TAR Lecce, sez. III, decreto decisorio 2012-02-27, n. 201200097
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N. 00097/2012 REG.PROV.PRES.
N. 00895/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 895 del 2004, proposto da:
Tim Telecom Italia Mobile Spa, rappresentata e difesa dall'avv. E S D, con domicilio eletto presso E S D in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;
contro
Comune di Grottaglie, rappresentato e difeso dall'avv. P G R, con domicilio eletto presso A V in Lecce, via Zanardelli 7;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 36 del 12.2.2004 con la quale il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Grottaglie ha intimato la rimozione delle antenne in proprietà TIM installate sul traliccio centrale Telecom Italia ubicato nell’area compresa tra le Vie Togliatti, Cantore e Lombardia, contestualmente ingiungendone l’immediata disattivazione;nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra: degli artt. 9, comma 4, 11, comma 5, e 6 del Regolamento relativo alla installazione ed all’esercizio degli impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi approvato con delibera del C.C. di Grottaglie n. 50 del 19.7.2002 –regolamento allo stato non conosciuto se non in virtù del richiamo allo stesso contenuto (limitatamente ai suddetti articoli) nell’ambito dell’ordinanza n. 36 del 12.2.2004 primariamente avversata-;della delibera del C.C. di Grottaglie n. 50 del 19.7.2002 di approvazione del Regolamento relativo alla installazione ed all’esercizio degli impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto presidenziale n. 1315 del 26 ottobre 2011, con il quale è stato dichiarato perento il ricorso n. 895 del 2004;
Visto l'atto, depositato in data 14 febbraio 2012, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui si dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa;
Visto il co. 2, art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;