TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-03-07, n. 202300057

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-03-07, n. 202300057
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202300057
Data del deposito : 7 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/03/2023

N. 00057/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00104/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 104 del 2021, proposto da
M L, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bolzano, piazza della Vittoria, n. 47;

contro

Comune di Bolzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, G A e B M G, con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura Comunale in Bolzano, vicolo Gumer, n. 7;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

1) dell'atto definitivo n. 13/2021, notificato per pec il 15.4.2021, con oggetto l'accertamento della decadenza:

a) dell'autorizzazione n. 7.1/73.09/543162/13/GT dd. 30.9.2013, concernente la raccolta scommesse su competizioni ippiche e sportive, nonché

b) dell'autorizzazione n. 7.1/73.09/101507/14/GT dd.

6.2.2014 alla raccolta di giocate tramite gli apparecchi da gioco appartenenti alla tipologia di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), R.D. n. 773/1931 e concernenti l'esercizio (Agenzia Scommesse Bolzano Centro) in Bolzano, via Garibaldi n. 4/C, e di ogni altro e ulteriore atto o provvedimento presupposto infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo, individuato ed individuabile.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano;

Viste le ordinanze cautelari nn. 74/2021 e 1/2022;

Vista l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5259/2021;

Visti i decreti presidenziali nn. 70/2021, 55/2022 e 103/2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente espone di essere titolare di due autorizzazioni:

- l’autorizzazione n. 7.1/73.09/543162/13/GT, rilasciata dal Presidente della Provincia il 30 settembre 2013, concernente la raccolta scommesse su competizioni ippiche e sportive nell’esercizio sito a Bolzano, in via Garibaldi, n. 4/C, valida, come stabilito dalla stessa autorizzazione, fino al 31 dicembre 2015 (doc. 1 del ricorrente);

- l’autorizzazione n. 7.1/73.09/101507/14/GT, rilasciata dal Presidente della Provincia il 6 febbraio 2014, concernente la raccolta di giocate tramite apparecchi da gioco appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), R.D. 18 giugno 1931, n. 773, denominati VLT, nell’esercizio (Agenzia Scommesse Bolzano Centro), con sede in Bolzano, via Garibaldi, n. 4/B, scaduta il 5 febbraio 2019 (doc. 2 del ricorrente).

Con nota del 19 gennaio 2021 il Comune di Bolzano comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento volto a dichiarare la decadenza delle due suddette autorizzazioni, in virtù dell’art.

5-bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13 e s.m., per la presenza di luoghi sensibili nel raggio di 300 metri (doc. 4 del ricorrente).

Il ricorrente, con nota del 10 febbraio 2021, trasmetteva al Comune di Bolzano, tramite il proprio legale di fiducia, le sue osservazioni, facendo tra l’altro presente che, in relazione alla prima autorizzazione, la Provincia autonoma di Bolzano - all’epoca competente - aveva già adottato un primo provvedimento di decadenza in data 3 luglio 2017, avverso il quale il ricorrente aveva proposto davanti a questo Tribunale il ricorso sub n. 177/2017 (tuttora pendente).

In data 24 marzo 2021 si svolgeva un’audizione del ricorrente da remoto, nel corso della quale lo stesso ribadiva le controdeduzioni già esposte nelle proprie osservazioni e chiedeva di sospendere il procedimento “in attesa della decisione della causa pendente e della decisione a monte del Consiglio di Stato” (doc. 6 del ricorrente).

Con l’impugnato provvedimento del 9 aprile 2021 veniva dichiarata la decadenza delle due autorizzazioni de quibus , con contestuale divieto di proseguire l’attività (doc. 1 del ricorrente).

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1. “Illegittimità del provvedimento impugnato per inesistenza dei motivi posti a base del provvedimento impugnato”;

2. “Illegittimità del provvedimento impugnato, direttamente lesivo degli interessi del ricorrente, per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, irragionevolezza, incongruità e mancanza di proporzionalità, anche alla luce dell’effetto espulsivo”;

3. “Violazione dei principi di ragionevolezza, razionalità e proporzionalità. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia dovuta alla preesistenza dell’esercizio di sala scommesse rispetto al c.d. luogo sensibile e alla sussistenza di un grave pregiudizio economico per il ricorrente”;

4. “Violazione e falsa applicazione dell’art.

5-bis, comma 1-bis, della L.P. 13 maggio 1992, n. 13;
per incompetenza a legiferare sulle sale di scommesse di cui all’art. 38, commi 2 e 4 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (eventi sportivi ed eventi sportivi ippici) in difetto della rilevante differenza tra sala gioco e sala scommessa”;

5. “Violazione e falsa applicazione dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 7.9.2017”.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bolzano, chiedendo il rigetto del ricorso, previa reiezione dell’istanza cautelare.

