TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-10-20, n. 202301166

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-10-20, n. 202301166
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202301166
Data del deposito : 20 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/10/2023

N. 01166/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01139/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2022, proposto da
Spinel Caffe' S.r.l. e DI.AL.VENDING S.a.s. di D S, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Duca D'Aosta, 19;

contro

Comune di Lecce, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi, 16;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
CONFIDA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA, in persona del
Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Duca D'Aosta n. 19;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione del Consiglio Comunale di Lecce n. 64 del 24/06/2022, pubblicata sull'Albo Pretorio per giorni quindici a partire dal 04/07/2022, nella parte in cui tra gli atti facenti parte del Documento Strategico del Commercio si approva il Regolamento per la vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici (Allegato F), e segnatamente degli artt. 1 commi 1, 4, 7, 8 ed art. 2, commi 2, 3, 6, 7, nonché dell'art. 14, comma 3, del Regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande (Allegato C) e di ogni altra disposizione pregiudizievole ed ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum proposto da CONFIDA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to F. Baldassarre, avv.to L. Astuto, avv.to A. Mastrolia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Le due Società ricorrenti espongono quanto segue.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 24 giugno 2022, il Comune di Lecce ha approvato il Documento Strategico del Commercio, nelle seguenti Sezioni: Analisi del contesto territoriale e della rete di vendita - (All. A);
Piano comunale delle medie strutture di vendita - (All. B);
Direttive e indirizzi per l’insediamento e il funzionamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande - (All. C);
Regolamento per il consumo sul posto negli esercizi di vicinato (c.d. somministrazione non assistita) - (All. D);
Direttive e indirizzi per l’insediamento e il funzionamento dei distributori di carburante - (All. E);
Vendita al dettaglio per mezzo di distributori automatici - (All. F);
Sanzioni e norme finali - (All. G).

Con il ricorso all’esame, la Spinel Caffè S.r.l. (Azienda salentina che opera nel settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande dal 1990 e come Ditta individuale sin dal 1963 con n.10 esercizi commerciali con relativi impianti di distribuzione e negozi automatici h.24 ubicati in varie zone urbane, di cui n. 5 nel Centro storico del Comune di Lecce) e la DI. AL.VENDING S.r.l. (anch’essa Impresa del settore che gestisce due punti vendita nel Centro storico del Comune di Lecce) impugnano la suddetta delibera del Consiglio Comunale di Lecce n. 64 del 24 giugno 2022, nella parte in cui tra gli atti facenti parte del Documento Strategico del Commercio è approvato anche il Regolamento per la vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, chiedendo l’annullamento, segnatamente, degli artt. 1 commi 1, 4, 7, 8 ed art. 2, commi 2, 3, 6, 7, nonchè dell’art.14, comma 3, del Regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare, le ricorrenti lamentano che, con le disposizioni approvate con la deliberazione consiliare n. 64/2022 suindicata, il Comune di Lecce ha introdotto una serie di vincoli e limitazioni a questa specifica attività, stabilendo: a) che all’interno del perimetro del Centro storico (zona urbanistica A1) non si possa ricorrere alla S.C.I.A. (art.1, comma 1), istituto che, invece, si può utilizzare allorquando la vendita a mezzo apparecchi automatici avviene all’interno di esercizi commerciali già abilitati o di altre strutture (art.1, comma 4);
b) il divieto in tutte le zone della città della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche a mezzo distributori automatici, sia su aree pubbliche che su aree private, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 (art.1, comma 7);
c) di rinviare (art.1 comma 8) per la disciplina di questa specifica attività all’interno di locali adibiti ed all’uopo attrezzati per la somministrazione di alimenti e bevande al distinto e separato Regolamento per il consumo sul posto negli esercizi di vicinato, c.d. somministrazione non assistita (Allegato C). Nell’articolo successivo (art.2) sempre dell’Allegato F (“Vendita al dettaglio per mezzo di distributori automatici”), dopo aver individuato il perimetro del Centro storico, si prescrive, con esclusione delle attività esistenti, che “per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento sono vietati l’apertura ed il trasferimento di sede dall’esterno del suddetto perimetro di attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici in apposito locale ad esso adibito” (art.2, comma 2);
“il divieto di vendita di bevande alcoliche e super alcoliche all’interno del centro storico”;
b) il divieto di vendita di bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo” .

1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.

I. Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed omessa consultazione dell’Associazione di categoria. Violazione e falsa applicazione art.12, 1 comma, Legge Regionale 16/04/2015 n.24.Violazione del principio del legittimo affidamento.

II. Eccesso di potere per errata presupposizione di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria. Carenza di motivazione. Violazione e falsa applicazione art.64, 3° comma, D. Lgs. 26/03/2010 n. 59. Violazione art.12, 2° comma, Legge Regionale n.24/2015. Violazione art. 4 del Regolamento comunale sulla somministrazione di alimenti e bevande (Allegato C del Documento Strategico del Commercio). Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Disparità di trattamento. Sviamento.

III. Violazione e falsa applicazione degli artt.12 e 64 del D. Lgs.n. 59/2010 e dell’art.12 della Legge Regionale n.24/2015 sotto altro concorrente profilo. Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità. Sviamento.

IV. Violazione dell’art.41 e 42 della Costituzione. Violazione di legge statale: artt.10 e 14 D. Legislativo n. 59/2010, art.3 Decreto Legge 13/08/2011 n.138. Violazione art.31, 2° comma, e 34 D. Legislativo n. 201/2011. Violazione art.1 Decreto Legge 24/01/2012 n.

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