TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-07-19, n. 202200140

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-07-19, n. 202200140
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202200140
Data del deposito : 19 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2022

N. 00140/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00036/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio per riassunzione introdotto con il ricorso numero di registro generale 36 del 2022, proposto da:
C Strade e Gallerie s.r.l. (già C Strade e Gallerie s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina, n. 50, presso la Segreteria di questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol di Trento;

contro

Astrada del Brennero s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Igor Janes, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina, n. 50, presso la Segreteria di questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol di Trento;

per l’accertamento del diritto di C Strade e Gallerie s.r.l. ad ottenere il pagamento dell’importo di euro 150.708,32 asseritamente dovuto quale stazione appaltante da Astrada del Brennero s.p.a a seguito dell’aumento eccezionale del prezzo dell’acciaio;


Visti il ricorso in riassunzione e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva di Astrada del Brennero s.p.a.;

Viste le ulteriori memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a.;

Visto il decreto n. 9 del 2 maggio 2022 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 7 luglio 2022 il consigliere Antonia Tassinari e udito per l’Astrada del Brennero s.p.a l’avvocato Roberto Zoller in sostituzione dell’avvocato Igor Janes;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. La società Astrada del Brennero s.p.a. (d’ora in poi Abrennero), in qualità di concessionaria per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada Brennero-Verona-Modena, ha approvato, il 31 ottobre 1997, il progetto di “ collegamento migliorativo stradale per l’adduzione del traffico alla stazione autostradale di Rovereto sud dalla S.S. n. 240 fra Mori Ovest ed il Ponte di Ravazzone ”, successivamente approvato dall’ANAS con provvedimento del 10 agosto 1998, n. 3626. Sulla base di tale progetto Abrennero ha poi indetto un procedimento ad evidenza pubblica per l’affidamento dei relativi lavori ai sensi dell’articolo 73, lettera c), del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 con aggiudicazione ai sensi dell’articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. All’esito della procedura di gara, mediante delibera del 23 aprile 1999, n. 233, i lavori sono stati aggiudicati all’impresa C Paride s.p.a. (d’ora in poi C), con la quale il relativo contratto di appalto è stato stipulato il 15 luglio 1999, per un importo di 61.300.332.572 lire. Con contratto di cessione di crediti del 6 settembre 2003 C ha poi ceduto al Banco di Sicilia s.p.a. tutti i diritti e tutti i crediti di sua spettanza riferiti al contratto d’appalto del 15 luglio 1999.

2. C, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, il 12 luglio 2000 aveva affidato in subappalto all’ATI Cordioli &
C s.p.a. - Metalmeccanica Fontana s.r.l. (d’ora in poi Cordioli), l’esecuzione dei lavori relativi alla fornitura in opera di un impalcato metallico a lastra ortotropa a doppia careggiata per il sovrappeso del piazzale della stazione autostradale di Rovereto Sud-Astrada del Brennero per un importo a forfait di 2.050.000,00 euro.

3. Il termine di ultimazione dei lavori dell’appalto, inizialmente previsto al 9 ottobre 2002 (1080 giorni), è stato posticipato al giorno 8 agosto 2005 mediante la sottoscrizione di una serie di atti aggiuntivi e transattivi. In particolare, considerate le difficoltà economiche in cui nel corso dell’esecuzione dell’appalto è venuta a trovarsi C, al fine di evitare la sospensione dei lavori, Abrennero ha instaurato rapporti contrattuali diretti con alcune imprese subappaltatrici impegnandosi a corrispondere direttamente alle medesime quanto dalle stesse maturato per la realizzazione dei lavori affidati in subappalto. Un’apposita intesa trilaterale è stata definita in tal senso tra Abrennero, C e Cordioli mediante il III° atto aggiuntivo e transattivo del 15 marzo 2004 e il III° atto aggiuntivo e transattivo bis del 29 luglio 2004 con riferimento al completamento delle lavorazioni afferenti due sovrappassi ed impalcati in acciaio, denominati “ Viadotto Adige ” e “ Sovrappasso Rovereto Sud ”. Tali lavorazioni, eseguite da Cordioli sulla base del rapporto contrattuale diretto con Abrennero, sono state stralciate dall’appalto originario e liquidate da Abrennero a Cordioli direttamente. Con mandato di pagamento n. 1040 del 12 marzo 2008 a Cordioli è stato corrisposto anche l’importo di euro 150.708,32 richiesto con nota dell’8 marzo 2007 quale “ compensazione per la maggiore onerosità subita ” in relazione all’imprevisto e imprevedibile aumento del costo dell’acciaio utilizzato per la realizzazione degli impalcati metallici e calcolato in applicazione dell’articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 giugno 2005 e della circolare del medesimo Ministero.

