TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-04-05, n. 202305735

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-04-05, n. 202305735
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305735
Data del deposito : 5 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/04/2023

N. 05735/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13737/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13737 del 2019, proposto da Acea S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F I, B G M e F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F S in Roma, via Pinciana 25;

contro

Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Roma Capitale, non costituito in giudizio;

per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità

- della Delibera dell'ANAC n. 570 del 26 giugno 2019, Linee Guida ANAC n. 11 recanti “Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 177, comma 1,del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 182 del 5 agosto 2019;

- di tutti gli atti presupposti e conseguenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 la dott.ssa Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, con il presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento delle Linee Guida ANAC n. 11, approvate con Delibera n. 570 del 26 giugno 2019, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 del d.lgs. 50/16 nonché dell'art. 1, comma 1, lett. iii) della L. 11/2016 in riferimento agli artt. 3, 11, 41, 42, 76, 97 e 117 Cost., per l'accertamento e la dichiarazione della non applicabilità dell'art. 177 del d.lgs. 50/16 e delle LG11 alla società ricorrente;

Considerato che, con sentenza della Corte Costituzionale 23/11/2021 n. 218, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 177, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e dell'articolo 1, comma 1, lettera iii), della legge 11/2016 per violazione degli articoli 3, primo comma, e 41, primo comma, Costituzione e, in via consequenziale, dell'articolo 177, commi 2 e 3, del d.lgs. 50/2016, ossia delle disposizioni che legittimavano l'Autorità a emanare le Linee Guida impugnate;

Considerato che, con sentenze del Consiglio di Stato 25 marzo 2022 n.2221 e 28 marzo 2022 n.2276, sono state annullate le Linee Guida ANAC n.11, in quanto ormai prive di un fondamento giuridico che ne legittimi l'adozione e la persistenza;

Considerato che, a seguito della pubblicazione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 2221/2022 e n. 2276/2022, l’ANAC ha depositato nei diversi giudizi pendenti in Consiglio di Stato la nota prot. n. 40651 del 27 maggio 2022 con  cui ha comunicato che, nell’adunanza del 5 aprile 2022, il Consiglio dell’ANAC ha preso atto delle predette sentenze del Consiglio di Stato di annullamento delle LG11, evidenziando, peraltro, nel proprio sito istituzionale, che l’espunzione dell’art. 177 nel suo complesso, unitamente alla norma della legge delega che ne era alla base travolge anche la disposizione (il terzo comma dell’art. 177) che demandava all’ANAC il compito di definire le modalità di verifica in merito all’ottemperanza degli obblighi di esternalizzazione;

Considerato che, con varie sentenze del Consiglio di Stato ( ex multis sent. n. 7261/2022) è stata dichiarata la “ cessazione della materia del contendere ” nei giudizi di appello proposti dagli operatori economici come l’attuale ricorrente aventi ad oggetto le Linee Guida n. 11;

Vista la nota depositata dalla odierna ricorrente, con cui si dichiara che, nel caso di specie, si è verificata la “ cessazione della materia del contendere ”;

Ritenuto che  la declaratoria della cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, con un nuovo assetto conseguente a fattori esterni o a seguito di un ulteriore provvedimento della Pubblica Amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione ( ex plurimis: Cons. Stato, sez. VI, 17 agosto 2021, n.5914;
id. sez. VI, 4 febbraio 2021, n. 1036;
id. sez. V, 23 giugno 2022, n.5176;
Tar Toscana, sez. III, 14 gennaio 2022, n.14;
Tar Trentino Alto Adige, Trento , sez. I , 7 gennaio 2022, n.1);

Ritenuto, a tale stregua, che, nella specie, sussistono i presupposti per una pronuncia di merito sul ricorso nelle forme della declaratoria di “ cessazione della materia del contendere ”, ai sensi dell'art. 34, V comma, c.p.a.;

Ritenuto che le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in ragione anche del complessivo giudizio e del suo non prevedibile esito e tenuto conto della concorde richiesta delle parti per una pronuncia in tale forma.

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