TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-01-04, n. 202100032

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-01-04, n. 202100032
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202100032
Data del deposito : 4 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2021

N. 00032/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00463/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 463 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ente Strumentale Alla Cri non costituito in giudizio;
Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ente Strumentale Alla Croce Rossa Italiana in Lca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti, della cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, Prov. di Roma, n. -OMISSIS-;

per l’accertamento della inesistenza del credito vantato dall’Agenzia Riscossione e da Ente Strumentale Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa, in relazione alla predetta cartella;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate - Riscossione e di Ente Strumentale Alla Croce Rossa Italiana in Lca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2020 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Questi i fatti di cui è causa

Il sig. -OMISSIS- riferisce di aver ricevuto la somma di euro 7.154,48 in seguito ad una transazione stipulata al fine di correggere le irregolarità riscontrate relativamente alla gestione del trattamento retributivo da parte del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.

Successivamente, all’esito di ispezioni del Servizio Ispettivo di Finanza Pubblica, detta transazione è stata annullata, unitamente a tutte quelle derivanti dalle OO.CC. n. -OMISSIS-.

L’Amministrazione ha quindi inviato l’atto di messa in mora e interruzione dei termini di prescrizione in data-OMISSIS-per il recupero della somma dovuta. In data -OMISSIS- ha inoltre trasmesso - via raccomandata con avviso di ricevimento pervenuta il -OMISSIS-, circostanza non contestata dalla difesa del ricorrente - il provvedimento per il recupero delle stesse.

Successivamente, in data -OMISSIS-, è stata notificata dalla Agenzia delle Entrate all’odierno esponente la Cartella di pagamento n. -OMISSIS- per il recupero del predetto credito vantato dall’ “ Ente Strumentale alla Croce Rossa ”.

Con ricorso notificato il -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- è insorto avverso la predetta cartella chiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti.

Ha argomentato la propria domanda deducendo in particolare la prescrizione del credito vantato dall’Agenzia delle Entrate, l’illegittimità del recesso unilaterale dalla transazione mediante autotutela ad opera dell’Amministrazione, l’erroneità dell’importo richiesto calcolato al lordo invece che al netto delle trattenute fiscali.

Con ordinanza n. -OMISSIS-- impregiudicata ogni questione di rito, segnatamente con riguardo alla questione di giurisdizione, sollevata dalle Amministrazioni resistenti – il Collegio ha ritenuto meritevoli di favorevole apprezzamento le ragioni cautelari prospettate dalla parte ricorrente (in considerazione delle condizioni economiche del ricorrente rappresentate a sostegno della istanza cautelare) ed ha ordinato all’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa “ di produrre in giudizio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica o comunicazione amministrativa della presente ordinanza gli atti adottati dalla predetta Amministrazione nei confronti del ricorrente in relazione al credito posto alla base della impugnata cartella di pagamento ”.

Rilevato che la parte intimata non aveva provveduto ai predetti incombenti istruttori, con successiva ordinanza n. -OMISSIS-, è stato reiterato l’ordine al Ministero di procedere al deposito degli atti richiesti - ed in particolare dell’invito al pagamento notificato il -OMISSIS-, n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ritenuto necessario ai fini del decidere - cui il Ministero ha adempiuto il successivo -OMISSIS-.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione della Croce Rossa la quale, nel chiedere il rigetto del gravame, ha sollevato in via preliminare il difetto di giurisdizione.

All’udienza del 22 dicembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione, prospettando alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del giudizio per omessa tempestiva impugnazione dell’atto presupposto (atto di recupero del -OMISSIS-).