4. Pure C, dal canto suo, con la riserva n. 1 contenuta nell’atto di significazione e costituzione in mora del 31 gennaio 2006, tra le altre cose, aveva chiesto il riconoscimento di un maggior corrispettivo in conseguenza dell’aumento del prezzo dell’acciaio. In altri termini, la ricorrente pretendeva il compenso del pari poi rivendicato e ottenuto da Cordioli a seguito della stipula degli atti aggiuntivi. Con delibera del Consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2006, cui ha fatto seguito la comunicazione del 9 gennaio 2007 Abrennero ha riconosciuto complessivamente a C per le riserve contrassegnate in contabilità con i numeri 1, 2, 3, 4, 7 e 8 l’importo complessivo di euro 2.120.000,00 decidendo altresì di “ non prendere in considerazione, anche pro futuro, qualsiasi ulteriore richiesta e di respingere ogni altra pretesa dell’impresa ed in particolare “l’atto di significazione e di costituzione in mora” pervenuto a questa società in data 08.02.20206 ”.

5. C ha allora adito il Tribunale ordinario di Trento dapprima con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. del 13 luglio 2007 e successivamente con atto di citazione del 5 giugno 2008 convenendo in giudizio Abrennero, tra l’altro “ per vedersi riconosciute e contabilizzate le somme esposte nella riserva n.1 ”. Con sentenza n. 648/12 del 7 giugno 2012 l’adito Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione a conoscere delle domande dell’attrice aventi ad oggetto le “ riserve ” iscritte sul registro di contabilità ai nn. 1, 2, 7 e 8, spettando la giurisdizione al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige. Gli appelli avverso la sentenza suddetta sono stati respinti con l’inoppugnata pronuncia della Corte d’Appello di Trento n. 88/2014 del 28 agosto 2014. Nel frattempo C aveva peraltro presentato al Tribunale di Patti ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo a quel Giudice di condannare Abrennero al pagamento nei suoi confronti della somma di euro 150.708,32, oltre Iva, di cui alla fattura n. 1 del 30 aprile 2012 emessa dalla stessa C per l’aumento del costo dell’acciaio impiegato. Con sentenza n. 830 del 10 novembre 2021 il Tribunale di Patti ha a sua volta dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della giurisdizione del Giudice amministrativo ed ha revocato il decreto ingiuntivo n.177/13 precedentemente emesso.

6. C ha quindi riassunto tale ultima causa presso questo Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi riconosciuto dalla Astrada del Brennero s.p.a. l’importo di euro 150.708,32 oltre IVA “ per caro acciai ”;
di condannare la società intimata al pagamento della predetta somma “ o di quell’altra somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi moratori ex artt. 35 e 36 del CSA, e/o in via subordinata e concorrente oltre interessi di mora ex dlgs 232/02, dal dovuto fino all’effettivo ed integrale soddisfo ”;
di condannare la Stazione Appaltante al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex articolo 96 c.p.c.;
di disporre consulenza tecnica d’ufficio “ ai fini dell’accertamento del maggior onere legato alle variazioni eccezionali di prezzo di alcuni materiali da costruzione fra cui l’acciaio per un importo di euro 150.708,32 ”.

7. Con memoria del 5 giugno 2022 Abrennero si è costituita in giudizio per resistere al ricorso eccependone sotto plurimi profili l’inammissibilità.

In primo luogo l’inammissibilità deriverebbe dall’omessa impugnazione di atti presupposti, quali la delibera del Consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2006 e la comunicazione del 9 gennaio 2007 prot. n. 396 a mezzo delle quali è stato negato il pagamento a C dell’aumento imprevisto del prezzo dell’acciaio. Analogamente costituiscono atti presupposti non impugnati anche il provvedimento del 16 maggio 2017 e la delibera presidenziale n. 321 del 16 marzo 2017, con cui era stata notiziata la ricorrente che il pagamento dell’importo previsto per i maggiori oneri sostenuti per l’aumento imprevisto ed imprevedibile del prezzo dell’acciaio era stato corrisposto all’impresa Cordioli. Con la medesima eccezione, la Stazione Appaltante ha contestato la possibilità per C di esperire un’azione di accertamento senza previa instaurazione di un giudizio di annullamento avverso gli atti sopra menzionati (“ il giudice non può conoscere della illegittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l’azione di annullamento ”), e ha censurato, altresì, il fatto che l’azione di condanna non è stata proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni previsto dall’art. 30 c.p.a. Infatti, anche a seguito della pronuncia di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario di Trento, C non ha tempestivamente riassunto il giudizio presso il Giudice amministrativo ma si è prima rivolto al Tribunale di Patti, con conseguente inammissibilità dell’azione di condanna promossa con l’odierno ricorso.

