TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2017-01-27, n. 201700424

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2017-01-27, n. 201700424
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201700424
Data del deposito : 27 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/01/2017

N. 15299/2016 REG.RIC.

N. 00424/2017 REG.PROV.CAU.

N. 15299/2016 REG.RIC.

RUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15299 del 2016, proposto da:


M C A, A T, A A, A G S, B R, B M, B L, C G, C V, C A, C E, C A, C S, C I, C N, D M L, D N G, D G A, F E, F S, G A M, I A, L V, L R G, L I, L J, M S, M E (E), M A, M L, M E, M B, M C, M M, N A, N A, Norcia Giuseppe, Pandico Maria Teresa Anna, Patrone Annunziata, Pavone Martina, Petullà Alessia, Pilo Gian Gavino, Preziuso Antonia, Romano Giusy, Ruffino San Cataldo Carla, Sambito Nicole Sofia, Santoro Alessia, Sechi Marco Salvatore, Serra Elisabetta, Sperlì Giuseppe, Tessieri Francesca e Venusti Roberta, rappresentati e difesi dall'avvocato Gabriele La Malfa Ribolla, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Malinconico in Roma, corso Vittorio Emanuele II;


contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Napoli Federico Ii, Università degli Studi dell'Aquila, Seconda Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Messina, Universtità degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Genova, Universtità degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Padova, rappresentato e difeso dagli avvocati Avvocatura Generale Dello Stato, Sabrina Visentin, Roberto Toniolo, Marika Sala, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Lazio Segreteria in Roma, via Flaminia 189;
Consorzio Universitario Cineca non costituito in giudizio;

nei confronti di

Alice Mancino non costituita in giudizio;
Maddalena Frapporti non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

diniego di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2016/2017 - risarcimento danni;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e di Università degli Studi di Siena e di Università degli Studi di Sassari e di Università degli Studi di Palermo e di Università degli Studi di Roma La Sapienza e di Università degli Studi di Ferrara e di Università degli Studi di Napoli Federico Ii e di Università degli Studi dell'Aquila e di Seconda Università degli Studi di Napoli e di Università degli Studi di Bologna e di Università degli Studi di Milano Bicocca e di Università degli Studi del Molise e di Università degli Studi di Messina e di Universtità degli Studi di Firenze e di Università degli Studi di Padova e di Università degli Studi di Bari Aldo Moro e di Università degli Studi di Perugia e di Università degli Studi di Milano e di Università degli Studi di Salerno e di Università degli Studi di Genova e di Universtità degli Studi di Catania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 il dott. V B e uditi per la ricorrente l'Avv. G L M R e l'Avvocato dello Stato A F e l'Avv. M S;


Rilevato che, da quanto riferito dalla stessa parte ricorrente, gli interessati hanno ottenuto, nei test di ammissione per cui è causa, un punteggio compreso tra 19,30 e 44,80, notevolmente al di sotto del punteggio minimo necessario al superamento della prova di ammissione;

Ritenuto pertanto che non sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare non avendo parte ricorrente evidenziato nell’impugnativa circostanze idonee (o comunque sufficienti) a rappresentare il superamento della prova di resistenza in rapporto al punteggio riportato;

che a tal riguardo la censura attinente il quesito n. 16 non presenta profili di fondatezza, in quanto pare non irragionevole la scelta dell’Amministrazione di “sterilizzare”, mediante attribuzione di medesimo punteggio a tutti i candidati, gli effetti del quesito ritenuto (discrezionalmente) a risposta non graduabile;

Considerato, a prescindere dalla suddetta mancata dimostrazione del superamento della prova di resistenza, che le censure dedotte avverso i singoli quesiti non appaiono munite del necessario “fumus boni juris”, in considerazione del fatto che gli stessi sono stati sottoposti in modo identico a tutti i partecipanti e che non appare rilevare il dato (casuale fino a prova contraria, trattandosi in molti casi di esercizi di logica) della presenza di quesiti simili in testi di preparazione all’esame comunemente in commercio;

che i quesiti sottoposti ai candidati appaiono conformi alle previsioni della legge 264/1999 e del D.M. 546/2014;

che, in relazione alle modalità di svolgimento della prova, non si evincono elementi tali da dimostrare la concreta violazione del principio dell’anonimato denunciata dai ricorrenti, che si limitano a sostenere mere ipotesi e congetture prive di elementi di fatto e/o documentali;

che in relazione al richiesto scorrimento sui posti vacanti per gli studenti extracomunitari, ferma ed impregiudicata ogni considerazione in ordine alla diversa natura delle distinte graduatorie, destinate a soddisfare finalità assai diverse specificamente individuate dall’art. 46 del d.P.R. 394/1999 (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. II, parere n. 2376 del 15.11.2016 su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), il punteggio conseguito dai ricorrenti (al di sotto della soglia di idoneità) non è comunque sufficiente a consentire l’ammissione con riserva in uno dei suddetti posti;

Ritenuto, in relazione alla istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. presentata dai ricorrenti, che l’Amministrazione intimata debba consentire l’accesso agli atti indicati nel ricorso, attinenti la ricognizione dei posti per l’ammissione alla facoltà di medicina, rendendoli direttamente disponibili ai ricorrenti;

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