TAR Milano, sez. II, sentenza 2014-03-26, n. 201400780

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2014-03-26, n. 201400780
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201400780
Data del deposito : 26 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00582/2013 REG.RIC.

N. 00780/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00582/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 582 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Codacons, rappresentato e difeso dagli avv.ti G G e C R, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Maria Donzelli in Milano, viale Abruzzi, 83;

contro

Autorità per l'energia elettrica e il gas, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti di

Acea Ato 2 S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti E B L ed Alessandra Canuti, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Serbelloni, 7;
Anea - Associazione Italiana Enti d'Ambito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

con il ricorso principale,

della delibera

AEEG

585/2012/R/IDR, nonché di tutti gli atti presupposti, concomitanti e consequenziali, anche di estremi ignoti;

della delibera 38/2013/R/IDR relativa all'avvio del procedimento per la determinazione dei criteri attraverso cui gli enti d'ambito dovranno individuare, fermo restando il principio della “full cost ricovery”, gli importi indebitamente versati da ciascun utente a titolo della remunerazione del capitale investito in relazione al periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011, da restituire all'utente medesimo;

con i motivi aggiunti,

della delibera AEEG n. 88/2013/R/IDR del 28.2.2013.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas e di Acea Ato 2 S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2014 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con deliberazione n. 585 del 28.12.2012, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (d’ora innanzi, per brevità, anche solo “Autorità” oppure “AEEG”), approvava il metodo tariffario transitorio (MTT), per la determinazione delle tariffe per il servizio idrico integrato per gli anni 2012 e 2013.

La deliberazione era adottata in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 20.7.2012, dopo che il decreto legge 201/2011, convertito con legge 214/2011, aveva attribuito all’Autorità le funzioni di controllo e di regolazione del servizio idrico integrato (di seguito, anche “SII”).

Quest’ultimo è disciplinato a sua volta dal D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”, c.d. Codice dell’ambiente).

In particolare, la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è contenuta nell’art. 154 del D.Lgs. 152/2006, nel testo risultante all’esito dal referendum abrogativo dichiarato ammissibile con sentenza della Corte Costituzionale n. 26/2011.

La ricorrente è un’associazioni di tutela dei consumatori, la quale lamenta che la delibera 585/2012 si porrebbe in contrasto con l’assetto normativo – nazionale e comunitario – in materia di tariffe idriche, come risultante dal referendum di cui sopra.

Questi, in sintesi, i motivi del ricorso principale, diretto contro la succitata delibera 585/2012 dell’AEEG e la ulteriore delibera dell’AEEG n. 38/2013:

1) violazione e falsa applicazione dell’esito del referendum popolare del 13.6.2011 in quanto reintroduce con diversa denominazione la “adeguata remunerazione del capitale investito”;

2) violazione dei principi espressi nel parere del Consiglio di Stato n. 267/2013, violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi e – sulla delibera 38/2013 – violazione dell’esito della consultazione popolare 12, 13 giugno 2011;

3) violazione degli articoli 1 e 2 comma 12 lettera e) della legge 481/1995.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti (denominato “Deduzioni integrative”, pur avendo i requisiti di legge per la corretta qualificazione come “motivi aggiunti”), era impugnata la delibera dell’Autorità n. 88/2013, che integrava la pregressa delibera 585/2012 ed approvava il metodo tariffario transitorio per le gestioni ex CIPE.

Queste, in sintesi, le nuove censure:

1) illegittimità della delibera 88/2013 nella parte in cui reintroduce surrettiziamente la “adeguata remunerazione del capitale investito”, in elusione dell’esito del referendum popolare del 12-13.6.2011;

2) violazione degli articoli 1 e 2, comma 12 lett. e), della legge 481/1995, dell’art. 154 comma 2 D.Lgs. 152/2006, dell’art. 10 comma 11

DL

70/2011, dell’art. 2

DPCM

20.7.2012 attuativo dell’art. 21 comma 19

DL

201/2011.

Si costituivano in giudizio l’Autorità e la società Acea Ato 2, gestore del Servizio Idrico Integrato in un ambito della Regione Lazio, concludendo per l’inammissibilità, l’improcedibilità ed in ogni caso l’infondatezza nel merito del gravame.

Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2014, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Ai fini della valutazione delle complesse questioni sollevate nella presente impugnativa, occorre riassumere la disciplina attualmente vigente in tema di tariffe del servizio idrico integrato.

La fonte normativa principale in materia è costituita dal D.Lgs. 152/2006 – già sopra citato – che all’art. 141 definisce il servizio idrico integrato (SII), quale insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Quanto alla tariffa da corrispondersi da parte degli utenti del servizio, assume rilevanza centrale l’art. 154, comma 1°, del Codice dell’ambiente, il cui testo è stato modificato a seguito dell’esito positivo (accoglimento) del referendum abrogativo di parte del comma medesimo, referendum indetto con

DPR

23.3.2011, dopo che la Corte Costituzionale lo aveva dichiarato ammissibile con sentenza n. 26 del 26.1.2011.

Per effetto del referendum (cfr. il

DPR

18.7.2011, n. 116), sono state espunte dal testo del comma menzionato le parole << dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito >>, sicché il testo attuale è il seguente:

<< 1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio <<chi inquina paga>>. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo >>.

Si rimarca, sin d’ora, che la necessità del “recupero integrale dei costi” di cui al succitato art. 154, è evidenziata anche:

- nel DPCM del 20.7.2012, agli articoli 2 lett. e) (<< attuazione dei principi comunitari <<recupero integrale di costi>>... >>) e 3, comma 1°, lett. c) (<< definisce le componenti di costo – inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione – per la determinazione della tariffa... >>);

- nell’art. 9 della direttiva della Comunità Europea 2000/60/CE (<< Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III >>);

- nell’art. 10, del

DL

70/2011, convertito con legge 106/2011, comma 11° e comma 14° (<< predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi.... >>);

- nel parere del Consiglio di Stato, sez. II, 19.12.2012, n. 267, dove si afferma la necessità del << …rispetto del complessivo e articolato quadro normativo che, sul piano nazionale ed europeo, regolamenta i criteri di calcolo della tariffa, in specie imponendo che si assicuri la copertura dei costi >>.

Prima dell’abrogazione – per effetto del referendum - della citata parte del comma 1° dell’art. 154 e della successiva approvazione dell’impugnata delibera 585/2012, trovava applicazione, in tema di determinazione della tariffa del SII, il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 1.8.1996 (adottato in attuazione della legge 36/1994, c.d. legge “Galli”, poi trasfusa nel D.Lgs. 152/2006), che introdusse il c.d. metodo tariffario normalizzato (MTN).

Il citato decreto ministeriale (DM) prevedeva in particolare, sul capitale investito, un tasso di remunerazione fisso del 7%, che riguardava sia il capitale preso a prestito dal gestore sia il capitale proprio, allo scopo di agevolare gli investimenti – soprattutto privati – nel settore dei servizi idrici, garantendo agli investitori una remunerazione fissa e prestabilita del capitale, non solo di debito ma anche proprio (cfr. l’art.

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