TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-03-17, n. 202300610
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Pubblicato il 17/03/2023
N. 00610/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00155/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Slerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 155 del 2018, proposto dal Condominio del Fabbricato in Atripalda Alla via Appia n. 143, denominato “Aufiero”, in persona del legale rappresentante p.t., nonché dai sig.ri Immacolata Mauro, G P, L M, F B, G D S, C V, V E, rappresentati e difesi dall'avvocato A B, con domicilio eletto presso lo studio Lodovico Visone in Slerno, via Dogana Vecchia 40;
contro
Città di Atripalda, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A D L, con domicilio eletto presso il suo studio in Slerno, corso Vittorio Emanuele, 143;
nei confronti
Sbino S, Olga La Rocca e M S, rappresentati e difesi dall'avvocato Veronica Barone, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Infante in Slerno, via Michelangelo Testa n. 11;
per l'annullamento:
della nota prot. n. 27010 dell'1.12.2017, a firma del responsabile del IV Settore - servizio Urbanistia/SUE geom. R N avente ad oggetto "Comunicazione Inizio Lavori ai sensi dell'articolo 6 bis del D.P.R. 38/2001 (prot. n. 26383 del 23.11.2017) fabbricato in Via Appia" e di tutti gli atti precedenti, connessi o esecutivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Citta' di Atripalda e di Sbino S e di Olga La Rocca e di M S;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 febbraio 2023 il dott. M D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato in data 19 gennaio 2018 e depositato in data febbraio 2018, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della nota emessa dal Servizio Urbanistica e S.U.E. del Comune di Atripalda, in data 1dicembre 2017, avente ad oggetto “ Comunicazione di inizio lavori ai sensi dell’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001 (prot. 26383 del 23.11.2017) fabbricato in Via Appia ”, in quanto contenente la determinazione di esclusione dell’efficacia della C.I.L.A. di cui ai fatti di causa e la conferma di validità della precedente ordinanza di rimozione delle opere non autorizzate e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, oltreché di tutti gli atti preordinati, connessi o consecutivi.
A sostegno dell’impugnativa, essi hanno allegato e dedotto che: l’assemblea condominiale del fabbricato “Aufiero”, ubicato in Atripalda alla via Appia n. 143 e catastalmente indentificato al N.C.E.U. fl. 7 part.lla n. 275, ha deliberato di commettere in appalto i lavori di sistemazione dei tombini e delle tubature della fognatura condominiale e di sostituzione dei paletti dei precedenti discontinui, con nuovi e più numerosi, per delimitare e meglio proteggere, l’area oggetto dell’intervento, dai continui danneggiamenti e abusi in modo da garantire il libero esercizio della servitù di passaggio, troppo spesso impedito da parte degli avventori dei limitrofi esercizi commerciali, avventori i quali, parcheggiando le vetture contro la parete ovest del fabbricato, avevano piegato o addirittura divelte le preesistenti aste, creando grave pericolo soprattutto nelle ore notturne per i condomini, che dovevano raggiungere le proprie abitazioni; alle segnalazioni degli abusi e dei conseguenti pericoli non erano seguiti i richiesti interventi da parte dei vigili urbani, come da parte dei carabinieri della locale caserma, avendo il Comune certificato la proprietà privata dell’intera zona interessata;la delibera condominiale non è stata oggetto di impugnativa, rimanendo così obbligatoria per tutti i condomini;indi, con CILA presentata in data 11.5.2017, l’amministratore p.t. del condominio del fabbricato “Aufiero”, R L, ha comunicato l’inizio dei lavori, dichiarando dell’intervento di “ avere titolarità esclusiva all’esecuzione ” e che le opere “ riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale ”, insistenti sulla fascia di terreno che fiancheggia il fabbricato ad ovest a partire da Via Appia e fino a raggiungere l’ingresso del fabbricato ed oltre;con nota prot. 13337, del 14.6.2017, il