TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2010-07-26, n. 201000231

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2010-07-26, n. 201000231
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201000231
Data del deposito : 26 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00194/2008 REG.RIC.

N. 00231/2010 REG.SEN.

N. 00194/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sezione autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 194 del 2008, proposto da:
T S, rappresentato e difeso dall’avv.to A C, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Bolzano, via Carducci ,13;

contro

Ministero dell'Interno – Questore di Bolzano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trento, largo Porta Nuova 9;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto di rigetto del Questore della Provincia di Bolzano n. 20/2008 A12/Imm. di data 8.4.2008, notificato in data 12.4.2008 e di ogni atto presupposto antecedente e successivo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno – Questore di Bolzano;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza collegiale n. 145/2008 emessa nella camera di consiglio del 22.7.2008 con la quale è stata rigettata l’istanza di sospensiva presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2010 il consigliere T D G e udito l’Avvocato dello Stato G. Denicolò per l’Amministrazione dell’Interno - Questura di Bolzano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso notificato in data 9.6.2008 viene impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale il Questore di Bolzano ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi commerciali – lavoro autonomo presentata dal ricorrente.

A sostegno del ricorso viene dedotto il seguente motivo di impugnazione:

“Violazione di legge – eccesso di potere in relazione agli artt. 4, 5, 9 (così come modificato dal d.lgs. n. 3/2007) in relazione all’automatismo del rigetto in base alla sentenza penale – Carenza di motivazione in ordine all’attualità della pericolosità sociale del ricorrente”.

Con comparsa dd.

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