TAR Napoli, sez. I, sentenza 2020-03-26, n. 202001261
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Testo completo
Pubblicato il 26/03/2020
N. 01261/2020 REG.PROV.COLL.
N. 04561/2019 REG.RIC.
N. 05101/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4561 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
F Elogia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio D'Angelo e P F, con domicilio eletto in Napoli alla via del Rione Sirignano n. 6;
contro
Ge.S.A.C. S.p.A. – Società Gestione Servizi Aeroporti Campani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P V, con domicilio eletto in Napoli alla Via G. Fiorelli, n. 14;
nei confronti
Gruppo Stazi Mariano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ipomagi S.r.l., non costituita in giudizio;
La Gardenia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ausiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum
:
Ermete S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Improta, Fabio Marinelli, con domicilio eletto in Napoli alla via A. D’Isernia n.20;
sul ricorso numero di registro generale 5101 del 2019, proposto da
La Gardenia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ausiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ge.S.A.C. S.p.A. – Società Gestione Servizi Aeroporti Campani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P V, con domicilio Napoli alla Via G. Fiorelli, n. 14;
nei confronti
Gruppo Stazi Mariano S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 4561 del 2019 (ricorso introduttivo e primi motivi aggiunt)
del provvedimento di aggiudicazione (comunicato in data 10.10.2019 a mezzo del portale fornitori GESAC) della gara CIG 7997194542 avente ad oggetto l’affidamento del “servizio di manutenzione ordinaria programmata delle aree a verde in airside dell’aeroporto internazionale di Capodichino” in favore della società La Gardenia srl, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti lesivi degli interessi della ricorrente ivi compresi tutti i verbali GESAC relativi ai giustificativi prezzi forniti dalle controinteressate, nonché delle giustificazioni rese dalle controinteressate rispettivamente in data 16.8.2019, 6.9.2019 (La Gardenia srl), 23.8.2019 e 9.9.2019 (Gruppo Stazi Mariano srl).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da F Elogia Srl l’8\1\2020:
del provvedimento di revoca della procedura di gara CIG 7997194542 avente ad oggetto l’affidamento del “servizio di manutenzione ordinaria programmata delle aree a verde in airside dell’aeroporto internazionale di Capodichino”.
Quanto al ricorso n. 5101 del 2019 presentata da La Gardenia s.r.l.:
del provvedimento della GE.S.A.C. S.p.A. del 9.12.2019, NR. RIF. OPE/318, di annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione ed esclusione della ricorrente dalla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria delle aree a verde in airside dell'Aeroporto Internazionale di Capodichino- CIG 7997194542- e conseguente inefficacia del contratto d'appalto del 1.10.2019, nonché del provvedimento di revoca della intera procedura di gara.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Ge.S.A.C. S.p.A. – Società Gestione Servizi Aeroporti Campani, del Gruppo Stazi Mariano S.r.l. e di La Gardenia S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La GE-S.A.C. S.p.A. – Società Gestione Servizi Aeroporti Campani (d’ora in avanti GESAC), con lettera di invito dell’1.8.2019 indiceva una procedura negoziata – senza previa pubblicazione di bando – per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi ubicate all’interno dell’area aeroportuale di Napoli.
Gli operatori invitati presentavano le offerte ed all’esito dell’apertura delle stesse la GESAC redigeva la graduatoria provvisoria nella quale al primo posto si collocava La Gardenia S.r.l. con un ribasso del 71%; al secondo posto la società Gruppo Stazi Mariano S.r.l. con un ribasso del 65,10%; al terzo posto la società Ipomagi S.r.l. con un ribasso del 61,160%; al quarto posto la società F Elogia S.r.l. con un ribasso del 28%.
Con provvedimento di aggiudicazione comunicato in data 10.10.2019 la GESAC, quindi, aggiudicava la gara a La Gardenia s.r.l.
La società F Elogia S.r.l. impugnava, quindi, il provvedimento di aggiudicazione, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento i seguenti motivi di ricorso:
Violazione del giusto procedimento. violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 dei principi generali in tema di valutazione delle offerte anomale. eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità. assoluta carenza di istruttoria. eccesso di potere per incoerenza manifesta, carenza d’istruttoria ed errore sui presupposti di fatto e di diritto; conse-guente violazione dell’art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 ed eccesso di potere per difetto di motivazione.
In seguito all’accesso ai documenti richiesti, la ricorrente proponeva ricorso per motivi aggiunti depositati il 19.11.2019 con i quali articolava i seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 ed art. 80, V comma, lett. f-bis) e XII comma del D.Lgs. 50/2016. Eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria. Sviamento. Illogicità manifesta;
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97, V comma ed art. 80, V comma, lett. f-bis) e XII comma del D.Lgs. 50/2016. Eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria. Sviamento. Illogicità manifesta.
La GESAC, si costituiva regolarmente in giudizio, contestando gli avversi ricorsi e chiedendone il rigetto. Il Gruppo Stazi Mariano S.r.l. e La Gardenia S.r.l. si costituivano in giudizio e contestavano chiedendone il rigetto il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti. Con memoria depositata il 27.1.2020 La Gardenia s.r.l. eccepiva l’improcedibilità del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti.
Con ordinanza cautelare n.1959 del 5 dicembre 2019 veniva respinta la domanda cautelare.
In data 9.12.2019, l’amministrazione resistente comunicava alla ricorrente che, con provvedimento del 9.12.2019 NR. RIF. OPE/320, aveva revocato l’intera procedura di gara.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti depositato l’8.1.2020 la ricorrente impugnava, quindi, anche il predetto provvedimento di revoca, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per violazione dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, per difetto di motivazione e di istruttoria.
La società Ermete s.r.l. spiegava quindi atto di intervento ad adiuvandum , chiedendo di verificare la falsità della documentazione a lei imputata e di inviare eventualmente gli atti alla Procura della Repubblica competente.
GESAC e i controinteressati contestavano la fondatezza anche del secondo ricorso per motivi aggiunti.
2. Con ricorso n. 5101/2019, La Gardenia s.r.l. impugnava il provvedimento del 9.12.2019, NR. RIF. OPE/318, con cui la GESAC disponeva l’annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione e l’esclusione della ricorrente dalla procedura negoziata, nonché il provvedimento del 9.12.2019, NR. RIF. OPE/320, con cui la GESAC disponeva la revoca della intera procedura; quest’ultimo provvedimento era già stato impugnato dalla F Elogia come sopra evidenziato.
La Gardenia s.r.l., riguardo al provvedimento della GE.S.A.C. S.p.A. del 9.12.2019, di annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione ed esclusione della ricorrente dalla procedura negoziata, ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
I- Violazione di legge (violazione e distorta applicazione dell’art. 21 nonies l. 241/90 e art. 80, comma 5, lett. f bis ), d.lgs. 50/2016 in relazione all’art. 3 l. 241/90). Eccesso di potere (arbitrarietà- sviamento- perplessità- carenza assoluta di istruttoria- apparente motivazione- ingiustizia manifesta- erroneità dei presupposti di fatto e di diritto- sproporzionalità- contraddittorietà). Violazione dei principi di buon andamento- imparzialità (art. 97 cost.) e di iniziativa economica (art. 41 cost.);Violazione dei principi comunitari di proporzionalità- legittimo affidamento e non discriminazione;
II- Violazione di legge (violazione e distorta applicazione dell’art. 80,