2. Si affronta innanzitutto la sollevata questione di giurisdizione.

Al riguardo si osserva che:

a) con precedente sentenza n. -OMISSIS-questa sezione ha affermato che: “ Va premesso che, ai fini della giurisdizione, rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di esecuzione coattiva in questa sede impugnato. Pertanto, trattandosi di crediti retributivi in materia di pubblico impiego non privatizzato, ne consegue la competenza di questo giudice amministrativo ”;

b) con sentenza n. -OMISSIS-di questa stessa sezione è stato invece affermato che: “ non ha alcuna rilevanza che la cartella di pagamento impugnata sia stata emessa, come in questo caso, per recuperare somme erogate in forza di provvedimenti amministrativi annullati, dal momento che l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa da una pubblica Amministrazione per recuperare somme erogate in base a un provvedimento revocato, con cui si contesti l'esistenza del titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, ricade nella giurisdizione ordinaria, trattandosi di un'opposizione ex art. 615 c.p.c., in cui non possono venire in rilievo profili cognitori di accertamento dell'obbligazione, ma solo le questioni attinenti al diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata sulla base di un titolo formalmente valido e in assenza di cause sopravvenute di inefficacia (così, ex multis, Cass. Civ., sez. un., 05/05/2017 n. 10939) ”;

c) come riportato nel ricorso introduttivo, l’odierno ricorrente agisce nella qualità di ex dipendente di Croce Rossa Italiana appartenente al Corpo Militare. Le vicende contenziose riguardanti il trattamento economico e giuridico di quest’ultimo rientrano dunque nella giurisdizione esclusiva di questo giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a., il quale contempla a tal fine proprio “ le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico ”;

d) ebbene sul tema della opposizione a cartelle esattoriale emesse in materia di giurisdizione esclusiva la giurisprudenza si è così specificamente pronunziata: “ La previsione contenuta nel D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t), (CPA), secondo cui "Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo:... t) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari", deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A., verificando se le domande proposte dal ricorrente comportano - attraverso la proposizione di una sostanziale domanda di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. - una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa, e perciò mettono in moto l'esercizio delle potestà pubbliche della P.A. la cui verificazione di legittimo esercizio attiene a posizione di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ove - come nella specie - caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi ” (Cass. civile, sez. un., 5 dicembre 2018, n. 31370);

e) alla luce della pronunzia da ultimo riportata, e considerato che il precedente della Cassazione n. 10939 del 2017 non opera alcun riferimento alle controversie su opposizione a cartelle esattoriali emesse in materia di giurisdizione esclusiva, il collegio ritiene pertanto di aderire alla impostazione di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 31370 del 2018, atteso che anche nella controversia in esame si agisce per contestare il quantum accertato dalla competente amministrazione (nello stesso senso: TAR Roma n. 7937/2020 e 9152/2020).

Per le ragioni sopra evidenziate va dunque rigettata la sollevata eccezione di giurisdizione.

3. Nel merito rileva il collegio come i vizi dedotti nel ricorso in esame attengano esclusivamente al presupposto invito di pagamento. Atto questo notificato, come già detto, in data -OMISSIS- – circostanza non contestata dalla difesa del ricorrente - ed a suo tempo non tempestivamente e ritualmente opposto.

Alcun motivo di gravame viene invece sollevato anche in merito all’atto di esecuzione ( id est : cartella esattoriale) notificato il successivo -OMISSIS- ed in questa sede specificamente ed unicamente impugnato.

Le doglianze del ricorrente si concentrano, in altre parole, esclusivamente sul merito della pretesa impositiva e non sulla successiva fase di riscossione.

Ebbene per giurisprudenza costante (cfr., ex multis , Cass. civ., sez. VI, 31 ottobre 2017, n. 25995, TAR Roma n. 7937/2020 e n. 9152/2020), la cartella di pagamento avente titolo in un precedente avviso di accertamento non impugnato può essere contestata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile il presupposto avviso di accertamento (o invito di pagamento, come nella specie) a suo tempo, si ripete, non debitamente gravato.

Pertanto, non essendo stati evidenziati vizi propri dell’atto in questa sede gravato ne consegue l’inammissibilità del ricorso stesso.

Le spese di lite possono essere compensate, data la peculiarità della fattispecie esaminata.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi