TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-03-27, n. 202300198
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Testo completo
Pubblicato il 27/03/2023
N. 00198/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00481/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 481 del 2021, proposto da
First Aid One Italia Cooperativa Sociale, rappresentata e difesa dall'avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.O. Riuniti Ancona, rappresentata e difesa dall'avvocato V I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Marche, rappresentata e difesa dagli avvocati P C, L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P C in Ancona, piazza Cavour, 23;
A.N.P.A.S. - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, rappresentata e difesa dall'avvocato V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Pubblica Assistenza Avis Montemarciano, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Discepolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione della Croce Rossa Italiana - Odv, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi, Roberta Raimondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina 47;
Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche, A.V.P.S.A. Croce Gialla Falconara Onlus, Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Marche, non costituiti in giudizio.
per l'annullamento
A) in via principale
I) della determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G S di Ancona, n. 879/DG del 12 agosto 2021 pubblicata in medesima data all'Albo Pretorio Informatico della medesima Azienda Ospedaliera, avente ad “Oggetto: Avvio procedura per manifestazione d'interesse. Servizi di trasporto in emergenza o urgenza e S.T.E.N. ai sensi dell'art. 10 bis L.R. Marche n. 36/1998 e s.m.i.”;
II) del documento istruttorio (S.O. Affari Generali, Ricerca e Convenzioni) sottoscritto dai Responsabili del Procedimento, riportato in calce alla predetta determina n. 879/DG del 12 agosto 2021 e annessi allegati:
III) dello schema di avvio della procedura per la manifestazione di interesse al convenzionamento per il servizio di trasporto sanitario di S.T.E.N. e Trasporti Urgenti ed annessi allegati A e B, approvato con la predetta determinazione n. 879/DG del 12 agosto 2021;
Nonché per l’annullamento
IV) della determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G S di Ancona, n. 909/DG del 26 agosto 2021, con la quale la ricorrente è stata esclusa dalla procedura;
V) del documento istruttorio (S.O. Affari Generali, Convenzioni e Ricerca), sottoscritto dai Responsabili del Procedimento, Dott.ssa Cinzia Cocco e Dott.ssa Serena Fioretti, riportato in calce alla predetta determina n. 909/DG del 26agosto 2021;
VI) occorrendo, della nota a mezzo PEC del 27 agosto 2021 di comunicazione a First Aid One Italia Cooperativa Sociale dell'intervenuta esclusione dalla procedura in questione;
Nonché per l'annullamento, occorrendo
VII) della determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G S di Ancona, n. 915/DG del 1 settembre 2021 e annessi documenti istruttori ed atti allegati, nonché della ivi menzionata nota prot. n. 79831 del 27 agosto 2021 con cui è stata ammessa anche la Croce Gialla di Falconara.
VIII) degli inerenti atti presupposti, connessi e consequenziali
B) In ogni caso quanto riservano il convenzionamento diretto e quindi l'ammissione alla procedura, in via prioritaria, alle sole associazioni di volontariato ed alla CRI, escludendo e/o non ammettendo altre organizzazioni senza scopo di lucro, ed in particolare le cooperative sociali, quale la ricorrente, dei seguenti atti:
IX) della predetta determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G S di Ancona, n. 879/DG del 12 agosto 2021 e annessi atti istruttori ed allegati suindicati;
X) della predetta determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G S di Ancona, n. 909/DG del 26 agosto 2021 e annessi atti istruttori suindicati,
XI) occorrendo, della predetta nota a mezzo PEC del 27 agosto, con cui l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G S di Ancona, S.O. Affari Generali, Convenzioni e Ricerca, comunica a First Aid One Italia Cooperativa Sociale l'intervenuta esclusione dalla procedura in questione;
XII) occorrendo, della predetta determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G S di Ancona, n. 915/DG del 1 settembre 2021, e annessi documenti istruttori ed atti allegati, nonché della ivi menzionata nota prot. n. 79831 del 27 agosto 2021 con cui è stata ammessa anche la Croce Gialla di Falconara
XIII) della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 292 seduta del 2 marzo 2012 avente ad oggetto “L.R. n. 36/1998 modificata dalla L.R. 11 aprile 2011 n. 6 – Criteri per l'espletamento delle procedure di trasporto sanitario”, come modificata ed integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 301 seduta del 29 marzp2017 avente ad oggetto “DGR n. 292/2012: L.R. 36/1998 modificata dalla L.R. 11 aprile 2011 n. 6 – Criteri per l'espletamento delle procedure di trasporto sanitario” e DGR n. 1637/2016 relativa alla proroga delle deliberazioni DGR n. 968/13 e DGR n. 131/14. Modifica ed integrazione” ed in particolare:
- dell'art. 8 “Modalità di affidamento dei servizi di trasporto sanitario”;
- dell'art. 9 “Requisiti e adempimenti richiesti per il rapporto convenzionale”;
XIV) della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 301 seduta del 29 marzo 2017
XV) degli atti presupposti, connessi e conseguenziali,
C) in subordine per l’annullamento dei suddetti atti in parte qua, laddove riservano la partecipazione alla procedura in via prioritaria alle sole associazioni di volontariato ed alla CRI, escludendo, non contemplando e non equiparando ad esse le organizzazioni senza scopo di lucro, ed in particolare le cooperative sociali e per l’ammissione con riserva della ricorrente.
D) Per la declaratoria di inefficacia delle convenzioni nelle more stipulate, riservata ogni azione risarcitoria in separata sede.
E) Per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per l'esame delle questioni dedotte in ricorso;
F) per dichiarazione di non manifesta infondatezza e di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dedotte in ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.O. Riuniti Ancona, della