TAR Firenze, sez. III, sentenza 2017-09-06, n. 201701054
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Testo completo
Pubblicato il 06/09/2017
N. 01054/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 348 del 2017, proposto da:
Società Agricola Energia Verde s.r.l., persona del legale rappresentante p.t., e Azienda Agricola Valdichiana di S S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Tullio D'Amora, con domicilio eletto presso il suo studio, in Firenze, via dei Rondinelli 2;
contro
Comune di Sinalunga, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio eletto presso lo studio Luca Arinci in Firenze, piazza Cesare Beccaria 7;
per l'annullamento
- dell'ordinanza a firma del Responsabile dell'Area Funzionale Governo del Territorio del Comune di Sinalunga prot. n. 17617 del 21 settembre 2016 recante conferma diffida all'esecuzione dei lavori di cui alla SCIA n. 14133 del 28/7/2016;
- dell'ordinanza a firma del Responsabile dell'Area Funzionale Governo del Territorio del Comune di Sinalunga prot. n. 17601 del 21 settembre 2016 recante conferma diffida all'esecuzione dei lavori di cui alla SCIA n. 16688 del 21/8/2015, dell'ordinanza a firma del Comandante di Polizia Municipale del Comune di Sinalunga n. 117/2016 del 2 settembre 2016;
- di ogni altro atto e/o provvedimento a questi connesso, conseguente o presupposto ivi compresi per quanto occorrer possa l'ordinanza a firma del Responsabile dell'Area Funzionale Governo del Territorio del Comune di Sinalunga prot. n. 14653 del 4 agosto 2016 e la diffida a firma del Responsabile dell'Area Funzionale Governo del Territorio del Comune di Sinalunga del 13 gennaio 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sinalunga;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2017 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Azienda Agricola Valdichiana in data 5 gennaio 2011 presentava al Comune di Sinalunga, una DIA edilizia, per la realizzazione di un impianto di cogenerazione a biogas in località Le Persie.
L’impianto veniva realizzato e quindi ceduto in affitto alla Società Agricola Energia Verde, in virtù di contratto di locazione del 29/11/2013.
In data 21 agosto 2015 la deducente presentava una SCIA per destinare una parte del terreno adiacente all’impianto a deposito e stoccaggio (con una capacità di mc. 10.000,00 circa) di trinciato di cereali vari, in parte prodotto sui terreni condotti in affitto dall’azienda stessa ed in parte acquistato da produttori della Provincia di Siena.
Nella SCIA veniva precisato che il suolo oggetto di deposito sarebbe stato munito di misure atte a impedire la dispersione dell’eventuale percolato prodotto dalla biomassa, e, “ preso atto che la zona ricade in area a rischio idraulico P.I.3 e che l’intervento rientra tra quelli previsti dall’art. 7 lettera “m” a condizione che venga garantita la contestuale realizzazione delle opere di salvaguardia e non vi sia pericolo per persone o cose o aumento della pericolosità nel contesto circostante” si evidenziava che, “a pertinenza di tutto il contesto esiste già realizzata una sufficiente vasca di esondazione ”.
Con nota del 3 settembre 2015, il Comune di Sinalunga diffidava la società istante dall’eseguire l’intervento rilevando come, fra i documenti allegati, non vi fossero la “ relazione di fattibilità degli interventi rispetto alle criticità idrologiche ed idrauliche presenti nel sito né il preventivo ed obbligatorio parere favorevole dell’autorità idraulica competente e dell’Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti ”.
Replicava la ricorrente che alla SCIA erano stati allegati la nota della Provincia di Siena dell’11 aprile 2011, prot. n. 59767 dove si riconosceva l’idoneità delle opere di messa in sicurezza idraulica proposte a corredo dell’impianto, nonché la nota del 28 aprile 2011 con cui anche l’Autorità di Bacino del Fiume Arno aveva espresso il proprio nulla osta alla realizzazione dell’impianto.
La documentazione prodotta veniva ritenuta insufficiente dall’Amministrazione comunale con atto di conferma diffida del 10 settembre 2015.
Conseguentemente, in data 5 ottobre 2015, la Soc. Agricola Energia Verde richiedeva all’Autorità di Bacino di esprimere il nulla osta di competenza. Quest’ultima, con nota prot. n. 4404 del 2 dicembre 2015, premesso che “ l’intervento è assimilabile ad un manufatto non qualificabile come volume edilizio, rientra quindi nella casistica dell’art. 7, lettera “i”) delle norme di attuazione del PAI” per il quale non è prevista l’espressione del parere da parte della stessa Autorità di bacino affermava che “sempre ai sensi dell’art. 7 lett. “i”), l’intervento dovrà essere autorizzato dall’autorità competente e potrà essere realizzato a condizione che non aumenti il livello di pericolosità nelle aree adiacenti. A tal fine, per l’individuazione del battente duecentennale da utilizzare per la verifica del non aggravio nelle aree contermini, si deve fare riferimento al “Regolamento Urbanistico Comunale” in quanto l’area oggetto di intervento è rappresentata nel PAI come livello di sintesi, scala 1:25.000 e per tali aree non sono disponibili i valori battenti ”.
Ciononostante, in data 13 gennaio 2016 il Comune di Sinalunga confermava la diffida a non eseguire l’intervento motivando sul rilievo che “ tenuto conto delle quote ricavate dalle celle di calcolo emerge che il pelo libero dell’acqua può raggiungere quota 259,10 e per essere in sicurezza i manufatti devono essere e sono stati posti a quota 259,30 ”.
Il Comune allegava alla diffida lo studio idraulico facente parte del piano conoscitivo degli strumenti urbanistici comunali con indicazione dei livelli idrici raggiunti per eventi di piena con tempi di ritorno di 200 anni per l’area interessata dagli interventi di cui alla SCIA ed