TAR Torino, sez. I, sentenza 2024-10-04, n. 202400986

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2024-10-04, n. 202400986
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400986
Data del deposito : 4 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/10/2024

N. 00986/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00225/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2021, proposto da
Società italiana traforo autostradale del Frejus (SITAF) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M A, U G e L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato U G, con studio in Torino, via Grassi, 9;



contro

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici e Ministero dell'Economia e delle finanze, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- del provvedimento del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, prot. n. 33100 del 31 dicembre 2020;

- del provvedimento del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, prot. n. 14 del 2 gennaio 2021;

- di ogni ulteriore atto a questi comunque connesso, presupposto e conseguenziale

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente a ottenere l'adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio nella misura richiesta o comunque in conformità alle previsioni convenzionali e regolatorie applicabili al rapporto concessorio, con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti a provvedere;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 25 settembre 2024 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente gestisce in concessione l’Autostrada A32 Torino - Bardonecchia in virtù della convenzione sottoscritta il 22 dicembre 2009 con l’ANAS s.p.a. (approvata dall'art. 8- duodecies del d.l. 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008 n. 101 e divenuta efficace il 12 novembre 2010, a seguito del recepimento delle prescrizioni contenute nella delibera CIPE n. 22 del 13 maggio 2010), a cui è successivamente subentrata, nella veste di concedente, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Nello specifico, la Convenzione è corredata da una serie di allegati, tra cui il Piano Economico Finanziario (PEF), inerente ai contenuti economici della Concessione nonché alla definizione del relativo equilibrio economico finanziario ed è soggetto a un aggiornamento quinquennale.

Del pari, ai sensi dell’allegato A della convenzione, anche la tariffa di pedaggio è soggetta a un periodico aggiornamento secondo i criteri in esso previsti.

2. Il 22 febbraio 2018 è stato sottoscritto l’Atto aggiuntivo alla convenzione, con il quale è stato approvato aggiornato il PEF per il periodo regolatorio 2014 - 2018 e, al suo scadere, la concessionaria ha avviato il procedimento di aggiornamento ma, il 10 luglio 2019, il Ministero ha ritenuto che la proposta della Società non fosse conforme alle previsioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e le ha pertanto chiesto di redigere una nuova proposta conforme al nuovo sistema tariffario, approvato con la delibera ART n. 78/2019.

3. Il 19 ottobre 2019 la società, dopo aver impugnato la delibera de qua innanzi a questo Tribunale (r.g. 815/19), ha quantificato, sulla base dei parametri previgenti, l’adeguamento tariffario nella misura del 3,33% ma, il successivo 31 dicembre 2019, il Concedente ha negato alla società l’adeguamento richiesto, anche in omaggio al disposto del dl 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 8 del 2020); il provvedimento de quo è stato impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

4. Il 19 giugno 2020 la ricorrente, al solo fine di non incorrere in eventuali contestazioni di inadempimento, ha redatto la propria proposta di PEF in omaggio alle indicazioni oggetto di contestazione ma lo stesso non è stato approvato dal Concedente che, il 16 ottobre 2020, ha chiesto alla Società di indicare separatamente i costi connessi alla nota emergenza sanitaria; l’aggiornamento è stato inviato il successivo 11 novembre.

5. Il 15 ottobre 2020 la ricorrente ha inviato al Concedete la proposta di aggiornamento tariffario per l’anno 2021, indicando due modalità alternative: una redatta in omaggio ai criteri previsti dall’Atto aggiuntivo alla convenzione del 2018, in cui l’aumento sarebbe stato pari al 3,79%, e, un’altra, conforme alle delibere ART, in cui l’adeguamento richiesto risultava pari all’8,19% ma, il 31 dicembre 2020, il Concedente ha respinto l’istanza della Società.

6. Con ricorso, notificato il 1° marzo 2021 e depositato il successivo 16 marzo, la ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo perché asseritamente illegittimo.

7. Il 17 marzo 2021 l’amministrazione resistente si è costituita con una comparsa di mero stile e le sue difese sono state integrate con una memoria, depositata il 6 settembre 2024.

8. Il 12 luglio 2024 la ricorrente ha depositato ulteriori documenti a suffragio delle proprie tesi.

9. All’udienza pubblica del 25 settembre 2024 la causa

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