TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-07-19, n. 202201940

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-07-19, n. 202201940
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202201940
Data del deposito : 19 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2022

N. 01940/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02064/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati N P, M A, con domiciliato digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno – Prefettura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici distrettuali è domiciliato ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) con ricorso introduttivo:

- del decreto del Ministero dell’Interno del -OMISSIS-, notificato il successivo -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la sospensione dal servizio del ricorrente per trenta giorni ai sensi dell’art. 143, comma 5, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- della relazione del Prefetto di -OMISSIS- del -OMISSIS-, mai comunicata e/o notificata, richiamata nelle premesse del decreto ministeriale, dalla quale risulterebbe “la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento ad alcuni funzionari, di seguito indicati, in servizio presso il Comune di -OMISSIS-”, tra cui il ricorrente;

- ove occorra, di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

b) con ricorso per motivi aggiunti:

- della nota del Prefetto di -OMISSIS- 1-OMISSIS-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-., notificata il successivo -OMISSIS-, avente ad oggetto “ sospensione del servizio per giorni trenta disposta dal Ministro dell’Interno con Decreto del -OMISSIS- ai sensi dell’art. 143, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall’art. 2, comma 30, della Legge 15 luglio 2009 n. 94. Procedimento disciplinare. Richiesta elementi ”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 4 luglio 2022 la dott.ssa G A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Il ricorrente, con gravame notificato in data 28.07.2012 e depositato il successivo 28.08.2012, ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno del -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la sospensione dal servizio del deducente per trenta giorni, ai sensi dell’art. 143, comma 5, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché la relazione del Prefetto di -OMISSIS- del -OMISSIS-, richiamata nel citato decreto.

L’Amministrazione ha motivato il provvedimento asserendo che le condotte poste in essere, fra gli altri, dall’odierno deducente hanno compromesso il regolare funzionamento di alcuni servizi, in contrasto con i principi di buon andamento ed imparzialità e arrecando, altresì, grave nocumento all’amministrazione comunale.

Il ricorrente ha esposto di avere presentato istanza di accesso agli atti relativi al procedimento, evasa negativamente con nota della Prefettura di -OMISSIS- -OMISSIS-, essendo detti atti classificati quali “riservati”.

Avverso i provvedimenti gravati, seppur con riserva di proporre motivi aggiunti, l’esponente ha articolato le seguenti censure:

I) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 143, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, L. 7 agosto 1990, n. 241: carenza di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto dei presupposti ”. La motivazione posta a base del decreto impugnato sarebbe stata illegittimamente formulata per fatti connessi alla ricoperta funzione di Ufficiale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di -OMISSIS-, in difetto dei presupposti previsti dalla legge e a causa di un’istruttoria approssimativa e superficiale.

In particolare, nel caso di specie sarebbe carente l’accertamento dell’esistenza di elementi di fatto da cui desumere qualsivoglia collegamento e/o condizionamento da parte della criminalità locale e della conseguente alterazione della funzione pubblica. Del resto, l’attività di contrasto ai fenomeni di illegalità sul territorio comunale del ricorrente sarebbe testimoniata da due attentati intimidatori, ai quali è stato dato risalto nella stampa locale.

II) “ Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 143, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241: difetto di motivazione ”.

La relazione del Prefetto di -OMISSIS- del -OMISSIS-, su cui si fonda l’adozione del decreto ministeriale, non è mai stata notificata al ricorrente, né è stata resa successivamente disponibile, in violazione dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 241/90, avendo illegittimamente l’Amministrazione negato l’accesso alla suddetta relazione prefettizia.

III) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241: mancata comunicazione di avvio del procedimento ”, in quanto è stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento.



2. Con memoria del 7 settembre 2012, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, deducendo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza nel merito del ricorso.



3. Nelle more del giudizio, con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 13.11.2012 e depositato il successivo 21.11.2012, il ricorrente ha impugnato la nota prefettizia dell’1-OMISSIS-OMISSIS-, indirizzata al Sindaco del Comune di -OMISSIS-, con la quale sono stati trasmessi all’ente i necessari elementi cognitivi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente.

Avverso tale provvedimento e gli atti già gravati con ricorso introduttivo del giudizio, l’esponente ha articolato i seguenti motivi di impugnazione:

I) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 143, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. Eccesso di potere e travisamento dei fatti ”. Secondo quanto risulta dalla nota prefettizia, la Commissione d’indagine avrebbe accertato un atteggiamento permissivo-omissivo del ricorrente che, in qualità di Vice Comandante del Corpo di Polizia Municipale, non avrebbe posto in essere efficaci azioni di contrasto del fenomeno dell’abusiva occupazione di suolo pubblico.

Espone, tuttavia, il deducente di non essere mai stato preposto ad alcuna attività istituzionale nel settore della polizia annonaria, né di avere competenza nel settore in cui sarebbero stati riscontrati comportamenti omissivi, sicché difetterebbe il presupposto fattuale posto a fondamento dei provvedimenti impugnati e quindi il “pregiudizio in atto”.

II) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 143, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, L. 7 agosto 1990, n. 241: carenza di istruttoria. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e per disparità di trattamento ”. Lamenta il ricorrente che, a quanto è dato conoscere dagli stralci della relazione della commissione di indagine, in nessun passo di essa viene contestata l’esistenza di collegamenti tra lo stesso e la criminalità organizzata locale. Ne conseguirebbe l’illegittimità della sanzione irrogata, poiché l’esercizio dei poteri di cui all’art. 143 T.U.E.L. deve essere avvalorato da obiettive risultanze che rendano attendibile l’esistenza dei predetti collegamenti e/o condizionamenti.

III) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 143, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, L. 7 agosto 1990, n. 241: carenza di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per difetto dei presupposti e per disparità di trattamento ”. La sanzione disciplinare non sarebbe stata parimenti irrogata ai funzionari preposti ai competenti uffici comunali, pure indicati nella nota prefettizia dell’1-OMISSIS-OMISSIS-.

Inoltre, con riguardo al procedimento penale promosso nei suoi confronti, il ricorrente rappresenta di essere destinatario semplicemente di una richiesta di rinvio a giudizio e, ancora, che i reati allo stesso contestati non appartengono al novero dei delitti di tipo associativo.

Conseguentemente i provvedimenti impugnati sarebbero stati adottati in mancanza di un effettivo accertamento dell’esistenza di elementi di fatto tali da determinare pregiudizio all’ordine e alla sicurezza pubblica.

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