Con ordinanza n. 74/2021, pubblicata il 22 giugno 2021, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato. L’ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato, che ha rigettato l’istanza cautelare con ordinanza della Sez. VI n. 5259/2021, pubblicata il 24 settembre 2021.

In data 12 ottobre 2021 il Comune di Bolzano ha depositato una memoria a sostegno della propria linea difensiva.

Il ricorrente, con istanza ex art. 58 c.p.a. depositata il 10 dicembre 2021, ha chiesto di disporre ex novo la sospensione del provvedimento comunale impugnato.

Con ordinanza n. 1/2022, pubblicata il 12 gennaio 2022, il Collegio ha respinto l’istanza per mancanza dei presupposti.

Nei termini di rito il procuratore del Comune di Bolzano ha depositato una memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 22 febbraio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Ė opportuno, anzitutto, ricostruire brevemente il quadro normativo nel quale si inserisce la presente controversia.

L’art. 86 del T.U.L.P.S. (inserito nel capo II e rubricato “ Degli esercizi pubblici ”) disciplina le “ sale pubbliche per bigliardi e per altri giochi leciti ”;
dette sale sono espressamente definite quali “ esercizi pubblici ” dall’art. 174 del Regolamento d’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940).

Il successivo art. 88 del T.U.L.P.S., il quale disciplina le “ licenze per l’esercizio delle scommesse”, stabilisce che dette licenze possono essere concesse “ esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione. ”.

L’art. 9 dello Statuto speciale di Autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (D.P.R. n. 670 del 31.8.1972) prevede che alle Province autonome di Trento e di Bolzano spetta la potestà legislativa in materia di “ pubblici spettacoli ” (art. 9, comma 1, n. 6) e di “ esercizi pubblici ” (art. 9, comma 1, n. 7).

Tale competenza legislativa in capo alle Province autonome di Trento e di Bolzano non comprende “ i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell’Interno di annullare d’ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi .” (art. 9, comma 1, n. 7).

Nei limiti previsti dalle anzidette disposizioni le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto speciale di Autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol dispongono, altresì, della potestà amministrativa in materia.

L’art. 1 del D.P.R. n. 686 dell’1.11.1973 (Norma d’attuazione in materia d’esercizi pubblici) stabilisce che “ Le province autonome di Trento e Bolzano esercitano nelle materie degli spettacoli pubblici e degli esercizi pubblici le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato ai sensi e nei limiti dell’art. 9, numeri 6) e 7), e dell’art. 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Ai fini dell’eventuale annullamento d’ufficio, ai sensi della legislazione statale, dei provvedimenti adottati in materia d’esercizi pubblici, le province trasmettono al Ministro per l’interno un elenco mensile dei provvedimenti adottati con l’indicazione del loro oggetto ”.

L’art. 20, comma 1, dello Statuto speciale di Autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol dispone, infine che “ I presidenti delle Province esercitano le attribuzioni spettanti all’autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia ... di esercizi pubblici ”, aggiungendo che “ Ai fini dell’esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Province si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale ”.

Nell’esercizio delle proprie competenze la Provincia autonoma di Bolzano ha emanato la L.P. 14 dicembre 1988, n. 58 in materia di “ esercizi pubblici ” e la L.P. 13 maggio 1992, n. 13 in materia di “ pubblico spettacolo ”.

L’art. 11, comma 1 della L.P. n. 58/1988 in materia di “ esercizi pubblici ”, nella versione attualmente vigente, prevede quanto segue: “ 1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4 in ordine alle sale da biliardo, da giochi e di attrazione, nei pubblici esercizi possono essere tenuti e praticati i giochi non vietati ai sensi dell'articolo 110, comma 6, del Testo unico sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.

1-bis. Anche i giochi leciti non possono essere messi a disposizione in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. La Giunta provinciale può individuare altri luoghi sensibili, in cui i giochi non possono essere messi a disposizione (comma inserito dall’art. 2, comma 2, della L.P. n. 13/2010).

1-ter. Gli apparecchi da gioco ai sensi dell’articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, già installati negli esercizi pubblici all’entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1/bis devono essere rimossi entro due anni dall’entrata in vigore del comma 1/bis (comma inserito dall’art. 1, comma 1, della L.P. n. 17/2012).

1-quater. Sono inoltre considerati luoghi sensibili ai sensi del comma 1-bis tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza (comma inserito dall’art. 9, comma 1, della L.P. n. 10/2016). .….”.

L’art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi