TAR Bari, sez. II, sentenza breve 2018-03-14, n. 201800346

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza breve 2018-03-14, n. 201800346
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201800346
Data del deposito : 14 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2018

N. 00346/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00033/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via N. Piccinni, 150;



contro

U.T.G. - Prefettura di Bari, Ministero dell'Interno, Autorità nazionale anticorruzione, Autorità garante della concorrenza e del mercato, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati in Bari, via Melo, 97;



e con l'intervento di

ad adiuvandum :
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Amendola, 177;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Emilio Toma, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Marchese di Montrone, 60 (a valere anche quale ricorso);



per l'annullamento

- del provvedimento del Prefetto di Bari prot. 60079 del 28.11.2017, comunicato il 29.11.2017 con nota n. 60381/2017, con cui è stata emessa informazione interdittiva antimafia a carico della società -OMISSIS- e contestualmente respinta l'istanza d’iscrizione della predetta società nell'elenco dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) istituito presso la Prefettura di Bari ai sensi del D.P.C.M. del 18.4.2013; dei rapporti informativi della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari, richiamati nel provvedimento interdittivo, di cui non si conoscono gli estremi, né il contenuto; delle relazioni informative redatte dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bari, sempre richiamate nell'interdittiva, ma sconosciute; del diniego di accesso espresso con la nota prot. n. 62741 del 13.12.2017; della nota ANAC 27.12.2017, prot. n. 0139319, recante comunicazione d’inserimento dell'annotazione dell'interdittiva nel casellario informatico dell'ANAC, nonché l'annotazione stessa; di ogni altro atto ai predetti presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto;

sui motivi aggiunti depositati dalla -OMISSIS- il 16 febbraio 2018

per l’annullamento

- del provvedimento del 2.2.2018, trasmesso con nota prot. 6675 in pari data, con cui il Prefetto di Bari ha disposto, ai sensi dell'art. 32, comma 10, D.L. n. 90/2014, convertito con L. n. 114/2014, la misura della straordinaria e temporanea gestione della -OMISSIS-, nominando due amministratori ai quali ha attribuito i poteri di gestione della società per l'esecuzione ovvero completamento dei contratti pubblici di appalto in corso di cui la società è titolare, nonché di tutti gli atti nel predetto richiamati e/o posti a fondamento dello stesso; della nota prot. 11857 datata 11.1.2018, con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (A.G.C.M.) ha comunicato l'avvenuto rigetto, nella seduta dell'adunanza del 10.1.2018, dell'istanza presentata dalla -OMISSIS- di attribuzione del rating di legalità, nonché della determinazione di rigetto assunta il 10.1.2018 e del verbale dell'adunanza di pari data (non conosciuto); infine, di tutti gli atti ai predetti presupposti, connessi e/o conseguenziali, inclusi la comunicazione A.G.C.M. del 6.12.2017 dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda e il verbale dell'adunanza del 5.12.2017 nella parte in cui è stata esaminata l'istanza in questione; della nota 8.2.2018, prot. 12360, con cui l'ANAC ha comunicato l'avvenuta integrazione dell'annotazione già presente nel casellario, a seguito dell'applicazione della misura del commissariamento disposta, nonché dell'annotazione stessa, come integrata; del provvedimento interdittivo del Prefetto di Bari del prot. 60079 del 28.11.2017; dei rapporti informativi della Questura, del Comando provinciale dei Carabinieri e del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Bari e delle relazioni informative redatte dalla Direzione investigativa antimafia di Bari, richiamati nell'interdittiva e conosciuti a seguito di deposito in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato nei termini che saranno specificati; di ogni altro atto a tutti i predetti presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto;

sui motivi aggiunti presentati dalla -OMISSIS- il 19 febbraio 2018

per l’annullamento

- del provvedimento, non comunicato all'odierna deducente, del Prefetto di Bari prot. 60079 del 28.11.2017 con cui è stata emessa informazione interdittiva antimafia a carico della società -OMISSIS-s.r.l. e contestualmente respinta l'istanza di iscrizione della predetta società nell'elenco dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) istituito presso la Prefettura di Bari ai sensi del D.P.C.M. del 18.4.2013;

- dei rapporti informativi della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari, richiamati nel provvedimento interdittivo, di cui non si conoscono gli estremi, né il contenuto;

- delle relazioni informative redatte dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bari, sempre richiamate nell'interdittiva, ma sconosciute;

- della nota ANAC 27.12.2017, prot. n. 0139319, recante comunicazione di inserimento dell'annotazione dell'interdittiva nel casellario informatico dell'ANAC, nonché l'annotazione stessa;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai suddetti atti, ancorché non conosciuto

nonché per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, dei seguenti documenti che si impugnano con il presente atto

- del provvedimento reso in data 2.2.2018 dalla Prefettura di Bari, ex art. 32, comma 10, del d.l. 24/6/2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11/8/2014 n. 114, con il quale il Prefetto di Bari ha ritenuto di dover provvedere alla straordinaria e temporanea gestione di tutti i contratti della suddetta società, disponendo la nomina di due commissari nelle persone dei dott.ri Diomede Fabio e Grittani

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