responsabile del IV Settore servizio Urbanistica/SUE del Comune di Atripalda, poiché il condomino M S aveva vantato la proprietà esclusiva, sostenuta con l’allegazione dell’atto per notar Italia del 4.3.1983, dell’area laddove in corso i previsti lavori, ha chiesto all’amministratore l’esibizione del titolo di proprietà del suolo interessato ovvero dell’autorizzazione da parte del proprietario;in tale occasione, è stato rappresentato che la questione non involgeva il diritto di proprietà ma l’esercizio del diritto di servitù e, tuttavia, con nota prot. n. 15449 dell’11.7.2017, lo stesso funzionario, “ considerato che il titolare avere la titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento ma non ha prodotto il titolo di proprietà;considerato che in data 12.06.2017 con prot. 13138, il sig. S M ha comunicato di essere proprietario dell’area dove sono previsti i lavori e di non avere mai autorizzato tale intervento (allegando copia del titolo di proprietà per notaio L I rep. 57625 raccolta 11663 del 4.03.1983) … ” ha sospeso l’efficacia della citata comunicazione di inizio dell’11 maggio precedente;come immediatamente rilevato, la copia del rogito esibito dal signor S M, millantato pure dal Comune di Atripalda proprietà come titolo di delle zone di intervento, è relativo a servitù costituita in favore anche del locale terraneo appartenente al S e su una piccola parte della maggiore striscia asservita alle altre unità di proprietà dei ricorrenti;l’amministratore del condominio e il tecnico incaricato sono stati indotti in errore dai funzionari del Comune di Atripalda che avevano “ decantato ” a loro volta come di proprietà il titolo costitutivo di servitù esibito dal S;la situazione è stata chiarita, ma inutilmente, nel pomeriggio del giorno 8 agosto 2017, in occasione della riunione indetta e tenuta nei locali dell’UTC del Comune di Atripalda, tra l’avv. A B e il geom. R N, alla presenza pare anche dell’arch. A P, nonché dell’avv. A D V e del dr. F B, raffrontando gli omologhi contenuti degli atti di acquisto dei coniugi S e del dott. F B;sennonchè, pur avendo verificato l’identità di situazioni di diritto, con ordinanza prot. 20062 del 12.9.2017 (doc. 9), il geom. R N ed il R.U.P., arch. A P, variando le precedenti giustificazioni al loro inammissibile operato, rappresentarono “ premesso che in data 12.06.2017 con prot. 13138 il sig. S M ha comunicato di essere proprietario di parte dell’area dove sono previsti i lavori e di avere una servitù di transito a piedi e di veicoli di ogni genere per un’altra parte dell’intervento e di non avere mai autorizzato tale intervento (allegando copia del titolo di proprietà per notaio L I rep. 57625 raccolta n. 11663 del 4.03.1983) …” , hanno ingiunto la rimozione delle opere e la riduzione dei beni in pristino;con atto del 14.10.2017, ) il dott. F B, nella qualità di condomino e contitolare della servitù di passaggio sulla fascia di terreno ad ovest del fabbricato condominiale di via Appia n. 143 - giusta copia allegata degli atti per notar P D R del 12.3.1983 di vendita dalla S. Paolo di Aufiero e C. s.a.s. alla signora M C e da quest’ultima, con rogito per notar Giordano del 29.11.1995 al dr. F B – ha intimato e diffidato l’Ente ad annullare l’illegittima ordinanza di rimozione prot. n. 20062 del 12.9.2017, evidenziando che “ I funzionari dell’Ente, infingendo e dichiarando per di più esplicitamente effettiva la proprietà esclusiva vantata dal signor M S, hanno disposto gravosi ed ingiusti provvedimenti in danno dell’istante e degli altri condomini, benchè nell’atto di acquisto del 4.3.1983 per notar Italia (doc. 13) - risulta in maniera chiara ed univoca che “la striscia di terreno che fiancheggia il fabbricato ad ovest, a partire da via Appia, è gravata, a favore dell’immobile alienato da servitù di transito, a piedi e con veicoli di ogni genere, fino a raggiungere lo spazio antistante il pianterreno compreso nella presente vendita ”;con nota prot. 23539 del 23.10.2017, gli stessi funzionari geom. N e arch. Picariello “ premesso che il titolare della CILA ha dichiarato di avere la titolarità esclusiva dell’esecuzione dell’intervento ... ma non ha prodotto il titolo di proprietà pur richiesto dall’ufficio;che con nota prot. 23261 del 18.10.2017 (pervenuta a mezzo pec del 17.10.2017) l’avv. A B ha presentato un atto di invito e diffida per conto del suo assistito, dr. F B, per la revoca della citata ordinanza, senza però produrre il titolo di proprietà dell’area e producendo un atto di vendita (tra il signor Aufiero Simplicio e la sig.ra Capone Maria vedova Musto), con il quale si costituiva una “servitù di transito a piedi e con autovetture, ma con divieto di sosta, a favore degli immobili venduti”;che l’ordinanza prot. 20062 del 12. 