TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-12-01, n. 202207519
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Pubblicato il 01/12/2022
N. 07519/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03458/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3458 del 2017, proposto da
Ente Autonomo Volturno S.r.l, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato P A, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, corso Garibaldi 387;
contro
Comune di Brusciano, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato V S, con domicilio eletto presso il suo studio in Brusciano, via M. Semmola 62;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Sindaco di Brusciano n. 29 del 11.07.2017 – prot. 14070, che ordina all'Ente Autonomo Volturno di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati rinvenuti nell'area adiacente la stazione di Brusciano (all'interno e all'esterno del cancello) e alla bonifica dell'intera area estendendola anche alle zone limitrofe;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brusciano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 novembre 2022 il dott. R M P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza prot. n. 14070 del 11.07.2017, con la quale il Sindaco di Brusciano le ha ordinato di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati rinvenuti nell’area adiacente la stazione di Brusciano (all’interno e all’esterno del cancello), e alla bonifica dell’intera area.
A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 13 e 14 d.lgs. 5.2.1997 n. 22. Violazione del giusto procedimento;2) violazione dell’art. 192 d. lgs. n. 152/06;3) violazione degli artt. 7 ss. l. n. 241/90.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Brusciano ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 22.11.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co.