Con una seconda eccezione, la Stazione Appaltante ha inoltre fatto valere la prescrizione del diritto di credito, ai sensi dell’articolo 2984, n. 4, c.c., atteso che questo decorrerebbe dal gennaio 2007, vale a dire dalla data in cui alla ricorrente è stata negata per la prima volta l’istanza di pagamento.

La terza eccezione poggia sull’assunto che C non può considerarsi soggetto legittimato a ricevere il pagamento, in quanto tutti i suoi diritti e crediti sono stati ceduti a Banco di Sicilia s.p.a., a seguito di mandato irrevocabile di incasso;
da ultimo, ad avviso di Astrada del Brennero s.p.a., l’unica titolare del diritto di credito sarebbe la società Cordioli, in ragione del rapporto contrattuale diretto sussistente tra quest’ultima e la Stazione Appaltante.

L’Amministrazione resistente ha concluso insistendo non solo per l’inammissibilità del ricorso, ma altresì invocandone l’infondatezza. A quest’ultimo proposito ha osservato che la ricorrente non ha offerto alcun minimo elemento probatorio volto a dimostrare come i maggiori oneri per l’imprevisto ed imprevedibile aumento del prezzo dell’acciaio siano stati effettivamente da essa stessa sostenuti ed in quale misura e non siano invece gravati sulla subappaltatrice Cordioli che ha realizzato gli anzidetti impalcati metallici del “ Viadotto Adige ” e del “ Sovrappasso Rovereto Sud ”,

8. Alla udienza pubblica del giorno 7 luglio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

I) Viene dapprima in rilievo la pregiudiziale questione della giurisdizione, tema che anche in questa sede giova riguardare costituendo altresì l’abbrivio per pervenire alla definizione della presente controversia.

II) La presente causa è stata incardinata innanzi a questo Tribunale a seguito di riassunzione del giudizio inizialmente proposto al Giudice Ordinario, il quale ha ritenuto che nel caso di specie, trattandosi di una controversia avente ad oggetto una questione incontestatamente concernente la “ revisione prezzi ”, la giurisdizione sia attribuibile al Giudice Amministrativo.

Il Collegio condivide senz’altro la tesi, ormai sostenuta dalla giurisprudenza unanime, secondo cui “ ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a ., rientra nella giurisdizione del G.A. la controversia inerente alla revisione dei prezzi in un contratto qualificabile come appalto pubblico di servizi, atteso che l'art. 244 del Codice dei contratti pubblici - superando la tradizionale distinzione in base alla quale erano devolute alla giurisdizione del G.O. le controversie relative al quantum della revisione prezzi e al G.A. quelle relative all'an debeatur - impone la concentrazione dinanzi alla stessa autorità giurisdizionale di tutte le cause relative all'istituto della revisione dei prezzi negli appalti pubblici ad esecuzione continuata e periodica, con conseguente potere del G.A. di conoscere della misura della revisione e di emettere condanna al pagamento delle relative somme, risultando in tal modo superata la tradizionale distinzione fondata sulla consistenza della situazione soggettiva fatta valere ” ( ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 15 febbraio 2022, n. 1818;
Cons. Stato, Sez. II, 6 maggio 2020, n. 2860;
TAR Campania, Napoli, Sez. V, 15 febbraio 2021, n. 985).

Ferma restando la devoluzione alla giurisdizione del Giudice Amministrativo delle controversie che riguardano sia l’ an , sia il quantum della revisione prezzi, va in ogni caso precisato che, come affermato da altrettanto consolidata giurisprudenza, “ tale regola incontra un limite nel caso in cui sia in contestazione esclusivamente l'espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all'an ed al quantum del corrispettivo, giacché in tale evenienza la controversia incardinata dall'appaltatore ai fini della percezione del compenso revisionale ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e, quindi, comporta l'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo, che ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria (Cass. Sez. U, 12/10/2020, n. 21990;
Cass., Sez. U, 1/02/2019, n. 3160;
Cass. Sez. U, 19/03/2009, n. 6595)
” (Cass. civ., SS.UU., ord., 8 febbraio 2022, n. 3935). “ In tali ipotesi la domanda rinviene la sua ragione nel contratto, in relazione al quale la P.A. si trova in una situazione paritetica e, concernendo la controversia un diritto soggettivo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass., sez. un., n. 14559 del 2015, in motivazione;
n. 6595 del 2009)
" (in tal senso, l'ordinanza del 1° febbraio 2019, n. 3160;
nonché, in termini, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, n. 1949/2019 e n. 566/2019, nonché T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione IV, n. 764/2019)

