TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza collegiale 2011-11-10, n. 201108669
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N. 08669/2011 REG.PROV.COLL.
N. 09503/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9503 del 2008, proposto da:
S.p.a. Italian Hospital Group, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti L P e L S, con domicilio eletto presso la prima in Roma, v.le Liegi, 28;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. T C, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale, in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Azienda Usl Rm/G, Agenzia di Sanita' Pubblica della Regione Lazio, n.c.;
per l'annullamento
silenzio-rifiuto sulla diffida alla definizione delle procedure e dei protocolli necessari per consentire l'avvio e l'accesso dei pazienti all'interno di nuova struttura sanitaria – e per il risarcimento danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il Consigliere S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con la sentenza n. 2120 del 2009 è stato accolto il ricorso avverso il silenzio rifiuto in epigrafe indicato ed era dichiarato l’obbligo della Regione Lazio e della AUSL RM/G per i profili di propria competenza a provvedere in ordine alla domanda avanzata dall’istante in data 30.6.2008;
Considerato che con la stessa sentenza è stato nominato Commissario “ad acta” la dott.ssa R M, Direttore Generale A.R.S.I.A.L. onde adottare i necessari provvedimenti, in via sostitutiva, per l’eventualità della persistenza dell’inadempimento da parte dell’amministrazione, ponendo a carico della Regione il relativo onere economico;
Rilevato che risulta dal fascicolo di causa che, non essendosi l’amministrazione attivata, il predetto Commissario si è dovuto insediare ed ha dovuto provvedere, in via sostitutiva, ad adottare il decreto attuativo dell’accordo stipulato tra la Regione Lazio e la società ricorrente al fine di assicurare l’esatto adempimento dell’obbligo fissato in sentenza e che, una volta concessa l’autorizzazione all’esercizio alla ricorrente, per quanto concerne l’accreditamento rilevava la volontà delle parti di sottoscrivere un accordo rinegoziato;
Rilevato che il medesimo Commissario ha, peraltro, depositato la relativa relazione in data 11.1.2011, chiedendo la liquidazione del compenso per l’attività svolta, rimettendosi al Collegio per la determinazione;
Tanto premesso, preso atto dell’attività svolta dal predetto Commissario, il Collegio ritiene che il compenso di che trattasi possa essere liquidato in complessivi € 800,00 (ottocento/00) che, in base a quanto già disposto con la succitata sentenza, sono a carico della Regione.