TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-12-18, n. 202407165

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-12-18, n. 202407165
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202407165
Data del deposito : 18 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2024

N. 07165/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02890/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2890 del 2021, proposto da -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Severino Nappi e Francesco Percuoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;



per l'annullamento dell'informazione ai sensi art. 91, comma 7 bis, d.lgs. 159/2011 emessa dal Prefetto di Napoli, prot. interno-OMISSIS-, notificata, a mezzo pec, il 19 maggio 2021 nota GF Napoli, prot.-OMISSIS-declassificato con nota -OMISSIS- nonché nota -OMISSIS-; c) provvedimenti collegati, preordinati, connessi o conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la società ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, l’informazione interdittiva emessa dal Prefetto di Napoli, prot. interno-OMISSIS-, notificata, a mezzo pec, il 19 maggio 2021 nota GF Napoli, prot.-OMISSIS-declassificato con nota -OMISSIS- nonché la nota -OMISSIS-.

Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Napoli sostenendo l’infondatezza dei motivi di doglianza.

Dopo lo scambio di memorie, all’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 il Collegio ha deliberato la decisione.

2. Con i motivi del ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, parte ricorrente ha censurato il compendio motivazionale dell’interdittiva impugnata, al fine di criticare e depotenziare il quadro indiziario sul quale la Prefettura ha fondato la ritenuta sussistenza di un rischio di permeabilità criminale della società ricorrente. In particolare la Prefettura nell’interdittiva impugnata ha ritenuto sussistente il pericolo di infiltrazione, evidenziando:

- che gli elementi trasmessi dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno posto in evidenza qualificanti indizi di colleganza della società ricorrente con ambienti della criminalità organizzata, e segnatamente con il clan camorristico "-OMISSIS-", per il tramite di -OMISSIS- gravato da pregiudizi giudiziari contemplati dalla normativa antimafia e dello stesso -OMISSIS-OMISSIS- amministratore unico e legale rappresentante della società ricorrente;

- che -OMISSIS-ha vari pregiudizi penali a carico, tra cui, in data 14.07.2017 il deferimento alla DDA da parte del Centro Operativo D.I.A. Napoli Terzo Settore, unitamente a -OMISSIS-, per il reato di cui all'art. 12 quinquies del D.L. 306/92 (provvedimento contra la criminalità mafiosa, rientrante nell'art. 81, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 159/2011);

- che -OMISSIS-ha frequentazioni con soggetti coinvolti in reati associativi, come -OMISSIS-e-OMISSIS-

- che la gestione societaria di -OMISSIS-è stata improntata al condizionamento da parte di -OMISSIS- il quale, vicino alla criminalità organizzata, impartiva le direttive a -OMISSIS- imponendo anche l’assunzione dei suoi due figli;

- che sulla scorta dell'attività istruttoria svolta e delle vicende giudiziarie è emerso un quadro complessivo rappresentativo del grado di permeabilità di -OMISSIS-OMISSIS- al condizionamento da parte della criminalità organizzata, atteso che le condotte del medesimo sono risultate strumentali - attraverso la fittizia gestione di società riconducibili di fatto a -OMISSIS- contiguo al clan camorristico -OMISSIS- - al perseguimento di finalità ed interessi illeciti ad appannaggio della criminalità organizzata locale e che pertanto, per l'effetto, risulta fondato ed attuale il pericolo di esposizione ad infiltrazioni criminali della società ricorrente di cui -OMISSIS-è amministratore unico.

Al fine di censurare l’interdittiva impugnata, parte ricorrente ha sostenuto che l’informativa interdittiva antimafia sarebbe viziata per insufficiente istruttoria e insufficiente motivazione, non avendo considerato che -OMISSIS-è stato assolto, insieme a -OMISSIS- “ perché il fatto non sussiste ” con sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli -OMISSIS-, passata in giudicato.

2.1. In linea generale, gli elementi indiziari che il Prefetto può valorizzare sono molteplici, e sono oggetto di un percorso di tipizzazione giurisprudenziale. Sotto tale profilo, possono rilevare, ad esempio:

- le vicende anomale nella formale struttura dell’impresa e nella sua gestione, incluse le situazioni in cui la società compie

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