Tenuto conto dei citati approdi, via via affinatisi, della giurisprudenza, vale allora evidenziare, a riguardo della presenza nel contratto di appalto di eventuali clausole in materia di revisione prezzi, che nel caso in esame, il contratto stipulato il 15 luglio 1999 tra l’odierna ricorrente e la società Astrada del Brennero s.p.a., prevede all’articolo 5, rubricato “ Immutabilità dei prezzi ”, che “ Per tutta la durata dei lavori i prezzi resteranno fissi ed invariabili, anche in presenza di cause di forza maggiore. Non è prevista revisione prezzi ”.

La lettera di tale disposizione presenta in effetti un contenuto chiaro e non travisabile, da cui si ricava che la revisione prezzi è stata consensualmente esclusa dalle parti. Nondimeno tale clausola è nulla. Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che “ La L. 22 febbraio 1973, n. 37, art. 2, secondo cui: "Per tutti i lavori affidati o appaltati dalle amministrazioni o aziende dello Stato...la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, secondo le norme che la regolano, con esclusione di qualsiasi patto contrario o in deroga", ha vietato in materia ogni genere di patti in deroga, sicchè eventuali pattuizioni dirette (ad escludere o, all'opposto) a rendere obbligatoria la revisione in difformità dal regime legale sono da ritenersi radicalmente nulle, attesa l'imperatività della norma in esame … Di qui la nullità (attesa la pacifica imperatività della norma sotto esame) delle pattuizioni derogative (sostituite, perciò, di diritto, ex art. 1339 c.c., dalla disciplina legale), quale che ne fosse il contenuto e, quindi, anche se attinenti non all'an ma al quantum della revisione ” (Cass. civ., Sez. I, 6 giugno 2016, n. 11577).

Ne consegue che non essendo prevista nel contratto di appalto alcuna clausola circa la revisione prezzi che ne disciplini l' an e il quantum , la giurisdizione appartiene a questo Giudice amministrativo come correttamente ritenuto dal Tribunale di Trento con sentenza n. 648 del 2012 e dal Tribunale di Patti con sentenza n. 830 del 2021.

III) Ciò posto, si rileva allora che “ Il diritto alla revisione prezzi soggiace alla prescrizione quinquennale atteso che non è altro che il diritto ad un diverso e più vantaggioso calcolo del quantum spettante al prestatore del servizio;
pertanto esso si prescrive, per ciascun rateo del corrispettivo contrattuale, a decorrere dal termine di pagamento del rateo, se questo non venga pagato, ovvero del diritto alla integrazione, se il rateo venga pagato in un importo inferiore a quello contrattualmente dovuto e, poiché il diritto al pagamento dei singoli ratei è soggetto a prescrizione quinquennale, questo è il termine da applicare anche al diritto di chiedere la revisione.
” (Cons. Stato, sez. III, n. 5128 del 22 ottobre 2013). Coglie dunque decisamente nel segno la difesa di Abrennero laddove, quanto alla richiesta di “ compensazione per la maggiore onerosità subita ” in relazione all’imprevisto aumento del costo dell’acciaio, si riferisce alla prescrizione del diritto di credito, ai sensi dell’art. 2984, n. 4, c.c., decorrente dal gennaio 2007, vale a dire dalla data in cui alla ricorrente è stata negata l’istanza di pagamento. Invero, nell’ambito dei plurimi profili di inammissibilità del ricorso sollevati, quello che attiene alla intervenuta prescrizione del diritto evidenzia una consistenza e una portata maggiormente significativa da un punto di vista sostanziale oltreché processuale, meritando pertanto accoglimento. Avuto riguardo al caso di specie, vale nello specifico considerare che a mezzo di comunicazione del 9 gennaio 2007 prot. n. 396 è stato negato il pagamento a C dell’aumento imprevisto del prezzo dell’acciaio. Da tale risalente diniego di Abrennero decorre, come si è detto, il periodo di 5 anni per la prescrizione del diritto al maggior compenso ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui dell’art. 2984, n. 4, c.c. (“ Si prescrivono in cinque anni: 1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;

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