09.2017 è stata emessa nei confronti del sig. L R … dichiaratosi amministratore del Condominio del fabbricato Aufiero in via Appia n. 143” , hanno confermato l’ordinanza di rimozione del 12.9.2017;pur di risolvere la incresciosa e fastidiosa vicenda, è stata indetta l’assemblea condominiale, che, nella seduta del 20.11.2017, ha deliberato “ di confermare il mantenimento dei paletti dissuasori posizionati sul confine della particella numero 275 e la particella numero 688, al fine di garantire l’accesso in sicurezza nel palazzo, continuando ad utilizzare per il passaggio carrabile il suolo esterno alla protezione del passaggio pedonale … allo stato è indispensabile produrre una nuova CILA e per l’effetto confermano il mandato all’ing. L D P perché rinnovi la CILA a nome del condominio e di tutti i comunisti della servitù di passaggio veicolare e a piedi producendo copia dei titoli costitutivi del diritto di servitù” ;in conformità del deliberato assembleare, con atto del 21.11.2017, l’amministratore del Condominio ha prodotto comunicazione di inizio dei lavori asseverata ai sensi dell’art. 6 bis comma 5 del D.P.R. n. 380/2001;con il provvedimento impugnato, il geom. N, “premesso che con il provvedimento prot. 20062 del 12.09.2017 è stata ordinata la rimozione di cui alla comunicazione inizio lavori presentata ai sensi dell’articolo 6 comma 2 lettera a ed e bis del D.P.R. 380/2001 avente prot. 11341 del 18.05.2017 e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi;che il titolare della CILA ha dichiarato di avere la titolarità esclusiva dell’esecuzione dell’intervento (punto a.1 della CILA prot. 11341 del 18.05.2017) ma non ha prodotto il titolo di proprietà pur richiesto dall’ufficio con nota prot. 13337 del 14.06.2017 (con raccomandata ricevuta in data 15.06 .2017)” ha stabilito “ in riferimento alla CILA in oggetto, acquisita al prot. 26383 del 23.11.2017 la stessa non produce effetti di legge in quanto ancora una volta non viene prodotto il titolo di proprietà per l’esecuzione dell’intervento, per cui resta valido il provvedimento prot. 20062 del 12.09.2017 a cui dovrà darsi esecuzione” .
Tanto premesso in fatto, i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità dell’atto impugnato, articolando le seguenti censure in diritto:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1137, 1064, comma 1 e 1079 Cod. Civ. Eccesso di potere per travisamento e per errore di fatto, per manifesta ingiustizia e per contraddittorietà con precedenti comportamenti e con certificazioni di situazioni consolidate di diritto, per perplessità e per falsità in causa .
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che le contestazioni inerenti al diritto di proprietà ovvero ai diritti di servitù e di passaggio sulle aree interessate dall’intervento di manutenzione della rete fognaria condominiale, in contesa tra il Condominio, in persona dell’Amministratore p.t. e taluni dei condomini (Sig.ri S), avrebbero dovuto essere affrontate in sede di giurisdizione ordinaria anziché in sede procedimentale.
Inoltre, col motivo di ricorso in esame, hanno lamentato il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento e ingiustizia manifesta, rilevando che gli atti del procedimento amministrativo in oggetto sarebbero stati preordinati alla tutela di un “ inesistente ” diritto reale vantato da taluni condomini e che, ai fini dell’esecuzione dei lavori in parola, sarebbe stata sufficiente la titolarità di un diritto di servitù, piuttosto che di proprietà.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 bis comma 5 del D.P.R.