TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-11-13, n. 202306202

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-11-13, n. 202306202
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202306202
Data del deposito : 13 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/11/2023

N. 06202/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04712/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4712 del 2019, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C M D V e G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

della Determinazione n. M_D GMIL REG2019 -OMISSIS- 09-08-2019 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, notificata in data 30 agosto 2019, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di rimborso delle spese di patrocinio legale presentata dal ricorrente il 24 dicembre 2018;

di tutti gli atti alla stessa preordinati, connessi e/o consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 ottobre 2023 la dott.ssa E G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, impugna il provvedimento con cui il Ministero della Difesa ha respinto la sua istanza ex articolo 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 (convertito in legge dall’art. 1 della legge 23 maggio 1997, n. 135) di rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute nell’ambito di un procedimento penale in cui è stato coinvolto asseritamente “ in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali ” e che si è concluso con sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” emessa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli in data 26 ottobre 2017, divenuta irrevocabile in data 10 gennaio 2018.

Il procedimento penale ha visto coinvolto il ricorrente, insieme ad altri soggetti, per il reato di cui all’articolo -OMISSIS- c.p., in quanto ritenuti partecipi “ -OMISSIS-: - -OMISSIS- ”. In particolare al ricorrente era contestato il ruolo di “ -OMISSIS-i (…)” e “ -OMISSIS-e ”.

Deduce il ricorrente che il diniego avversato è illegittimo per “ Violazione dell’art.18, comma 1, del D.L. n. 67 del 1997, convertito in Legge n. 135 del 1997, dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta ”.

Assume infatti che in specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla normativa per il rimborso delle spese legali sostenute, ovvero il fatto che il giudizio penale di cui è questione è stato promosso nei confronti di un dipendente di amministrazione statale, riguarda atti o fatti connessi alle funzioni esercitate e si è concluso con l’esclusione da responsabilità.

Si è costituito per resistere al ricorso l’intimato Ministero.

L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. -OMISSIS- del 18 dicembre 2019 per difetto di fumus .

Con ordinanza collegiale -OMISSIS- del 20 marzo 2023 è stato disposto, a carico di entrambe le parti del giudizio, il deposito del testo integrale della sentenza -OMISSIS-/2017 del Tribunale di Napoli, che ha assolto il deducente dal reato ascritto per insussistenza del fatto e che risultava versata in atti solo per stralci.

Le parti hanno assolto all’incombente e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 26 ottobre 2023.

DIRITTO

Il rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute dai pubblici dipendenti è disciplinato dall’articolo 18 del D.L. 67/1997 che, al comma 1, recita: “ Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato (…).

Secondo un consolidato orientamento interpretativo tale istituto non ha la funzione di tenere indenne il pubblico dipendente per difendersi in giudizi aventi ad oggetto qualsiasi azione compiuta durante lo svolgimento del servizio, ma copre solo le spese per i giudizi in cui lo stesso sia stato coinvolto “in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali ” (TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 21 dicembre 2022, n. 7965).

L’istituto mira, infatti, ad evitare i danni che il dipendente pubblico subirebbe per condotte tenute nello svolgimento dei compiti di istituto, ovvero per aver agito in nome e per conto dell’amministrazione, “ con la conseguenza che il diritto al rimborso può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente all'Amministrazione di appartenenza;
per ottenere il rimborso delle spese di patrocinio legale, non basta il favorevole esito del procedimento giudiziario, occorrendo altresì, come secondo e fondamentale presupposto, che il procedimento ai danni dell'interessato sia stato promosso in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali", sicché non è sufficiente che lo svolgimento del servizio costituisca mera "occasione" per il compimento degli atti che danno origine al procedimento di responsabilità" (cfr. TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 13.06.2011 n. 1485;
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 10.06.2011 n. 291). (…) la mera connessione occasionale delle condotte con la qualifica di pubblico ufficiale non è, quindi, sufficiente ai fini dell'ammissibilità del rimborso delle spese legali, altrimenti dovendo farsi rientrare nel campo applicativo della norma tutte le imputazioni relative ai reati “propri” commessi nell’esercizio della qualifica rivestita, ma inerenti condotte che trovino nel servizio la mera occasione di realizzazione;(…) ne consegue ulteriormente che la possibilità del rimborso delle spese legali è da escludersi qualora vi sia conflitto di interessi tra dipendente ed amministrazione, emergendo o comunque potendo emergere estremi di natura disciplinare ed amministrativa, per mancanze attinenti al compimento dei doveri d'ufficio
.”. (TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 30 marzo 2018, n. 2055).

Nel caso di specie dalla lettura integrale della sentenza emerge che la condotta ascrivibile all’odierno ricorrente, ancorché priva di rilevanza penale, non è sicuramente riconducibile al rapporto di immedesimazione con l’amministrazione di appartenenza, non avendo alcuna connessione se non di mera occasionalità con lo svolgimento delle funzioni istituzionali, assumendo per contro le caratteristiche di un’attività alle stesse “parallela”.

Basti considerare alcuni chiari passaggi della pronuncia di assoluzione: “ Con riguardo alla posizione degli attuali imputati non si ravvisa un contributo degli stessi alla vicenda al di fuori della presenza sul posto per l’espletamento della vigilanza. Pur essendosi in presenza di un gruppo organizzato che si occupa, statutariamente, della gestione dell’area del mercato, con il beneplacito delle istituzioni locali e che si avvale, peraltro, di un servizio di vigilanza privato composto a soggetti appartenenti alle forze dell’ordine (impegnate in un deplorevole doppio lavoro) deve escludersi che tale gruppo sia stato costituito per la realizzazione sistematica di attività illecita e che agisca con metodo mafioso e quindi va esclusa, in punto di diritto, la configurabilità dell’associazione ex -OMISSIS- bis cp ” (pag. 15).

E ancora: “ il gruppetto ucraino opera avvalendosi della collaborazione di una sorta di vigilanza privata costituita nel caso di specie da personale dell’arma dei carabinieri che, evidentemente ben remunerata, svolge un’attività – parallela a quella istituzionale – di collaborazione con i predetti ucraini (…). Ora che tale condotta sia censurabile sotto il profilo deontologico non è in dubbio, ma che la stessa si sia tradotta in una partecipazione ad una associazione costituita per la gestione del racket delle estorsioni nel caso di specie non è provato .” (pag. 17).

Sulla scorta delle considerazioni premesse vanno pertanto esclusi nel caso in esame i presupposti per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute dal ricorrente.

Il provvedimento di diniego censurato risulta conseguentemente immune dai vizi dedotti, sicché il ricorso va respinto.

La peculiarità del caso e la materia controversa giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.

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