interruzione le funzioni di Giudice di Pace a partire dal 10 aprile 2002, data in cui ha prestato giuramento ed è stata immessa nelle relative funzioni dopo il semestre di tirocinio.

2.- Con l’odierno ricorso, notificato e depositato il 3 dicembre 2021, il dott. NT AR UR ha chiesto l’accertamento del suo diritto alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego di fatto e a tempo determinato nell'ambito della magistratura con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate, previa disapplicazione della normativa nazionale in contrasto col diritto dell’Unione Europea ed eventuale risoluzione della questione di legittimità costituzionale scaturente dal conflitto tra la detta normativa e le convenzioni internazionali.

Il ricorrente avanza sostanzialmente rivendicazioni fondate sulla dedotta natura di lavoro subordinato del rapporto professionale intercorso ed ancora intercorrente con l'amministrazione della giustizia. In particolare, fa riferimento ad elementi fattuali e giuridici dai quali dovrebbe conseguire la qualificazione della figura del giudice onorario in qualità di dipendente dell'Amministrazione della giustizia.

Premessa, dunque, la giurisdizione e la competenza del giudice adito, svolge le seguenti censure: Violazione della clausola 2 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE.

Violazione della clausola 4, commi 1 e 2, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70/CE e della clausola 4, commi 1 e 2 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla direttiva 1997/81/CE.

Violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro, in combinato disposto con la clausola 4, punto 1 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70/CE e della Clausola 4, punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito

dalla direttiva 1997/81/CE.

Violazione degli artt. 1, 2, comma 2, lett. a) e 6 della direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

Violazione della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70/CE.

In sintesi, sostiene che il legame giuridico fra le parti sia stato formalmente realizzato per il tramite della reiterazione di incarichi e rapporti a termine di natura “onoraria” poi prorogati per espressa disposizione legislativa; tali incarichi hanno dissimulato l’esistenza, ultraventennale, di un vero e proprio rapporto di pubblico impiego, svolto continuativamente alle dipendenze della pubblica amministrazione, tale da comportare l’illegittimità dei termini apposti contrattualmente, in base alla conferente normativa europea e nazionale.

3.- Il Ministero della giustizia ed il CSM si sono costituiti in giudizio con atto depositato il 4 gennaio 2022, con memoria depositata il successivo 25, hanno argomentato per l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.

4.- Il ricorso era stato inserito nel ruolo dell’udienza del 22 novembre 2023 per la discussione nel merito della causa. All’esito dell’udienza, la Sezione con ordinanza collegiale n. 280 del 10 gennaio 2024, ha chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, ente competente ad erogare le prestazioni di natura pensionistica e previdenziale, atteso che “i profili coinvolti nella presente controversia, oltre ad avere implicazioni relative al trattamento normativo ed a quello economico, si riflettono anche sul versante previdenziale-assistenziale”.

Parte ricorrente ha

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