TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-11-30, n. 202201055
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Testo completo
Pubblicato il 30/11/2022
N. 01055/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00791/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 791 del 2021, proposto da A B, rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;
nei confronti
C A, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Direttore Regionale del Piemonte prot. 6944 dell'08.06.2021 con cui il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale per la scuola secondaria di I e II grado classe di concorso A22 in quanto non in possesso del requisito di ammissione previsto dal bando all'art. 2 comma 1, lett. a) avere svolto “tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”; lett. b) avere svolto “almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre”;
- e di tutti gli atti ad esso antecedenti e successivi ed in particolare la graduatoria regionale dei vincitori del concorso pubblicata in data 28.06.2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 il dott. M F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il prof. Bottai Alessio ha partecipato alla procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 510 del 23.04.2020 nella classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di primo grado, superando la prova scritta prevista dal bando.
Dopo aver avviato apposito procedimento amministrativo, in data 08.06.2021 l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha notificato al ricorrente un decreto (prot. 6944 di pari data) con il quale lo stesso viene escluso dalla procedura concorsuale de qua in quanto non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1 del bando ed in particolare risulta “ mancante la terza annualità di servizio in quanto nell’A.S. 2017/2018 ha svolto servizio su attività didattiche alternative all’IRC, non valutabile ai fini dell’ammissione al concorso ”.
Avverso il provvedimento è insorto l’interessato con ricorso notificato il 01.09.2021, ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con cui lamenta in due motivi violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili ed insta per il rilascio di misure cautelari (cui ha rinunciato nel corso della camera di consiglio del 3.11.2021).
Per resistere al gravame si è costituito il Ministero dell’Istruzione (il 12.10.2021), che ha depositato memoria (il 29.10.2021) seguito dal ricorrente che ha depositato memorie (il 07.04.2022 ed il 20.09.2022).
Questo Tribunale, con ordinanza n. 472/2022, ha disposto integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami del ricorso, cui il ricorrente ha adempiuto.
All’udienza pubblica del 26.10.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
3. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990, in quanto la comunicazione di avvio del procedimento citata nel provvedimento (prot. 6593 del 27.05.2021) non sarebbe mai stata comunicata e pertanto sarebbe stato negato all’interessato il rituale contraddittorio previsto dalla normativa citata.
Il ricorrente, inoltre, ritiene illegittima la comunicazione di avvio del procedimento inviata a mezzo PEC dall’USR Piemonte all’indirizzo di posta elettronica ordinaria, indicato dallo stesso ricorrente nella domanda di partecipazione per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti la procedura concorsuale (cfr. doc. n. n. 6 allegato alla memoria di parte resistente).
Lo stesso inoltre ritiene che nel caso di specie, trattandosi di procedimento discrezionale, non risulterebbe applicabile quanto previsto dall’art. 21 octies della l. n. 241/1990 in termini di efficacia non invalidante della mancata comunicazione di avvio del procedimento.
La doglianza non è condivisibile.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle argomentazioni in ordine alla idoneità o meno di un messaggio PEC inviato ad una casella di posta elettronica ordinaria a costituire valida comunicazione di avvio del procedimento, poiché risulta assorbente sul punto